Articolo Normativa

Decreto Presidente Giunta Regionale Toscana 7/8/2007 n. 46/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo "Legge regionale 23 marzo 2000, n. 42")

Articolo 15

Sostituzione dell’articolo 35 del d.p.g.r 18/R/2001

Sostituzione dell’articolo 35 del d.p.g.r 18/R/2001

1. L’articolo 35 del d.p.g.r. 18/R/2001 è sostituito dal seguente: “Art. 35 - Case per ferie
1. Le case per ferie, di cui all’ articolo 47, comma 1 del testo unico devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti nonchè dai regolamenti edilizi e di igiene comunali.
2. Le case per ferie devono comunque avere:
a) una superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di 8 metri quadrati per le camere ad un letto e 12 metri quadrati per le camere a due letti, con un incremento di superficie di 4 metri quadrati per ogni letto in più;
b) un’altezza minima dei locali di metri 2,40 per le località site in comuni montani al di sopra dei 700 metri sul livello del mare e di metri 2,70 per tutte le altre zone. Per le camere ricavate in sottotetto abitabili è consentita un’altezza media di metri 2,40 per gli immobili situati in località comprese in comuni montani al di sopra di 700 metri sul livello del mare e di metri 2,70 per gli immobili situati nelle altre zone, fermo restando il rispetto delle superfici minime;
c) un wc ogni dieci posti letto effettivi, un bagno o doccia ogni dodici posti letto effettivi, un lavabo ogni quattro posti letto effettivi; detti rapporti sono calcolati non computando le camere dotate di servizi igienici privati;
d) un arredamento minimo per le camere costituito da letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera;
e) uno o più locali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo, dimensionati complessivamente nel rapporto minimo di metri quadrati 1 per ogni posto letto effettivo, con un minimo di 8 metri quadrati;
f) cassetta di pronto soccorso con i medicamenti ed i materiali prescritti dall’autorità sanitaria.
g) possibilità di utilizzo del telefono della struttura.
3. A ciascun letto base può essere sovrapposto un altro letto, purché sia comunque garantita la cubatura di 12 metri cubi per ogni posto letto aggiunto. Per gli esercizi già autorizzati alla data del 18 maggio 2001, ove non vi sia la superficie minima necessaria di cui al comma 2 lettera a), è sufficiente che sia garantita l’esistenza di una cubatura minima di 12 metri cubi per persona.
4. La denuncia inizio attività indica le persone che possono essere ospitate nelle case per ferie, quali: dipendenti di enti o aziende e loro familiari, soci di associazione, soggetti individuati in apposite convenzioni, persone determinate o determinabili in base a specifico rapporto di relazione con enti pubblici od organismi religiosi, sportivi, culturali, sociali, assistenziali.
5. Nelle case per ferie devono essere assicurati i seguenti servizi minimi compresi nel prezzo:
a) pulizia giornaliera dei locali;
b) cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente e almeno una volta a settimana;
c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
d) portineria, almeno quattro ore al giorno e con addetto sempre reperibile;
e) conoscenza di almeno una lingua straniera da parte del personale di ricevimento;
f) televisore ad uso comune;
g) cassetta di sicurezza o custodia valori da parte del gestore.”

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Modifiche all’articolo 4 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 2 - Sostituzione dell’articolo 11 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 3 - Sostituzione dell’articolo 12 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 4 - Sostituzione dell’articolo 13 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 5 - Modifiche all’articolo 14 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 6 - Sostituzione dell’articolo 15 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 7 - Modifiche all’articolo 16 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 8 - Sostituzione dell’articolo 18 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 9 - Sostituzione dell’articolo 20 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 10 - Modifiche all’articolo 21 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 11 - Modifiche all’articolo 25 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 12 - Abrogazione dell’articolo 32 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 13 - Sostituzione dell’articolo 33 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 14 - Sostituzione dell’articolo 34 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 15 - Sostituzione dell’articolo 35 del d.p.g.r 18/R/2001
Articolo 16 - Sostituzione dell’articolo 36 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 17 - Modifiche all’articolo 37 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 18 - Modifiche all’articolo 38 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 19 - Modifiche dell’articolo 39 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 20 - Modifiche all’articolo 40 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 21 - Sostituzione dell’articolo 41 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 22 - Sostituzione dell’articolo 42 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 23 - Inserimento dell’articolo 42 bis nel d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 24 - Sostituzione dell’articolo 44 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 25 - Modifiche all’articolo 45 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 26 - Sostituzione dell’articolo 46 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 27 - Abrogazione dell’articolo 47 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 28 - Abrogazione dell’articolo 48 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 29 - Inserimento del titolo III bis nel d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 30 - Inserimento dell’articolo 48 bis del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 31 - Inserimento dell’articolo 48 ter del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 32 - Inserimento dell’articolo 48 quater del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 33 - Inserimento dell’articolo 49 bis del d.p.g.r.18/R/2001
Articolo 34 - Modifiche all’allegato A del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 35 - Modifiche all’allegato B del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 36 - Sostituzione dell’allegato C del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 37 - Sostituzione dell’allegato D del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 38 - Sostituzione dell’allegato E del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 39 - Sostituzione dell’allegato F del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 40 - Sostituzione dell’allegato G del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 41 - Sostituzione dell’allegato H del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 42 - Abrogazione dell’allegato I del d.p.g.r. 18/R/2001