Legge Regionale Lazio 27/5/2008 n. 6
Articolo 9
Certificazione di sostenibilità degli interventi di bioedilizia
CAPO III - Protocollo e certificazione degli interventi di bioedilizia
Certificazione di sostenibilità degli interventi di bioedilizia
1. La certificazione della sostenibilità degli interventi di bioedilizia è un sistema di procedure univoche e normalizzate che utilizza il protocollo e le relative linee guida per valutare sia il progetto che l’edificio realizzato.
2. La certificazione di cui al comma 1 ha carattere volontario e ricomprende la certificazione energetica obbligatoria di cui al d.lgs. 192/2005, per la quale sono parimenti utilizzati le modalità e gli strumenti di valutazione di cui all’articolo 7 della presente legge, con riferimento ai requisiti ed ai parametri indicati nel citato decreto.
3. Il certificato di sostenibilità degli edifici è rilasciato, su richiesta del proprietario dell’immobile o del soggetto attuatore dell’intervento, da un professionista estraneo alla progettazione e alla direzione lavori, accreditato ai sensi del comma 4. lettera c). Il certificato è affisso nell’edificio in luogo facilmente visibile.
4. La Regione, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto, sentita la competente commissione consiliare, definisce:
a) la procedura e le modalità per la richiesta ed il rilascio della certificazione di sostenibilità degli edifici;
b) le procedure, le modalità ed i tempi per l’effettuazione dei controlli, anche a campione, sugli interventi edilizi in fase di realizzazione nonché sugli interventi realizzati al fine di accertare la conformità degli stessi alla certificazione rilasciata;
c) il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione di sostenibilità degli edifici comprensivo dell’individuazione dei relativi requisiti professionali, in coerenza, relativamente alla certificazione energetica, con quanto stabilito dall’articolo 4 del d.lgs. 192/2005, nonché le modalità di controllo, anche a campione, sulla sussistenza dei suddetti requisiti e sull’attività certificatoria.
5. L’applicazione del protocollo e l’acquisizione del certificato di sostenibilità è obbligatoria per gli interventi relativi agli immobili di proprietà della Regione.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità e oggettoArticolo 2 - Interventi di edilizia sostenibile, architettura sostenibile e di bioedilizia
Articolo 3 - Sostenibilità energetico ambientale negli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica
Articolo 4 - Risparmio idrico
Articolo 5 - Fonti energetiche rinnovabili
Articolo 6 - Recupero delle tradizioni costruttive biosostenibili
Articolo 7 - Protocollo regionale sulla bioedilizia
Articolo 8 - Criteri di selezione dei materiali da costruzione e delle tecniche costruttive
Articolo 9 - Certificazione di sostenibilità degli interventi di bioedilizia
Articolo 10 - Controlli e sanzioni
Articolo 11 - Prezzario e capitolato tipo prestazionale
Articolo 12 - Calcolo degli indici di fabbricabilità.
Articolo 13 - Incentivi per interventi di bioedilizia
Articolo 14 - Contributi regionali per interventi di bioedilizia
Articolo 15 - Attività regionali formative e informative
Articolo 16 - Sostenibilità energetico-ambientale nelledilizia residenziale pubblica. Modifica alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche
Articolo 17 - Disposizione transitoria
Articolo 18 - Abrogazioni
Articolo 19 - Disposizione finanziaria