Legge Regionale Lazio 27/5/2008 n. 6
Articolo 8
Criteri di selezione dei materiali da costruzione e delle tecniche costruttive
CAPO III - Protocollo e certificazione degli interventi di bioedilizia
Criteri di selezione dei materiali da costruzione e delle tecniche costruttive
1. Negli interventi edilizi da realizzare in conformità al protocollo regionale è previsto l’uso di materiali da costruzione, componenti per l’edilizia, impianti, elementi di finitura, arredi fissi e tecnologie costruttive che siano:
a) selezionati tra quelli ecocompatibili, con ridotti valori di energia e di emissioni di gas serra inglobati, non nocivi per la salute; tali requisiti devono permanere per l’intero ciclo di vita del fabbricato;
b) riciclati, riciclabili, di recupero, prodotti con un basso bilancio energetico ambientale, di provenienza locale.
2. I requisiti di qualità di cui al comma 1 costituiscono i criteri per la redazione del capitolato tipo e del prezzario regionale di cui all’articolo 11.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità e oggettoArticolo 2 - Interventi di edilizia sostenibile, architettura sostenibile e di bioedilizia
Articolo 3 - Sostenibilità energetico ambientale negli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica
Articolo 4 - Risparmio idrico
Articolo 5 - Fonti energetiche rinnovabili
Articolo 6 - Recupero delle tradizioni costruttive biosostenibili
Articolo 7 - Protocollo regionale sulla bioedilizia
Articolo 8 - Criteri di selezione dei materiali da costruzione e delle tecniche costruttive
Articolo 9 - Certificazione di sostenibilità degli interventi di bioedilizia
Articolo 10 - Controlli e sanzioni
Articolo 11 - Prezzario e capitolato tipo prestazionale
Articolo 12 - Calcolo degli indici di fabbricabilità.
Articolo 13 - Incentivi per interventi di bioedilizia
Articolo 14 - Contributi regionali per interventi di bioedilizia
Articolo 15 - Attività regionali formative e informative
Articolo 16 - Sostenibilità energetico-ambientale nelledilizia residenziale pubblica. Modifica alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche
Articolo 17 - Disposizione transitoria
Articolo 18 - Abrogazioni
Articolo 19 - Disposizione finanziaria