Articolo Normativa

Decreto Presidente Giunta Regionale Toscana 7/8/2007 n. 46/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo "Legge regionale 23 marzo 2000, n. 42")

Articolo 14

Sostituzione dell’articolo 34 del d.p.g.r. 18/R/2001

Sostituzione dell’articolo 34 del d.p.g.r. 18/R/2001

1. L’articolo 34 del d.p.g.r. 18/R/2001 è sostituito dal seguente: “Art. 34 - Denuncia inizio attività
1. La denuncia inizio attività per l’esercizio delle strutture ricettive di cui alla presente sezione è presentata al comune ove è ubicata la struttura. L’attività può essere iniziata dal ricevimento della denuncia da parte del comune.
2. Ai fini del controllo sulla classificazione e sulla comunicazione dei prezzi il comune, entro cinque giorni dal ricevimento della denuncia di inizio attività, trasmette alla provincia competente copia della denuncia e il livello di classificazione dichiarato dal richiedente allegando le relazioni e le planimetrie della struttura ricettiva. Il comune trasmette alla provincia anche le eventuali variazioni degli elementi della denuncia e la comunicazione di cessazione dell’attività.
3. La denuncia di inizio attività è comprensiva di tutti i servizi annessi che si intende svolgere nella struttura stessa. Detti servizi possono essere gestiti da soggetti diversi.
4. Nella denuncia di inizio attività sono dichiarati:
a) gli elementi identificativi del titolare e del gestore;
b) la denominazione e la classificazione della struttura;
c) i periodi di apertura del complesso;
d) il numero delle piazzole libere e/o delle piazzole allestite con apposite strutture;
e) la capacità ricettiva massima consentita;
f) le attività commerciali e di ristorazione presenti nell’esercizio.
5. Eventuali variazioni della denuncia di inizio attività devono essere tempestivamente comunicate al comune.
6. Tutte le strutture ricettive non servite da pubblico acquedotto devono trasmettere al comune, entro il 15 marzo di ogni anno, un certificato di analisi, eseguito in data non anteriore a trenta giorni da un laboratorio abilitato, attestante la potabilità dell’acqua in distribuzione.
7. Oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di pubblicità dei prezzi, presso le strutture ricettive di cui alla presente sezione deve essere esposta in modo ben visibile all’esterno l’insegna o la targa con la denominazione nonché l’indicazione della tipologia e del livello di classificazione, ove previsto.
8. All’interno di ciascuna struttura ricettiva, nella zona di ricevimento dei clienti, deve essere esposta in modo ben visibile la denuncia di inizio attività.
9. Il titolare, o il gestore, o il rappresentante, se non presenti nell’esercizio, devono comunque essere reperibili.
10. In caso di attività non continuativa, il titolare della struttura, prima della riapertura, comunica al comune le eventuali variazioni degli elementi contenuti nella denuncia di inizio attività, compresi i nuovi periodi di apertura. Qualora la struttura ricettiva non sia servita da pubblico acquedotto è trasmesso al comune, prima della riapertura, un certificato di analisi attestante la potabilità dell’acqua in distribuzione eseguito in data non anteriore a trenta giorni, da un laboratorio abilitato.”

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Modifiche all’articolo 4 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 2 - Sostituzione dell’articolo 11 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 3 - Sostituzione dell’articolo 12 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 4 - Sostituzione dell’articolo 13 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 5 - Modifiche all’articolo 14 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 6 - Sostituzione dell’articolo 15 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 7 - Modifiche all’articolo 16 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 8 - Sostituzione dell’articolo 18 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 9 - Sostituzione dell’articolo 20 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 10 - Modifiche all’articolo 21 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 11 - Modifiche all’articolo 25 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 12 - Abrogazione dell’articolo 32 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 13 - Sostituzione dell’articolo 33 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 14 - Sostituzione dell’articolo 34 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 15 - Sostituzione dell’articolo 35 del d.p.g.r 18/R/2001
Articolo 16 - Sostituzione dell’articolo 36 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 17 - Modifiche all’articolo 37 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 18 - Modifiche all’articolo 38 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 19 - Modifiche dell’articolo 39 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 20 - Modifiche all’articolo 40 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 21 - Sostituzione dell’articolo 41 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 22 - Sostituzione dell’articolo 42 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 23 - Inserimento dell’articolo 42 bis nel d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 24 - Sostituzione dell’articolo 44 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 25 - Modifiche all’articolo 45 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 26 - Sostituzione dell’articolo 46 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 27 - Abrogazione dell’articolo 47 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 28 - Abrogazione dell’articolo 48 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 29 - Inserimento del titolo III bis nel d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 30 - Inserimento dell’articolo 48 bis del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 31 - Inserimento dell’articolo 48 ter del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 32 - Inserimento dell’articolo 48 quater del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 33 - Inserimento dell’articolo 49 bis del d.p.g.r.18/R/2001
Articolo 34 - Modifiche all’allegato A del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 35 - Modifiche all’allegato B del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 36 - Sostituzione dell’allegato C del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 37 - Sostituzione dell’allegato D del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 38 - Sostituzione dell’allegato E del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 39 - Sostituzione dell’allegato F del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 40 - Sostituzione dell’allegato G del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 41 - Sostituzione dell’allegato H del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 42 - Abrogazione dell’allegato I del d.p.g.r. 18/R/2001