Decreto Ministero dello sviluppo economico 6/8/2010
Articolo 20
Interpretazioni e modificazioni del decreto ministeriale 19 febbraio 2007
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI
Interpretazioni e modificazioni del decreto ministeriale 19 febbraio 2007
1. La dizione «impianto con moduli ubicati al suolo» di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b1), del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 è da intendersi inclusiva degli impianti fotovoltaici, comunque realizzati, i cui moduli hanno una distanza minima da terra inferiore a 2 metri.
2. La dizione «pergole» di cui all’allegato 3 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, è da intendersi riferita a strutture di pertinenza di unità a carattere residenziale, atta a consentire il sostegno di verde rampicante su terrazzi, cortili o giardini, con una ridotta superficie di copertura in pianta. Non rientrano in questa tipologia specifica quelle strutture realizzate in ampi spazi aperti, anche con destinazione agricola, scollegati da edifici residenziali.
3. La dizione «pensiline» di cui all’allegato 3 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, è da intendersi riferita a strutture accessorie poste a copertura di parcheggi o percorsi pedonali. Non rientrano in questa tipologia specifica quelle strutture realizzate in ampi spazi aperti, anche con destinazione agricola, che risultano scollegate e non funzionali a strutture ad uso pubblico o ad edifici con qualsiasi destinazione d’uso.
4. La dizione «tettoie» di cui all’allegato 3 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, è da intendersi riferita a strutture poste a copertura di ambienti esterni agli edifici formate da spioventi che poggiano sul muro degli edifici stessi.
5. Rientrano nelle tipologie di cui all’allegato 3 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 le serre fotovoltaiche nelle quali i moduli fotovoltaici costituiscono gli elementi costruttivi della copertura o delle pareti di manufatti adibiti, per tutta la durata dell’erogazione della tariffa incentivante, a serre dedicate alle coltivazioni agricole o alla floricoltura. La struttura della serra, in metallo, legno o muratura, deve essere fissa, ancorata al terreno e con chiusura eventualmente stagionalmente rimovibile.
6. Gli impianti ad inseguimento, ovvero quegli impianti i cui moduli sono montati su apposite strutture mobili, fissate al terreno, che, ruotando intorno ad uno o due assi, inseguono il percorso del sole allo scopo di incrementare la captazione della radiazione solare, rientrano nella tipologia di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b1) del decreto ministeriale19 febbraio 2007.
7. La dizione «frangisole» di cui all’allegato 3 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, è da intendersi riferita a strutture collegate alle superfici verticali di edifici, atte a produrre ombreggiamento e schermatura di superfici trasparenti sottostanti. La lunghezza totale dell'impianto non può superare il doppio della lunghezza totale delle aperture trasparenti.
8. I commi 1 e 2 dell’articolo 7 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Gli impianti fotovoltaici di cui al presente titolo, operanti in regime di scambio sul posto e realizzati sugli edifici possono beneficiare di un premio aggiuntivo rispetto alle tariffe previste dal presente titolo, qualora abbinati ad un uso efficiente dell’energia.
2. Il diritto al premio di cui al comma 1 ricorre qualora il soggetto responsabile si doti di un attestato di certificazione energetica relativo all'edificio o unità immobiliare comprendente anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare, e, successivamente alla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico, effettui interventi sull’involucro edilizio tra quelli individuati nella medesima certificazione energetica che conseguano, al netto dei miglioramenti derivanti dall’installazione dell'impianto fotovoltaico, una riduzione di almeno il 10% di entrambi gli indici di prestazione energetica estiva e invernale dell’involucro edilizio relativi all’edificio o all’unità immobiliare rispetto ai medesimi indici come individuati nella certificazione energetica.»
9. Il comma 8 dell’articolo 7 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 è sostituito dal seguente:
« 8. Per gli impianti fotovoltaici operanti in regime di scambio sul posto, realizzati su edifici di nuova costruzione, ovvero per cui sia stato ottenuto il pertinente titolo edilizio in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, il premio di cui al presente articolo consiste in una maggiorazione del 30% della tariffa riconosciuta qualora sia conseguita una prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell'involucro di almeno il 50% inferiore ai valori minimi di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59. Il conseguimento di detti valori è attestato da certificazione energetica.»
10. All’articolo 7 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 è aggiunto infine il seguente comma:
«9. Per gli edifici parzialmente climatizzati, la produzione dell’impianto fotovoltaico che può accedere al premio di cui al presente articolo è quella riferibile all’impianto o porzione di impianto che sottende l’equivalente della superficie utile climatizzata. »
11. La decurtazione percentuale della tariffa di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, prevista per l’anno 2010, non si applica agli impianti ubicati nei comuni abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, così come individuati con provvedimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ai medesimi impianti si applicano inoltre le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 6.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità e campo di applicazioneArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Obiettivi e limiti massimi della potenza elettrica cumulativa
Articolo 4 - Procedure per l'accesso alle tariffe incentivanti
Articolo 5 - Cumulabilità degli incentivi
Articolo 6 - Ritiro e valorizzazione dellenergia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici
Articolo 7 - Requisiti dei soggetti e degli impianti
Articolo 8 - Tariffe incentivanti
Articolo 9 - Premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia
Articolo 10 - Premi per specifiche tipologie e applicazioni di impianti fotovoltaici
Articolo 11 - Requisiti dei soggetti e degli impianti
Articolo 12 - Tariffe incentivanti
Articolo 13 - Requisiti dei soggetti e degli impianti
Articolo 14 - Tariffe incentivanti
Articolo 14 bis - Impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica
Articolo 15 - Compiti dellAutorità per lenergia elettrica e il gas
Articolo 16 - Verifiche e controlli
Articolo 17 - Monitoraggio della diffusione, divulgazione dei risultati e attività di informazione
Articolo 18 - Monitoraggio tecnologico e promozione dello sviluppo delle tecnologie
Articolo 19 - Attuazione delle disposizioni di cui allarticolo 2, comma 173, della legge n. 244/07
Articolo 20 - Interpretazioni e modificazioni del decreto ministeriale 19 febbraio 2007
Articolo 21 - Disposizioni sul regime di autorizzazione
Articolo 22 - Disposizioni finali
Allegato 1 -