Articolo Normativa

Decreto Legge 9/2/2012 n. 5

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo

Articolo 3

Riduzione degli oneri amministrativi e disposizioni in tema di verifica dell’impatto della regolamentazione - VIR

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 4/4/2012, N. 35
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Titolo I -  Disposizioni in materia di semplificazioni
Capo I  -  Disposizioni generali in materia di semplificazioni

Riduzione degli oneri amministrativi e disposizioni in tema di verifica dell’impatto della regolamentazione - VIR

1. All’articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, il comma 2 e’ sostituito dai seguenti:
“2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni statali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico di cittadini e imprese, introdotti e eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell’anno precedente, ivi compresi quelli introdotti con atti di recepimento di direttive dell'Unione europea che determinano livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime, come valutati nelle relative analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in conformita’ ai criteri di cui all’articolo 6, comma 3. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano i medesimi criteri per la stima e la quantificazione degli oneri amministrativi introdotti o eliminati. Per oneri amministrativi si intendono i costi degli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell’ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2-bis. Sulla base delle relazioni di cui al comma 2 verificate, per quanto di competenza, dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della funzione pubblica predispone, sentite le associazioni imprenditoriali e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, una relazione complessiva, contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti e eliminati, che evidenzia il risultato con riferimento a ciascuna amministrazione. La relazione e’ comunicata al DAGL e pubblicata nel sito istituzionale del Governo entro il 31 marzo di ciascun anno.
2-ter. Per ciascuna Amministrazione, quando gli oneri introdotti sono superiori a quelli eliminati, il Governo, ai fini del relativo pareggio, adotta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della relazione di cui al comma 2-bis, uno o piu’ regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la riduzione di oneri amministrativi di competenza statale previsti da leggi. I regolamenti sono adottati, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni di cui al comma 2-bis, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) proporzionalita’ degli adempimenti amministrativi alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti in relazione ai diversi soggetti destinatari, nonche’ alla dimensione dell’impresa e al settore di attivita’;
b) eliminazione di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonche’ degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione ai soggetti destinatari e alle attivita’ esercitate;
c) utilizzo delle autocertificazioni e, ove necessario, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonche’ delle dichiarazioni di conformita’ da parte dell’Agenzia delle imprese;
d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
e) coordinamento delle attivita’ di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalita’ delle stesse in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.
2-quater. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da regolamenti si procede, nel rispetto dei criteri di cui comma 2-ter, con regolamenti, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni di cui al comma 2-bis.
2-quinquies. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da regolamenti ministeriali, si procede, nel rispetto dei criteri di cui comma 2-ter, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni di cui al comma 2-bis.
2-sexies. Alle attivita’ di cui al presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2-septies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento agli atti normativi in materia tributaria, creditizia e di giochi pubblici.”. (1)
2. All’articolo 14, comma 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246, il secondo ed il terzo periodo sono soppressi.
3. All’articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole “dopo il comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “dopo il comma 5- bis”;
b) le parole “5- bis.” sono sostituite dalle seguenti: “5-ter.“.”
3-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il programma 2012-2015 per la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle amministrazioni pubbliche nelle materie di competenza statale. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi. (2)
3-ter. Il programma di cui al comma 3-bis individua le aree, i tempi e le metodologie di intervento garantendo la partecipazione e la consultazione, anche attraverso strumenti telematici, delle amministrazioni ai fini dell'individuazione degli adempimenti amministrativi da semplificare e dell'elaborazione delle conseguenti proposte. Per l'attuazione del programma si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. (2)
[ 3-quater. Sulla base degli esiti delle attivita' definite nel programma di cui al comma 3-bis il Governo emana, entro il 31 dicembre di ciascun anno, uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per la riduzione di oneri amministrativi, previsti da leggi dello Stato, gravanti sulle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I regolamenti sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) eliminazione o riduzione degli adempimenti ridondanti e non necessari rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici; b) eliminazione o riduzione degli adempimenti eccessivi e sproporzionati rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici; c) eliminazione delle duplicazioni e riduzione della frequenza degli adempimenti; d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure. ] (2) (3)
3-quinquies. Per la riduzione degli oneri amministrativi derivanti da regolamenti o atti amministrativi statali si procede attraverso l'attuazione di appositi piani, adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nei quali sono indicate le misure normative, organizzative e tecnologiche da adottare, assegnando i relativi obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilita' amministrativa. (2)
3-sexies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' adottato, nel quadro delle indicazioni e delle raccomandazioni dei competenti organismi dell'Unione europea, il programma 2012-2015 per la misurazione e la riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi e degli oneri regolatori gravanti su imprese e su cittadini, ivi inclusi gli oneri amministrativi. Il programma e' ispirato al principio della proporzionalita' degli oneri alla tutela degli interessi pubblici, tiene conto dei risultati delle attivita' di misurazione e di riduzione gia' realizzate e individua, in raccordo con il programma di cui al comma 3-bis, le aree di regolazione, i tempi e le metodologie di intervento nonche' gli strumenti di verifica dei risultati, assicurando la consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni. Per la riduzione degli oneri nelle materie di competenza regionale si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi. (2)
3-septies. Per l'attuazione del programma di cui al comma 3-sexies si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. (2)
3-octies. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione rende comunicazioni alle Camere sullo sviluppo e sui risultati delle politiche di semplificazione nell'anno precedente, con particolare riguardo all'attuazione del presente decreto e dei programmi di cui al presente articolo.(2)

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(1) Comma modificato dalla legge di conversione 4/4/2012, n. 35.
(2) Comma aggiunto dalla legge di conversione 4/4/2012, n. 35.
(3) Comma abrogato dall'allegato n. 1, articolo 2, d.lgs. 22 gennaio 2016, n. 10.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di conclusione del procedimento e poteri sostitutivi
Articolo 2 - Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA
Articolo 3 - Riduzione degli oneri amministrativi e disposizioni in tema di verifica dell’impatto della regolamentazione - VIR
Articolo 4 - Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilita' e patologie croniche )) e partecipazione ai giochi paralimpici
Articolo 5 - Cambio di residenza in tempo reale
Articolo 6 - Comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni
Articolo 6 bis - Disposizioni per il pagamento dell'imposta di bollo per via telematica
Articolo 6 ter - Modifica all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in materia di pagamenti alle pubbliche amministrazioni con modalita' informatiche
Articolo 7 - Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d’identita’ e di riconoscimento
Articolo 8 - Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive, nonche’ norme sulla composizione della Commissione per l’ esame di avvocato
Articolo 9 - Dichiarazione unica di conformita’ degli impianti termici
Articolo 10 - Parcheggi pertinenziali
Articolo 11 - Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, “bollino blu” e apparecchi di controllo della velocita’
Articolo 11 bis - Disciplina sanzionatoria per le esercitazioni di guida in autostrada o su strade extraurbane principali
Articolo 12 - Semplificazione procedimentale per l’esercizio di attivita’ economiche e segnalazione certificata di inizio attivita' in caso di esercizio congiunto dell'attivita' di estetista, anche non prevalente, con altre attivita' commercial
Articolo 12 bis - Riduzione degli oneri delle comunicazioni a carico dei comuni
Articolo 13 - Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
Articolo 14 - Semplificazione dei controlli sulle imprese
Articolo 15 - Misure di semplificazione in relazione all’astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza
Articolo 16 - Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale
Articolo 17 - Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati
Articolo 18 - Semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio
Articolo 19 - Semplificazione in materia di libro unico del lavoro
Articolo 20 - Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Articolo 21 - Responsabilita’ solidale negli appalti
Articolo 22 - Modifiche alla normativa per l’adozione delle delibere CIPE e norme di salvaguardia delle procedure in corso per la stipula dei contratti di programma con le Societa’ di gestione aeroportuali
Articolo 23 - Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese
Articolo 24 - Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Articolo 25 - Misure di semplificazione per le imprese agricole
Articolo 26 - Definizione di bosco e di arboricoltura da legno
Articolo 27 - Esercizio dell’attivita’ di vendita diretta
Articolo 28 - Modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al deposito temporaneo
Articolo 29 - Disposizioni a favore del settore bieticolo-saccarifero
Articolo 30 - Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale
Articolo 31 - Misure di semplificazione in materia di ricerca di base
Articolo 31 bis - Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute - GSSI
Articolo 32 - Misure di semplificazione delle procedure istruttorie, valutative, di spesa e di controllo nel settore della ricerca
Articolo 33 - Aspettativa per l'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali e semplificazioni per la ricerca
Articolo 34 - Riconoscimento dell’abilitazione delle imprese esercenti attivita’ di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti negli edifici
Articolo 35 - Disposizioni in materia di controllo societario e di trasferimento e conferimento di funzioni ai magistrati ordinari
Articolo 36 - Privilegio dei crediti dell’impresa artigiana
Articolo 37 - Comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese
Articolo 38 - Semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei gas medicinali
Articolo 39 - Soppressione del requisito di idoneita’ fisica per avviare l’esercizio dell’attivita’ di autoriparazione
Articolo 40 - Soppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione di natura produttiva
Articolo 41 - Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande
Articolo 42 - Razionalizzazione delle misure di sostegno finanziario per gli interventi conservativi sui beni culturali
Articolo 43 - Semplificazioni in materia di verifica dell’interesse culturale nell’ambito delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico
Articolo 44 - Semplificazioni in materia di interventi di lieve entita’
Articolo 45 - Semplificazioni in materia di dati personali
Articolo 46 - Disposizioni in materia di enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa e di Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti
Articolo 47 - Agenda digitale italiana
Articolo 47 bis - Semplificazione in materia di sanita' digitale
Articolo 47 ter - Digitalizzazione e riorganizzazione
Articolo 47 quater - Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni
Articolo 47 quinquies - Organizzazione e finalita' dei servizi in rete
Articolo 47 sexies - Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica
Articolo 48 - Dematerializzazione di procedure in materia di universita’
Articolo 49 - Misure di semplificazione e funzionamento in materia di universita’
Articolo 50 - Attuazione dell’autonomia
Articolo 51 - Potenziamento del sistema nazionale di valutazione
Articolo 52 - Misure di semplificazione e promozione dell’istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori - ITS
Articolo 53 - Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi e miglioramento dell’efficienza degli usi finali di energia
Articolo 54 - Tecnologi a tempo determinato
Articolo 55 - Misure di semplificazione in materia di ricerca universitaria
Articolo 56 - Disposizioni per il settore turistico e per l’EXPO
Articolo 57 - Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio
Articolo 57 bis - Individuazione delle infrastrutture energetiche strategiche nei settori dell'elettricita' e del gas naturale
Articolo 58 - Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
Articolo 59 - Disposizioni in materia di credito d’imposta
Articolo 60 - Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma “carta acquisti”
Articolo 61 - Norme transitorie e disposizioni in materia di atti amministrativi sottoposti a intesa
Articolo 62 - Abrogazioni
Articolo 62 bis - Clausola di salvaguardia
Articolo 63 - Entrata in vigore
Tabella A -