Articolo Normativa

Decreto Legge 9/2/2012 n. 5

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo

Articolo 11

Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, “bollino blu” e apparecchi di controllo della velocita’

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 4/4/2012 N. 35
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Titolo I -  Disposizioni in materia di semplificazioni
Capo II  -  Semplificazioni per i cittadini

Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, “bollino blu” e apparecchi di controllo della velocita’

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante “Nuovo Codice della strada”, e di seguito denominato “Codice della strada”, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 115, l’abrogazione del comma 2-bis, disposta dall’articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e’ anticipata alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) all’articolo 119, comma 4, l’alinea e’ sostituito dal seguente: “4. L’accertamento dei requisiti psichici e fisici e’ effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresi’ alla nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi:”;
c) all’articolo 119, comma 4, la lettera b-bis), inserita dall’articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e’ soppressa;
d) all’articolo 122, comma 2, l’ultimo periodo e’ soppresso;
e) all’articolo 126, comma 6, come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, le parole: “, previa verifica della sussistenza dei requisiti fisici e psichici presso una commissione medica locale, ai sensi dell’articolo 119, comma 4, lettera b-bis “ sono soppresse.
[2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 28 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, la disposizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto legislativo entra in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto.] (1)
3. Nelle more dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, fermo restando quanto previsto dall’articolo 115, comma 2, del Codice della strada, i titolari di certificato di idoneita’ alla guida del ciclomotore ovvero di patente di guida, al compimento dell’ottantesimo anno di eta’, rinnovano la validita’ dei predetti titoli abilitativi ogni due anni.
4. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede a modificare l’articolo 330 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in conformita’ alle modifiche introdotte dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo. (2)
5. All’articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole: “in aggiunta a quelli festivi;”
sono sostituite dalle seguenti: “in aggiunta a quelli festivi, da individuarsi in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla attivita’ di autotrasporto nonche’ sul sistema economico produttivo nel suo complesso.” ;  
b) la lettera c) e’ abrogata.”. (3)
6. Ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009, sono dispensate dalla frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare per l’esame di idoneita’ professionale le persone che hanno assolto all’obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado; sono dispensate dall’esame per la dimostrazione dell’idoneita’ professionale le persone che dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa, l’attivita’ in una o piu’ imprese di trasporto italiane o di altro Stato dell'Unione europea da almeno dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 e siano in attivita’ alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano ferme le disposizioni concernenti i corsi di formazione previsti ai sensi dell’articolo 8, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1071/2009. (2)
6-bis. Sono incluse nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n.1071/2009 le imprese che esercitano o che intendono esercitare la professione di trasportatore di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi formati da questi veicoli. Le condizioni da rispettare per i requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n.1071/2009 sono quelle previste dal regolamento stesso, come individuate nel decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.277 del 28 novembre 2011. Per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, il requisito di idoneità professionale è soddisfatto attraverso la frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare e di un corso di formazione periodica ogni dieci anni, organizzati e disciplinati ai sensi dell'articolo 8, comma 8, del citato decreto dipartimentale 25 novembre 2011. (4)
6-ter. Le imprese di trasporto su strada già in attività alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzate provvisoriamente all'esercizio della professione, ove non soddisfino i requisiti per l'accesso alla professione entro i termini stabiliti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.277 del 28 novembre 2011, sono cancellate, a cura del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, dal Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore su strada e, per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi, dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi. Le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate devono dimostrare di soddisfare i requisiti per l'accesso alla professione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (4)
6-quater. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009, in possesso dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale, possono essere designati a svolgere tali funzioni presso una sola impresa e non possono essere chiamati a svolgere le medesime funzioni ai sensi del paragrafo 2 del citato articolo. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi della lettera b) del paragrafo 2 dell'articolo 4 del regolamento (CE) n.1071/2009 possono essere designati da una sola impresa con un parco complessivo massimo di cinquanta veicoli e non possono avere legami con nessuna altra impresa di trasporto su strada. (4)
6-quinquies. Le imprese di trasporto di merci su strada che intendono esercitare la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, per accedere al mercato del trasporto di merci per conto di terzi, devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione e iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, e sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, da altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, oppure di aver acquisito e immatricolato almeno due veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5. (4)
6-sexies. All'articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n.244, le parole: "Euro 3", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "Euro 5". (4)
7. Il centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilita’ e sulla sicurezza stradale di cui all’articolo 73 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e’ autorizzato ad affidare in concessione, ai sensi dell'articolo 30 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i servizi di produzione, distribuzione e trasmissione, sul canale radiofonico e televisivo, delle informazioni sul traffico e sulla viabilita’, nonche’ ogni altro servizio utile al proprio funzionamento, qualora da detto affidamento derivi un minor onere per il bilancio dello Stato. (2)
8. A decorrere dall’anno 2012 il controllo obbligatorio delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli e’ effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo. (2)
9. Gli apparecchi di controllo sui veicoli adibiti al trasporto su strada disciplinati dal regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni, sono controllati ogni due anni dalle officine autorizzate alla riparazione degli apparecchi stessi. L’attestazione di avvenuto controllo biennale deve essere esibita in occasione della revisione periodica prevista dall’articolo 80 del Codice della strada. (2)
10. All’articolo 10 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 4 sono abrogati;
b) al comma 2, dopo le parole: “Le officine” sono inserite le seguenti: “autorizzate alla riparazione dei tachigrafi” e le parole:
“di cui al comma 1” sono soppresse.

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(1) Comma soppresso dall'allegato della legge di conversione 4/4/2012 n. 35.
(2) Comma modificato dall'allegato della legge di conversione 4/4/2012 n. 35.
(3) Lettera modificata dall'allegato della legge di conversione 4/4/2012 n. 35.
(4) Comma inserito dall'allegato della legge di conversione 4/4/2012 n. 35.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di conclusione del procedimento e poteri sostitutivi
Articolo 2 - Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA
Articolo 3 - Riduzione degli oneri amministrativi e disposizioni in tema di verifica dell’impatto della regolamentazione - VIR
Articolo 4 - Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilita' e patologie croniche )) e partecipazione ai giochi paralimpici
Articolo 5 - Cambio di residenza in tempo reale
Articolo 6 - Comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni
Articolo 6 bis - Disposizioni per il pagamento dell'imposta di bollo per via telematica
Articolo 6 ter - Modifica all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in materia di pagamenti alle pubbliche amministrazioni con modalita' informatiche
Articolo 7 - Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d’identita’ e di riconoscimento
Articolo 8 - Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive, nonche’ norme sulla composizione della Commissione per l’ esame di avvocato
Articolo 9 - Dichiarazione unica di conformita’ degli impianti termici
Articolo 10 - Parcheggi pertinenziali
Articolo 11 - Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, “bollino blu” e apparecchi di controllo della velocita’
Articolo 11 bis - Disciplina sanzionatoria per le esercitazioni di guida in autostrada o su strade extraurbane principali
Articolo 12 - Semplificazione procedimentale per l’esercizio di attivita’ economiche e segnalazione certificata di inizio attivita' in caso di esercizio congiunto dell'attivita' di estetista, anche non prevalente, con altre attivita' commercial
Articolo 12 bis - Riduzione degli oneri delle comunicazioni a carico dei comuni
Articolo 13 - Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
Articolo 14 - Semplificazione dei controlli sulle imprese
Articolo 15 - Misure di semplificazione in relazione all’astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza
Articolo 16 - Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale
Articolo 17 - Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati
Articolo 18 - Semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio
Articolo 19 - Semplificazione in materia di libro unico del lavoro
Articolo 20 - Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Articolo 21 - Responsabilita’ solidale negli appalti
Articolo 22 - Modifiche alla normativa per l’adozione delle delibere CIPE e norme di salvaguardia delle procedure in corso per la stipula dei contratti di programma con le Societa’ di gestione aeroportuali
Articolo 23 - Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese
Articolo 24 - Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Articolo 25 - Misure di semplificazione per le imprese agricole
Articolo 26 - Definizione di bosco e di arboricoltura da legno
Articolo 27 - Esercizio dell’attivita’ di vendita diretta
Articolo 28 - Modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al deposito temporaneo
Articolo 29 - Disposizioni a favore del settore bieticolo-saccarifero
Articolo 30 - Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale
Articolo 31 - Misure di semplificazione in materia di ricerca di base
Articolo 31 bis - Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute - GSSI
Articolo 32 - Misure di semplificazione delle procedure istruttorie, valutative, di spesa e di controllo nel settore della ricerca
Articolo 33 - Aspettativa per l'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali e semplificazioni per la ricerca
Articolo 34 - Riconoscimento dell’abilitazione delle imprese esercenti attivita’ di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti negli edifici
Articolo 35 - Disposizioni in materia di controllo societario e di trasferimento e conferimento di funzioni ai magistrati ordinari
Articolo 36 - Privilegio dei crediti dell’impresa artigiana
Articolo 37 - Comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese
Articolo 38 - Semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei gas medicinali
Articolo 39 - Soppressione del requisito di idoneita’ fisica per avviare l’esercizio dell’attivita’ di autoriparazione
Articolo 40 - Soppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione di natura produttiva
Articolo 41 - Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande
Articolo 42 - Razionalizzazione delle misure di sostegno finanziario per gli interventi conservativi sui beni culturali
Articolo 43 - Semplificazioni in materia di verifica dell’interesse culturale nell’ambito delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico
Articolo 44 - Semplificazioni in materia di interventi di lieve entita’
Articolo 45 - Semplificazioni in materia di dati personali
Articolo 46 - Disposizioni in materia di enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa e di Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti
Articolo 47 - Agenda digitale italiana
Articolo 47 bis - Semplificazione in materia di sanita' digitale
Articolo 47 ter - Digitalizzazione e riorganizzazione
Articolo 47 quater - Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni
Articolo 47 quinquies - Organizzazione e finalita' dei servizi in rete
Articolo 47 sexies - Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica
Articolo 48 - Dematerializzazione di procedure in materia di universita’
Articolo 49 - Misure di semplificazione e funzionamento in materia di universita’
Articolo 50 - Attuazione dell’autonomia
Articolo 51 - Potenziamento del sistema nazionale di valutazione
Articolo 52 - Misure di semplificazione e promozione dell’istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori - ITS
Articolo 53 - Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi e miglioramento dell’efficienza degli usi finali di energia
Articolo 54 - Tecnologi a tempo determinato
Articolo 55 - Misure di semplificazione in materia di ricerca universitaria
Articolo 56 - Disposizioni per il settore turistico e per l’EXPO
Articolo 57 - Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio
Articolo 57 bis - Individuazione delle infrastrutture energetiche strategiche nei settori dell'elettricita' e del gas naturale
Articolo 58 - Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
Articolo 59 - Disposizioni in materia di credito d’imposta
Articolo 60 - Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma “carta acquisti”
Articolo 61 - Norme transitorie e disposizioni in materia di atti amministrativi sottoposti a intesa
Articolo 62 - Abrogazioni
Articolo 62 bis - Clausola di salvaguardia
Articolo 63 - Entrata in vigore
Tabella A -