Articolo Normativa

Decreto Ministero dello sviluppo economico 6/8/2010

Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare

Articolo 6

Ritiro e valorizzazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Ritiro e valorizzazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici

1. L’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 200 kW può beneficiare della disciplina dello scambio sul posto. Tale disciplina continua ad applicarsi dopo il termine del periodo di diritto alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto.
2. L’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici che non beneficiano della disciplina dello scambio sul posto, qualora immessa nella rete elettrica, può essere ritirata con le modalità e alle condizioni fissate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas ai sensi dell’art. 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ovvero ceduta sul mercato.
3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 sono aggiuntivi alle tariffe di cui al presente decreto e ai premi di cui agli articoli 9 e 10.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità e campo di applicazione
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Obiettivi e limiti massimi della potenza elettrica cumulativa
Articolo 4 - Procedure per l'accesso alle tariffe incentivanti
Articolo 5 - Cumulabilità degli incentivi
Articolo 6 - Ritiro e valorizzazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici
Articolo 7 - Requisiti dei soggetti e degli impianti
Articolo 8 - Tariffe incentivanti
Articolo 9 - Premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia
Articolo 10 - Premi per specifiche tipologie e applicazioni di impianti fotovoltaici
Articolo 11 - Requisiti dei soggetti e degli impianti
Articolo 12 - Tariffe incentivanti
Articolo 13 - Requisiti dei soggetti e degli impianti
Articolo 14 - Tariffe incentivanti
Articolo 14 bis - Impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica
Articolo 15 - Compiti dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas
Articolo 16 - Verifiche e controlli
Articolo 17 - Monitoraggio della diffusione, divulgazione dei risultati e attività di informazione
Articolo 18 - Monitoraggio tecnologico e promozione dello sviluppo delle tecnologie
Articolo 19 - Attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 173, della legge n. 244/07
Articolo 20 - Interpretazioni e modificazioni del decreto ministeriale 19 febbraio 2007
Articolo 21 - Disposizioni sul regime di autorizzazione
Articolo 22 - Disposizioni finali
Allegato 1 -

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