Articolo Normativa

Decreto Ministero dello sviluppo economico 6/8/2010

Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare

Articolo 10

Premi per specifiche tipologie e applicazioni di impianti fotovoltaici

TITOLO II - IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI

Premi per specifiche tipologie e applicazioni di impianti fotovoltaici

1. La tariffa individuata sulla base dell’articolo 8 è incrementata, con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale:
a) del 5% per gli impianti fotovoltaici diversi da quelli di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), qualora i medesimi impianti siano ubicati in zone classificate alla data di entrata in vigore del presente decreto dal pertinente strumento urbanistico come industriali, commerciali, cave o discariche esaurite, area di pertinenza di discariche o di siti contaminati come definiti dall’articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni o integrazioni;
b) del 5% per gli impianti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), operanti in regime di scambio sul posto, realizzati da comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti sulla base dell’ultimo censimento Istat effettuato prima della data di entrata in esercizio dei medesimi impianti, dei quali i predetti comuni siano soggetti responsabili;
c) del 10% per gli impianti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto.
2. Per i sistemi con profilo di scambio prevedibile, le tariffe di cui all’articolo 8 sono incrementate del 20% relativamente all’energia prodotta in ciascun giorno in cui sono verificate le condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q), punto iii.
3. Per accedere al premio di cui al comma 2, il soggetto responsabile:
a. richiede al soggetto attuatore la qualifica di sistema con profilo di scambio prevedibile, trasmettendo in aggiunta alla documentazione di cui all’allegato 3, tutti gli schemi progettuali necessari alla verifica della rispondenza dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q);
b. comunica giornalmente al soggetto attuatore il programma di scambio con la rete elettrica previsto per il giorno successivo.
4. La maggiorazione tariffaria di cui al comma 2 sono attribuite dal soggetto attuatore a consuntivo, previa verifica su base annuale della corrispondenza dei profili di scambio con la rete elettrica preventivamente comunicati con i profili di scambio realmente registrati.
5. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento attuativo di quanto indicato all’articolo 15, comma 1, lettera e), il GSE pubblica un’apposita procedura contenente indicazioni di dettaglio circa la documentazione da trasmettere per le verifiche di cui al comma 4, e le procedure di comunicazione di cui al comma 3, lettera b).
6. Gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline, così come definiti all’articolo 20, commi 2, 3, 4 e 5, hanno diritto a una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per “impianti fotovoltaici realizzati su edifici” e la tariffa spettante per “altri impianti fotovoltaici”, così come individuate dall’articolo 8, commi 2 e 3.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità e campo di applicazione
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Obiettivi e limiti massimi della potenza elettrica cumulativa
Articolo 4 - Procedure per l'accesso alle tariffe incentivanti
Articolo 5 - Cumulabilità degli incentivi
Articolo 6 - Ritiro e valorizzazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici
Articolo 7 - Requisiti dei soggetti e degli impianti
Articolo 8 - Tariffe incentivanti
Articolo 9 - Premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia
Articolo 10 - Premi per specifiche tipologie e applicazioni di impianti fotovoltaici
Articolo 11 - Requisiti dei soggetti e degli impianti
Articolo 12 - Tariffe incentivanti
Articolo 13 - Requisiti dei soggetti e degli impianti
Articolo 14 - Tariffe incentivanti
Articolo 14 bis - Impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica
Articolo 15 - Compiti dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas
Articolo 16 - Verifiche e controlli
Articolo 17 - Monitoraggio della diffusione, divulgazione dei risultati e attività di informazione
Articolo 18 - Monitoraggio tecnologico e promozione dello sviluppo delle tecnologie
Articolo 19 - Attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 173, della legge n. 244/07
Articolo 20 - Interpretazioni e modificazioni del decreto ministeriale 19 febbraio 2007
Articolo 21 - Disposizioni sul regime di autorizzazione
Articolo 22 - Disposizioni finali
Allegato 1 -

Sorry. No data so far.