Articolo Normativa

Decreto Ministero dello sviluppo economico 6/8/2010

Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare

Articolo 4

Procedure per l'accesso alle tariffe incentivanti

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Procedure per l'accesso alle tariffe incentivanti

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire al soggetto attuatore la richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante, completa di tutta la documentazione prevista dall’allegato 3. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente comma comporta la non ammissibilità alle tariffe incentivanti per il periodo intercorrente fra la data di entrata in esercizio e la data della comunicazione al soggetto attuatore.
2. Il soggetto attuatore, verificato che la richiesta di cui al comma 1 rispetta le disposizioni del presente decreto, determina e assicura al soggetto responsabile l’erogazione della tariffa spettante entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della medesima richiesta, al netto dei tempi imputabili al soggetto responsabile.
3. Allo scopo di ridurre i tempi delle procedure per l’accesso alle tariffe incentivanti, l’invio della documentazione prevista dall’allegato 3 avviene esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate nel medesimo allegato. A tal fine, il soggetto attuatore predispone una piattaforma informatica per le comunicazioni tra i soggetti responsabili e lo stesso soggetto attuatore, rendendola operativa e disponibile a partire dal 1 gennaio 2011.
4. Lo spostamento di un impianto fotovoltaico in un sito diverso da quello di prima installazione comporta la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante. Eventuali modifiche, sullo stesso sito, della configurazione dell’impianto non possono comportare un incremento della tariffa incentivante.
5. La cessione dell’impianto fotovoltaico, ovvero dell'edificio o unità immobiliare su cui è ubicato l'impianto fotovoltaico congiuntamente all’impianto stesso, deve essere comunicata al soggetto attuatore entro 30 giorni dalla data di registrazione dell’atto di cessione.
6. Il periodo di diritto alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto è considerato al netto di eventuali fermate disposte a seguito di problematiche connesse alla sicurezza della rete ovvero a seguito di eventi calamitosi riconosciuti come tali dalle competenti autorità.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità e campo di applicazione
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Obiettivi e limiti massimi della potenza elettrica cumulativa
Articolo 4 - Procedure per l'accesso alle tariffe incentivanti
Articolo 5 - Cumulabilità degli incentivi
Articolo 6 - Ritiro e valorizzazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici
Articolo 7 - Requisiti dei soggetti e degli impianti
Articolo 8 - Tariffe incentivanti
Articolo 9 - Premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia
Articolo 10 - Premi per specifiche tipologie e applicazioni di impianti fotovoltaici
Articolo 11 - Requisiti dei soggetti e degli impianti
Articolo 12 - Tariffe incentivanti
Articolo 13 - Requisiti dei soggetti e degli impianti
Articolo 14 - Tariffe incentivanti
Articolo 14 bis - Impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica
Articolo 15 - Compiti dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas
Articolo 16 - Verifiche e controlli
Articolo 17 - Monitoraggio della diffusione, divulgazione dei risultati e attività di informazione
Articolo 18 - Monitoraggio tecnologico e promozione dello sviluppo delle tecnologie
Articolo 19 - Attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 173, della legge n. 244/07
Articolo 20 - Interpretazioni e modificazioni del decreto ministeriale 19 febbraio 2007
Articolo 21 - Disposizioni sul regime di autorizzazione
Articolo 22 - Disposizioni finali
Allegato 1 -

Sorry. No data so far.