Articolo Normativa

Legge Regionale Lazio 27/5/2008 n. 6

Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia

Articolo 5

Fonti energetiche rinnovabili

CAPO II - Applicazioni fondamentali della sostenibilità energetico-ambientale

Fonti energetiche rinnovabili

1. Negli interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica di cui, rispettivamente, all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f) del d.p.r. 380/2001, è obbligatoria l’installazione di impianti per il ricorso a fonti energetiche rinnovabili al fine di soddisfare:
a) il fabbisogno di acqua calda dell’edificio per usi igienico sanitari in misura non inferiore al 50 per cento;
b) il fabbisogno di energia elettrica in misura non inferiore a 1 kW per ciascuna unità immobiliare e non inferiore a 5 kW per i fabbricati industriali, commerciali e di servizio di estensione superficiale di almeno 100 metri quadrati.
2. La progettazione degli interventi edilizi ai sensi del comma 1 deve curare l’integrazione con le strutture del fabbricato o del quartiere.
3. Sono fatti salvi i limiti previsti da vincoli relativi a beni culturali, ambientali e paesaggistici nonché eventuali impedimenti tecnici adeguatamente documentati.
4. Per i titoli abilitativi relativi all’installazione di impianti per il ricorso a fonti energetiche rinnovabili, si applica quanto previsto dall’articolo 19, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008).

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità e oggetto
Articolo 2 - Interventi di edilizia sostenibile, architettura sostenibile e di bioedilizia
Articolo 3 - Sostenibilità energetico ambientale negli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica
Articolo 4 - Risparmio idrico
Articolo 5 - Fonti energetiche rinnovabili
Articolo 6 - Recupero delle tradizioni costruttive biosostenibili
Articolo 7 - Protocollo regionale sulla bioedilizia
Articolo 8 - Criteri di selezione dei materiali da costruzione e delle tecniche costruttive
Articolo 9 - Certificazione di sostenibilità degli interventi di bioedilizia
Articolo 10 - Controlli e sanzioni
Articolo 11 - Prezzario e capitolato tipo prestazionale
Articolo 12 - Calcolo degli indici di fabbricabilità.
Articolo 13 - Incentivi per interventi di bioedilizia
Articolo 14 - Contributi regionali per interventi di bioedilizia
Articolo 15 - Attività regionali formative e informative
Articolo 16 - Sostenibilità energetico-ambientale nell’edilizia residenziale pubblica. Modifica alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche
Articolo 17 - Disposizione transitoria
Articolo 18 - Abrogazioni
Articolo 19 - Disposizione finanziaria

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