Legge Regionale Lazio 27/5/2008 n. 6
Articolo 7
Protocollo regionale sulla bioedilizia
CAPO III - Protocollo e certificazione degli interventi di bioedilizia
Protocollo regionale sulla bioedilizia
1. Il protocollo regionale sulla bioedilizia, con le relative linee guida di utilizzo, è lo strumento di cui si dota la Regione per valutare e certificare la sostenibilità degli interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f) del d.p.r. 380/2001, attribuire agli stessi un punteggio e graduare i contributi previsti dalla presente legge.
2. Il protocollo regionale è diviso in aree di valutazione, corrispondenti alle varie tematiche da esaminare in sede di valutazione degli interventi, e contiene, oltre alle condizioni minime previste dal capo II, i requisiti di bioedilizia richiesti con le corrispondenti scale di prestazione quantitativa e qualitativa, con riferimento, in particolare:
a) alla qualità ambientale degli spazi esterni attraverso:
1) il controllo della temperatura superficiale e dei flussi d’aria, dell’inquinamento acustico, luminoso, atmosferico, elettromagnetico, del suolo e delle acque, nonché la valutazione degli aspetti di percezione sensoriale dell’ambiente costruito:
2) l’integrazione degli edifici con il contesto paesaggistico, ambientale e geomorfologico;
3) l’integrazione degli edifici con la cultura locale attraverso il mantenimento dei caratteri storici, materiali e costruttivi tradizionali locali;
b) al risparmio delle risorse attraverso:
1) l’utilizzo di materiali da costruzione a limitato consumo energetico nelle fasi di produzione, trasporto, montaggio e dismissione, da selezionare in conformità ai criteri di cui all’articolo 8, nonché il riutilizzo delle strutture esistenti;
2) l’utilizzo di dispositivi per la riduzione del consumo di energia elettrica o per la produzione da fonti rinnovabili;
3) il contenimento dei consumi di acqua potabile negli edifici, impianti e relative pertinenze attraverso il monitoraggio dell’uso e l’installazione di adeguati dispositivi di riduzione;
4) la riduzione del consumo energetico per il riscaldamento ed il raffrescamento dell’edificio, con l’ottimale inerzia e
isolamento termico dello stesso e l’uso di energie rinnovabili;
5) la realizzazione di impianti di ventilazione e raffrescamento efficienti, mediante il controllo degli apporti calorici solari e dell’inerzia termica degli elementi costruttivi;
6) la riduzione dei consumi energetici per la produzione di acqua calda sanitaria attraverso l’impiego di energie rinnovabili;
c) ai carichi ambientali degli edifici attraverso:
1) la riduzione dei rifiuti solidi da cantiere, da costruzione e da demolizione;
2) il contenimento dei rifiuti liquidi, con sistemi di trattamento delle acque di scarico e privilegiando il ricorso a tecniche di depurazione naturale, la raccolta e recupero delle acque piovane, per usi sia pubblici che privati, il riuso delle acque grigie, l’aumento della capacità drenante delle superfici calpestabili;
3) la riduzione delle emissioni di gas;
d) alla qualità dell’ambiente interno attraverso l’elevazione del comfort visivo, acustico, termico, della qualità dell’aria, interna ed esterna con particolare riferimento al controllo della migrazione del gas radon, la minimizzazione del livello dei campi elettrici e magnetici;
e) alla qualità del servizio fornito dall’edificio relativamente alla manutenzione edilizia ed impiantistica, attraverso l’adozione di elementi di protezione dell’involucro esterno dell’edificio;
f) alla qualità della gestione, attraverso la disponibilità della documentazione tecnica relativa all’edificio;
g) alla accessibilità e fruibilità dei servizi sociali di interesse collettivo, anche attraverso l’integrazione con il trasporto pubblico ed i sistemi di mobilità sostenibile e l’adozione di misure per favorire il trasporto alternativo.
3. I requisiti individuati dal protocollo regionale relativamente al consumo energetico dell’edificio sono determinati tenendo altresì conto di quanto previsto dal d.lgs. 192/2005 concernente il rendimento energetico nell’edilizia.
4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, adotta il Protocollo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e provvede al relativo aggiornamento con cadenza almeno biennale.
5. L’applicazione del protocollo regionale costituisce:
a) condizione per il rilascio della certificazione di cui all’articolo 9 e per l’accesso agli incentivi ed ai contributi
previsti dagli articoli 13 e 14;
b) criterio di priorità per l’accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti previsti dalla normativa regionale in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, di edilizia, di lavori pubblici.
6. Ai fini di cui al comma 5, il protocollo regionale, oltre a disciplinare l’attribuzione dei punteggi, definisce altresì soglie minime di valutazione al di sotto delle quali non è previsto il rilascio della certificazione e l’accesso agli incentivi ed ai contributi.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità e oggettoArticolo 2 - Interventi di edilizia sostenibile, architettura sostenibile e di bioedilizia
Articolo 3 - Sostenibilità energetico ambientale negli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica
Articolo 4 - Risparmio idrico
Articolo 5 - Fonti energetiche rinnovabili
Articolo 6 - Recupero delle tradizioni costruttive biosostenibili
Articolo 7 - Protocollo regionale sulla bioedilizia
Articolo 8 - Criteri di selezione dei materiali da costruzione e delle tecniche costruttive
Articolo 9 - Certificazione di sostenibilità degli interventi di bioedilizia
Articolo 10 - Controlli e sanzioni
Articolo 11 - Prezzario e capitolato tipo prestazionale
Articolo 12 - Calcolo degli indici di fabbricabilità.
Articolo 13 - Incentivi per interventi di bioedilizia
Articolo 14 - Contributi regionali per interventi di bioedilizia
Articolo 15 - Attività regionali formative e informative
Articolo 16 - Sostenibilità energetico-ambientale nelledilizia residenziale pubblica. Modifica alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche
Articolo 17 - Disposizione transitoria
Articolo 18 - Abrogazioni
Articolo 19 - Disposizione finanziaria