Decreto Ministero dello sviluppo economico 6/8/2010
Articolo 8
Tariffe incentivanti
TITOLO II - IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI
Tariffe incentivanti
1. Le tariffe incentivanti di cui al presente titolo si applicano agli impianti solari fotovoltaici che entrano in esercizio a seguito di interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento, in data successiva al 31 dicembre 2010.
2. L’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici di cui al presente titolo che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2011, ha diritto alla tariffa incentivante di cui alla tabella A. L’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici di cui al presente titolo che entrano in esercizio nel 2012 e 2013 ha diritto alla tariffa di cui alla Tabella A, colonna C), decurtata del 6 % all’anno, con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, da emanare entro il 31 dicembre 2012, sono aggiornate le tariffe di cui al presente titolo, per gli impianti che entrano in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2013. L’aggiornamento è effettuato tenendo conto dell'andamento dei prezzi dei prodotti energetici e dei componenti per gli impianti fotovoltaici, nonché dei risultati delle attività di cui agli articoli 17 e 18. In assenza del predetto decreto, si applica la decurtazione di cui al comma 2 per ciascuno degli anni successivi al 2013.
4. La tariffa individuata sulla base della tabella A e di quanto disposto dal comma 2, è riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed è costante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione.
5. Le tariffe di cui alla tabella A possono essere incrementate con le modalità e alle condizioni previste dagli articoli 9 e 10. Tali incrementi sono da intendersi non cumulabili tra loro.
6. Gli impianti entrati in esercizio a seguito di potenziamento possono accedere alle tariffe incentivanti limitatamente alla produzione aggiuntiva.
7. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa fiscale in materia di produzione di energia elettrica.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità e campo di applicazioneArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Obiettivi e limiti massimi della potenza elettrica cumulativa
Articolo 4 - Procedure per l'accesso alle tariffe incentivanti
Articolo 5 - Cumulabilità degli incentivi
Articolo 6 - Ritiro e valorizzazione dellenergia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici
Articolo 7 - Requisiti dei soggetti e degli impianti
Articolo 8 - Tariffe incentivanti
Articolo 9 - Premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia
Articolo 10 - Premi per specifiche tipologie e applicazioni di impianti fotovoltaici
Articolo 11 - Requisiti dei soggetti e degli impianti
Articolo 12 - Tariffe incentivanti
Articolo 13 - Requisiti dei soggetti e degli impianti
Articolo 14 - Tariffe incentivanti
Articolo 14 bis - Impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica
Articolo 15 - Compiti dellAutorità per lenergia elettrica e il gas
Articolo 16 - Verifiche e controlli
Articolo 17 - Monitoraggio della diffusione, divulgazione dei risultati e attività di informazione
Articolo 18 - Monitoraggio tecnologico e promozione dello sviluppo delle tecnologie
Articolo 19 - Attuazione delle disposizioni di cui allarticolo 2, comma 173, della legge n. 244/07
Articolo 20 - Interpretazioni e modificazioni del decreto ministeriale 19 febbraio 2007
Articolo 21 - Disposizioni sul regime di autorizzazione
Articolo 22 - Disposizioni finali
Allegato 1 -