Articolo Normativa

Legge Regionale Lazio 27/5/2008 n. 6

Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia

Articolo 2

Interventi di edilizia sostenibile, architettura sostenibile e di bioedilizia

CAPO I - Disposizioni generali

Interventi di edilizia sostenibile, architettura sostenibile e di bioedilizia

1. Ai fini della presente legge per interventi di edilizia sostenibile, di architettura sostenibile e di bioedilizia si intendono gli interventi che soddisfano i seguenti requisiti:
a) perseguire uno sviluppo armonioso e sostenibile del territorio, dell’ambiente urbano e dell’intervento edilizio;
b) tutelare l’identità storica degli agglomerati urbani e favorire il mantenimento dei caratteri storici e tipologici legati alla tradizione degli edifici;
c) favorire il risparmio energetico e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
d) realizzare risparmi sul consumo di acqua potabile, attraverso il recupero e il riutilizzo delle acque piovane, il riutilizzo, per usi compatibili, delle acque grigie e sistemi di trattamento delle acque di scarico;
e) garantire il benessere, la salute e la sicurezza degli occupanti;
f) ricercare e applicare tecnologie edilizie sostenibili sotto il profilo ambientale, economico e sociale al fine di soddisfare le necessità del presente senza compromettere quelle delle future generazioni;
g) utilizzare materiali, tecniche costruttive, componenti per l’edilizia, impianti, elementi di finitura e arredi fissi biocompatibili, sostenibili, ecologici e non nocivi per la salute;
h) privilegiare l’impiego di materiali e manufatti di cui sia possibile il riutilizzo anche al termine del ciclo di vita dell’edificio e la cui produzione comporti un basso consumo energetico.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità e oggetto
Articolo 2 - Interventi di edilizia sostenibile, architettura sostenibile e di bioedilizia
Articolo 3 - Sostenibilità energetico ambientale negli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica
Articolo 4 - Risparmio idrico
Articolo 5 - Fonti energetiche rinnovabili
Articolo 6 - Recupero delle tradizioni costruttive biosostenibili
Articolo 7 - Protocollo regionale sulla bioedilizia
Articolo 8 - Criteri di selezione dei materiali da costruzione e delle tecniche costruttive
Articolo 9 - Certificazione di sostenibilità degli interventi di bioedilizia
Articolo 10 - Controlli e sanzioni
Articolo 11 - Prezzario e capitolato tipo prestazionale
Articolo 12 - Calcolo degli indici di fabbricabilità.
Articolo 13 - Incentivi per interventi di bioedilizia
Articolo 14 - Contributi regionali per interventi di bioedilizia
Articolo 15 - Attività regionali formative e informative
Articolo 16 - Sostenibilità energetico-ambientale nell’edilizia residenziale pubblica. Modifica alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche
Articolo 17 - Disposizione transitoria
Articolo 18 - Abrogazioni
Articolo 19 - Disposizione finanziaria