Decreto Legge 9/2/2012 n. 5
Articolo 4
Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilita' e patologie croniche )) e partecipazione ai giochi paralimpici
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 4/4/2012, N. 35
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Titolo I - Disposizioni in materia di semplificazioni
Capo II - Semplificazioni per i cittadini
Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilita' e patologie croniche e partecipazione ai giochi paralimpici i (1)
1. I verbali delle commissioni mediche integrate di cui all’articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell’articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonche’ per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilita’. (2)
2. Le attestazioni medico legali richieste per l’accesso ai benefici di cui al comma 1 possono essere sostituite dal verbale della commissione medica integrata. Il verbale e’ presentato in copia con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ sulla conformita’ all’originale, resa dall’istante ai sensi dell’articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovra’ altresi’ dichiarare che quanto ivi attestato non e’ stato revocato, sospeso o modificato.
2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono disciplinate le modalita' per il riconoscimento della validita' su tutto il territorio nazionale del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni. (3)
3. Il Governo e’ autorizzato ad emanare uno o piu’ regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti ad individuare gli ulteriori benefici per l’accesso ai quali i verbali delle commissioni mediche integrate di cui all’articolo 20 del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 attestano l’esistenza dei requisiti sanitari, nonche’ le modalita’ per l’aggiornamento delle procedure informatiche e per lo scambio dei dati per via telematica.
4. I regolamenti di cui al comma 3 sono emanati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita’, di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18.
4-bis. Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi per le persone affette dalle malattie croniche e invalidanti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, ed eliminare oneri di accertamento impropri a carico della pubblica amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' definito, con decreto del Ministro della salute, previo accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il periodo minimo di validita' dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in relazione alle diverse patologie e alla possibilita' di miglioramento, valutata in base alle evidenze scientifiche. (3)
5. Al fine di dare continuita’ all’attivita’ di preparazione in vista della partecipazione ai giochi paralimpici di Londra 2012, e’ autorizzata in favore del Comitato italiano paralimpico la spesa di 6 milioni di euro per l’anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall’articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. (2)
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(1)
Titolo modificato dalla legge di conversione 4/4/2012, n. 35.
(2) Comma modificato dalla legge di conversione 4/4/2012, n. 35.
(3) Comma aggiunto dalla legge di conversione 4/4/2012, n. 35.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di conclusione del procedimento e poteri sostitutiviArticolo 2 - Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA
Articolo 3 - Riduzione degli oneri amministrativi e disposizioni in tema di verifica dellimpatto della regolamentazione - VIR
Articolo 4 - Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilita' e patologie croniche )) e partecipazione ai giochi paralimpici
Articolo 5 - Cambio di residenza in tempo reale
Articolo 6 - Comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni
Articolo 6 bis - Disposizioni per il pagamento dell'imposta di bollo per via telematica
Articolo 6 ter - Modifica all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in materia di pagamenti alle pubbliche amministrazioni con modalita' informatiche
Articolo 7 - Disposizioni in materia di scadenza dei documenti didentita e di riconoscimento
Articolo 8 - Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive, nonche norme sulla composizione della Commissione per l esame di avvocato
Articolo 9 - Dichiarazione unica di conformita degli impianti termici
Articolo 10 - Parcheggi pertinenziali
Articolo 11 - Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, bollino blu e apparecchi di controllo della velocita
Articolo 11 bis - Disciplina sanzionatoria per le esercitazioni di guida in autostrada o su strade extraurbane principali
Articolo 12 - Semplificazione procedimentale per lesercizio di attivita economiche e segnalazione certificata di inizio attivita' in caso di esercizio congiunto dell'attivita' di estetista, anche non prevalente, con altre attivita' commercial
Articolo 12 bis - Riduzione degli oneri delle comunicazioni a carico dei comuni
Articolo 13 - Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
Articolo 14 - Semplificazione dei controlli sulle imprese
Articolo 15 - Misure di semplificazione in relazione allastensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza
Articolo 16 - Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale
Articolo 17 - Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati
Articolo 18 - Semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio
Articolo 19 - Semplificazione in materia di libro unico del lavoro
Articolo 20 - Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Articolo 21 - Responsabilita solidale negli appalti
Articolo 22 - Modifiche alla normativa per ladozione delle delibere CIPE e norme di salvaguardia delle procedure in corso per la stipula dei contratti di programma con le Societa di gestione aeroportuali
Articolo 23 - Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese
Articolo 24 - Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Articolo 25 - Misure di semplificazione per le imprese agricole
Articolo 26 - Definizione di bosco e di arboricoltura da legno
Articolo 27 - Esercizio dellattivita di vendita diretta
Articolo 28 - Modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al deposito temporaneo
Articolo 29 - Disposizioni a favore del settore bieticolo-saccarifero
Articolo 30 - Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale
Articolo 31 - Misure di semplificazione in materia di ricerca di base
Articolo 31 bis - Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute - GSSI
Articolo 32 - Misure di semplificazione delle procedure istruttorie, valutative, di spesa e di controllo nel settore della ricerca
Articolo 33 - Aspettativa per l'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali e semplificazioni per la ricerca
Articolo 34 - Riconoscimento dellabilitazione delle imprese esercenti attivita di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti negli edifici
Articolo 35 - Disposizioni in materia di controllo societario e di trasferimento e conferimento di funzioni ai magistrati ordinari
Articolo 36 - Privilegio dei crediti dellimpresa artigiana
Articolo 37 - Comunicazione dellindirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese
Articolo 38 - Semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei gas medicinali
Articolo 39 - Soppressione del requisito di idoneita fisica per avviare lesercizio dellattivita di autoriparazione
Articolo 40 - Soppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione di natura produttiva
Articolo 41 - Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande
Articolo 42 - Razionalizzazione delle misure di sostegno finanziario per gli interventi conservativi sui beni culturali
Articolo 43 - Semplificazioni in materia di verifica dellinteresse culturale nellambito delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico
Articolo 44 - Semplificazioni in materia di interventi di lieve entita
Articolo 45 - Semplificazioni in materia di dati personali
Articolo 46 - Disposizioni in materia di enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa e di Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti
Articolo 47 - Agenda digitale italiana
Articolo 47 bis - Semplificazione in materia di sanita' digitale
Articolo 47 ter - Digitalizzazione e riorganizzazione
Articolo 47 quater - Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni
Articolo 47 quinquies - Organizzazione e finalita' dei servizi in rete
Articolo 47 sexies - Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica
Articolo 48 - Dematerializzazione di procedure in materia di universita
Articolo 49 - Misure di semplificazione e funzionamento in materia di universita
Articolo 50 - Attuazione dellautonomia
Articolo 51 - Potenziamento del sistema nazionale di valutazione
Articolo 52 - Misure di semplificazione e promozione dellistruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori - ITS
Articolo 53 - Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi e miglioramento dellefficienza degli usi finali di energia
Articolo 54 - Tecnologi a tempo determinato
Articolo 55 - Misure di semplificazione in materia di ricerca universitaria
Articolo 56 - Disposizioni per il settore turistico e per lEXPO
Articolo 57 - Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio
Articolo 57 bis - Individuazione delle infrastrutture energetiche strategiche nei settori dell'elettricita' e del gas naturale
Articolo 58 - Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
Articolo 59 - Disposizioni in materia di credito dimposta
Articolo 60 - Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma carta acquisti
Articolo 61 - Norme transitorie e disposizioni in materia di atti amministrativi sottoposti a intesa
Articolo 62 - Abrogazioni
Articolo 62 bis - Clausola di salvaguardia
Articolo 63 - Entrata in vigore
Tabella A -