Articolo Normativa

Decreto Presidente Giunta Regionale Toscana 7/8/2007 n. 46/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo "Legge regionale 23 marzo 2000, n. 42")

Articolo 37

Sostituzione dell’allegato D del d.p.g.r. 18/R/2001

Sostituzione dell’allegato D del d.p.g.r. 18/R/2001

1. L’ALLEGATO D del d.p.g.r. 18/R/2001 è sostituito dal seguente:
ALLEGATO D REQUISITI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE RESIDENZE TURISTICO- ALBERGHIERE

1 PRESTAZIONE DI SERVIZI

 

 

LIVELLI DI CLASSIFICA

DESCRIZIONE DEI REQUISITI

2 stelle

3 stelle

4 stelle

1.1

Numero di ore giornaliere in cui sono assicurati i servizi di ricevimento   e   di   portineria   -   informazioni,   a   cura   di personale addetto (19)

12

16

24

1.2

Servizio di notte - Addetto disponibile a chiamata

 

1.3

Servizio centralizzato di custodia valori, assicurato a cura del gestore mediante cassaforte dell’esercizio

1.4.

Servizio di prima colazione

 

 

 

1.4.1. In sala apposita o destinata anche alla ristorazione

 

 

1.4.2 - In sale comuni destinate anche ad altri usi

 

 

1.5

Servizio di bar nel locale ove è ubicato l’impianto assicurato per numero di ore

 

12

16

1.6

Divise per il personale

 

1.7

Numero   di   lingue   estere    correntemente   parlate   dal personale addetto ai servizi di portineria e di ricevimento (20)

2

3

4

1.8

Cambio biancheria da bagno (21)

 

 

 

1.8.1 Cambio quotidiano

 

1.8.2 Cambio a giorni alterni

 

 

1.9

Cambio biancheria da letto (22)

 

 

 

1.9.1 - Cambio quotidiano

 

 

1.9.2 - Cambio a giorni alterni

 

 

1.9.3 - Cambio ogni 3 giorni

 

 

1.10

Servizio di lavanderia e stireria    della biancheria per i clienti con riconsegna entro le 24 ore

 

 

1.11

Pulizia nelle camere o unità abitative

 

 

 

1.11.1 - Una volta al giorno

 

1.11.2 - Una volta al giorno, con riassetto pomeridiano

 

 

2

DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE DELLA STRUTTURA

 

 

 

 

                       Livello di classifica

 

 

 

DESCRIZIONE DEI REQUISITI

 

2 stelle

3 stelle

4 stelle

 

2.1

Almeno un locale bagno comune completo (dotato di: lavabo, vaso all’inglese con cassetta di cacciata, vasca da bagno o doccia, bidet o specifica soluzione equivalente ove sussistano oggettivi impedimenti, specchio con presa di corrente, acqua calda   e   fredda,   chiamata   d’allarme)   nella   struttura   (salvo immobili vincolati ai sensi del D.Lvo 29 ottobre 1999, n. 490 e ss. mm.)

 

 

 

 

2.2

Riscaldamento in tutto l’esercizio (23)

2.3

Impianto di aria condizionata in tutte le aree comuni e nelle camere / unità abitative (24)

 

 

2.4

Ascensori ad uso della clientela (25)

2.5

Ascensori di servizio o montacarichi (nota punto precedente)

 

 

2.6

Televisore ad uso comune

2.7

Linee telefoniche - Almeno una linea telefonica

 

2.7.1 soppresso (cabina)

 

 

 

2.8

Telefax ad uso comune

 

2.9

Locali comuni di  ricevimento e soggiorno a servizio della clientela (26)

 

 

 

2.9.1  Una sala per uso comune

 

 

2.9.2 - Uno o più locali (esclusa l’eventuale sala ristorante e il bar   se   accessibili   anche   ai   non   alloggiati)   di   superficie complessiva non inferiore a mq. 4 per ognuna delle prime 10 camere  o  unità  abitative,   mq.   1   per ognuna delle  ulteriori camere o unità abitative fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni camera o unità abitativa oltre la ventesima

 

 

2.9.3 - Incremento  minimo  (espresso  in  percentuale)  delle misure di cui al codice 2.9.2

 

 

20%

2.9.4 - Incremento  minimo  (espresso  in  percentuale)  delle misure di cui al codice 2.9.2, per gli esercizi di nuova realizzazione

 

10%

30%

2.9.5 Percentuale superficie minima della zona di ricevimento  rispetto alle misure di cui al codice 2.9.3 (col minimo di mq.25) (27)

 

 

20%

2.10

Banco bar posto in locale appositamente attrezzato o in locale comune

 

2.11

Sala ristorante posta in locale apposito

 

 

2.12

Sala separata per soggiorno e svago

 

 

3 DOTAZIONI E ATTREZZATURE DELLE UNITA’ ABITATIVE (28)

 

 

                                                                                                                                  Livelli di classifica

   

 

 

DESCRIZIONE DEI REQUISITI

 

2 stelle

3

 stelle

4 stelle

3.1

Composizione delle unità abitative: (29)

 

 

 

 

3.1.1 Monolocali attrezzati per cucina e pernottamento

 

 

 

3.1.2    Monolocali    attrezzati    per    cucina,    soggiorno    e pernottamento

 

 

 

3.1.3   Unità   con   vani   distinti   per   cucina-soggiorno   e   per | pernottamento

 

 

 

3.2

Dotazioni delle unità abitative :

 

 

 

 

3.2.1     Attrezzatura     idonea     alla     preparazione     e     alla consumazione dei pasti

 

3.2.2 Forno (anche a microonde)

 

 

 

3.2.3 Dotazione prevista per le camere e i bagni degli alberghi a 3 stelle (da 3.4.1 a 3.4.5 e da 3.5.1 a 3.5.3)

 

 

 

3.2.4 Dotazione prevista per le camere e i bagni degli alberghi a 5 stelle (da 3.4.1 a 3.4.8  e da 3.5.1 a 3.5.3 e 3.5.5). Il punto 3.4.7 si applica solo alle R.T.A. a 4 stelle.

 

 

3.2.5 Percentuale delle unità abitative in cui il riscaldamento dell’ambiente è regolabile dal cliente

 

100%

100%

 

3.2.6 Percentuale delle unità abitative in cui l’aria condizionata è regolabile dal cliente

 

 

100%

 

3.2.7 Percentuale  delle  camere  o  unità  abitative dotate di televisore a colori

 

100%

100%

 

3.2.8 Percentuale di camere o unità abitative dotate di cassetta di sicurezza a muro (30)

 

50%

100%

 

3.2.9 - Telefono abilitato alla chiamata esterna diretta

 

 

3.3

Camere o unità abitative insonorizzate

 

 

 

3.4

3.4.1 Chiamata del personale diretta a mezzo telefono

 

 

3.4.2 Chiamata a mezzo campanello o citofono

 

 

 

3.4.3 Parcheggio custodito (anche in garage esterno) (31)

 

 

 

3.4.4 Posto auto per almeno il 50% delle unità abitative dei nuovi esercizi. (32)

 

 

 

19) Negli esercizi classificati con 4 stelle per “personale addetto” deve intendersi persona (titolare, dipendente, coadiutore) assegnata allo specifico servizio in via esclusiva o prevalente. In tali esercizi una singola persona impegnata in un determinato servizio non può dunque essere impegnata contemporaneamente in altri servizi.
20) E’ richiesta una conoscenza professionale della lingua, non necessariamente documentata con titolo di studio.
21) Per "biancheria da bagno si intendono gli asciugamani, tappetini e salviette. Il cambio della biancheria deve comunque essere effettuato, senza eccezioni, ad ogni cambio di cliente, a prescindere dal periodo di permanenza.
22) Per "biancheria da letto" si intendono lenzuola e federe;. Il cambio della biancheria deve comunque essere effettuato, senza eccezioni, ad ogni cambio di cliente, a prescindere dal periodo di permanenza.
23) L’obbligo di riscaldamento non sussiste per gli esercizi il cui periodo di apertura sia compreso tra il 1° maggio e il 30 settembre (fatta eccezione per le residenze a 4 stelle per le quali l’obbligo sussiste sempre).
24) L’obbligo dell’aria condizionata non sussiste per le residenze ubicate sopra 500 m di altitudine.
25) Per gli immobili esistenti, l’obbligo degli ascensori e del montacarichi sussiste se tecnicamente e/o amministrativamente realizzabile. Per le residenze a 2 o 3 stelle situate in immobili esistenti l’obbligo sussiste solo per quelle con locali oltre i primi due piani (escluso il pianterreno).
26) Gli obblighi di cui al presente codice e relativi sottocodici non si applicano agli esercizi ubicati in immobili sottoposti ai vincoli previsti dal D.Lvo 29 ottobre 1999, n. 490 e ss. mm..
27) Per gli immobili esistenti, l’obbligo sussiste se tecnicamente e/o amministrativamente realizzabile.
28) Qualora siano presenti nella residenza turistico-alberghiera camere non dotate di sevizio autonomo di cucina ai sensi dell’art. 27, comma 2 del testo unico, i loro requisiti devono corrispondere a quelli previsti per gli alberghi classificati con lo stesso numero di stelle. In caso di camere non servite da locale bagno privato deve anche essere rispettato il rapporto posti letto/locali bagno comuni.
29) L’attrezzatura di cucina comprende almeno i seguenti elementi: piano di cottura, lavello con sgocciolatoio, frigorifero, contenitore per stoviglie.
30) Possono essere cassette singole ubicate non all’interno delle camere ma in un unico locale dell’albergo
31) Per gli esercizi esistenti l’obbligo sussiste se tecnicamente realizzabile o nella zona adiacente (200 ml) ci sia buona disponibilità di parcheggi custoditi.
32) Per gli esercizi esistenti l’obbligo sussiste se tecnicamente realizzabile o nella zona adiacente (200 ml) ci sia buona disponibilità di posti auto.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Modifiche all’articolo 4 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 2 - Sostituzione dell’articolo 11 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 3 - Sostituzione dell’articolo 12 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 4 - Sostituzione dell’articolo 13 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 5 - Modifiche all’articolo 14 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 6 - Sostituzione dell’articolo 15 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 7 - Modifiche all’articolo 16 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 8 - Sostituzione dell’articolo 18 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 9 - Sostituzione dell’articolo 20 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 10 - Modifiche all’articolo 21 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 11 - Modifiche all’articolo 25 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 12 - Abrogazione dell’articolo 32 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 13 - Sostituzione dell’articolo 33 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 14 - Sostituzione dell’articolo 34 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 15 - Sostituzione dell’articolo 35 del d.p.g.r 18/R/2001
Articolo 16 - Sostituzione dell’articolo 36 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 17 - Modifiche all’articolo 37 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 18 - Modifiche all’articolo 38 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 19 - Modifiche dell’articolo 39 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 20 - Modifiche all’articolo 40 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 21 - Sostituzione dell’articolo 41 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 22 - Sostituzione dell’articolo 42 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 23 - Inserimento dell’articolo 42 bis nel d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 24 - Sostituzione dell’articolo 44 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 25 - Modifiche all’articolo 45 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 26 - Sostituzione dell’articolo 46 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 27 - Abrogazione dell’articolo 47 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 28 - Abrogazione dell’articolo 48 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 29 - Inserimento del titolo III bis nel d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 30 - Inserimento dell’articolo 48 bis del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 31 - Inserimento dell’articolo 48 ter del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 32 - Inserimento dell’articolo 48 quater del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 33 - Inserimento dell’articolo 49 bis del d.p.g.r.18/R/2001
Articolo 34 - Modifiche all’allegato A del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 35 - Modifiche all’allegato B del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 36 - Sostituzione dell’allegato C del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 37 - Sostituzione dell’allegato D del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 38 - Sostituzione dell’allegato E del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 39 - Sostituzione dell’allegato F del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 40 - Sostituzione dell’allegato G del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 41 - Sostituzione dell’allegato H del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 42 - Abrogazione dell’allegato I del d.p.g.r. 18/R/2001