Legge Regionale Campania 6/11/2008 n. 15
Articolo 1
Finalità
Finalità
1. La Regione, in armonia con la legislazione comunitaria e nazionale, disciplina, promuove e sostiene le attività agrituristiche al fine di favorire:
a) lo sviluppo agricolo e forestale ed il riequilibrio del territorio;
b) la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali per contrastare l'esodo;
c) la creazione di nuove opportunità occupazionali con attenzione alle donne e ai giovani;
d) il recupero e la migliore utilizzazione del patrimonio rurale, naturale ed edilizio;
e) la conservazione e la tutela delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche;
f) la promozione e la valorizzazione dei prodotti dell'agricoltura e dell'artigianato, caratteristici e tradizionali del mondo rurale;
g) il recupero, la tutela e la valorizzazione delle tradizioni e del patrimonio culturale del mondo rurale
h) la promozione e lo sviluppo dei rapporti tra la città e la campagna;
i) la funzione educativa e didattica dell'attività agricola;
l) la costituzione di aziende agrituristiche-venatorie, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1996, n. 8.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione:
a) stabilisce i criteri, i limiti e gli obblighi amministrativi per l'esercizio dell'attività agrituristica;
b) favorisce e sostiene la promozione dell'offerta agrituristica;
c) sostiene iniziative volte alla formazione professionale degli operatori agrituristici;
d) vieta, nei pressi degli agriturismi e comunque nei territori facenti parte dei parchi naturali, l'insediamento di attività potenzialmente pregiudizievoli per l'ambiente e per il paesaggio.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Definizione dell'attività di agriturismo
Articolo 3 - Strutture agrituristiche e aree attrezzate per il tempo libero
Articolo 4 - Funzioni e compiti amministrativi della Regione
Articolo 5 - Funzioni e compiti amministrativi delle Province
Articolo 6 - Funzioni e compiti amministrativi dei Comuni
Articolo 7 - Esercizio dell'attività agrituristica
Articolo 8 - Archivio regionale
Articolo 9 - Riserva di denominazione
Articolo 10 - Connessione e prevalenza
Articolo 11 - Obblighi degli operatori agrituristici
Articolo 12 - Sanzioni amministrative
Articolo 13 - Norme igienico-sanitarie
Articolo 14 - Svolgimento dei controlli sulle attività agrituristiche
Articolo 15 - Comitato tecnico regionale per l'agriturismo
Articolo 16 - Formazione
Articolo 17 - Iniziative ammesse a incentivi
Articolo 18 - Interventi promozionali
Articolo 19 - Strumenti di attuazione
Articolo 20 - Norme transitorie, abrogazioni
Articolo 21 - Clausola valutativa
Articolo 22 - Disposizioni finanziarie