Decreto Legge 9/2/2012 n. 5
Articolo 24
Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 4/4/2012, N. 35
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Titolo I - Disposizioni in materia di semplificazioni
Capo III - Semplificazioni per le imprese
Sezione IV - Semplificazioni in materia ambientale
Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6, comma 17, sesto periodo, dopo le parole: “titoli abilitativi gia’ rilasciati alla stessa data” sono inserite le seguenti: “, anche ai fini delle eventuali relative proroghe”;
b) all’articolo 10, comma 1, secondo periodo, la parola “richiesta” e’ sostituita dalla seguente: “rilasciata”;
c) all’articolo 29-decies, comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per gli impianti localizzati in mare, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.”;
d) all’articolo 109 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2, le parole da: “e’ rilasciata” a: “smaltimento alternativo” sono sostituite dalle seguenti: “e’ rilasciata dalla regione, fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, per i quali e’ rilasciata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,”;
2) al comma 3, dopo la parola “autorizzazione” e’ inserita la seguente “regionale”;
d-bis) all'articolo 194, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti, fra i quali quelli da imballaggio, devono allegare per ogni spedizione una dichiarazione dell'autorita' del Paese di destinazione dalla quale risulti che nella legislazione nazionale non vi siano norme ambientali meno rigorose di quelle previste dal diritto dell'Unione europea, ivi incluso un sistema di controllo sulle emissioni di gas serra, e che l'operazione di recupero nel Paese di destinazione sia effettuata con modalita' equivalenti, dal punto di vista ambientale, a quelle previste dalla legislazione in materia di rifiuti del Paese di provenienza"; (1)
e) all’articolo 216-bis, comma 7, dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: “Nelle more dell’emanazione del decreto di cui al primo periodo, le autorita’ competenti possono autorizzare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, le operazioni di rigenerazione degli oli usati anche in deroga all’allegato A, tabella 3, del decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392, fermi restando i limiti stabiliti dalla predetta tabella in relazione al parametro PCB/PCT.”; (2)
f) all’articolo 228, dopo il comma 3, e’ inserito il seguente: “3-bis . I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro
eventuali forme associate determinano annualmente l’ammontare del rispettivo contributo necessario per l’adempimento, nell’anno solare successivo, degli obblighi di cui al comma 1 e lo comunicano, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare anche specificando gli oneri e le componenti di costo che giustificano l’ammontare del contributo. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, se necessario, richiede integrazioni e chiarimenti al fine di disporre della completezza delle informazioni da divulgare anche a mezzo del proprio portale informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno. E’ fatta salva la facolta’ di procedere nell’anno solare in corso alla rideterminazione, da parte dei produttori e degli importatori di pneumatici o le rispettive forme associate, del contributo richiesto per l’anno solare in corso.”;
f-bis) all'articolo 242, comma 7, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Nell'ambito dell'articolazione temporale potra' essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore"; (1)
g) all’articolo 268, comma 1, alla lettera o) le parole: “per le piattaforme off-shore, l’autorita’ competente e’ il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio;” sono soppresse, e alla lettera p) le parole da: “per le piattaforme” alle parole “gas naturale liquefatto off-shore;” sono soppresse;
h) all'articolo 281, il comma 5 e' sostituito dal seguente: “5. Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di tutela dell’aria e della riduzione delle emissioni in atmosfera del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare , di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.”; (2)
i) all’allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il punto 1.4 e’ inserito il seguente:
“1.4-bis terminali di rigassificazione e altri impianti localizzati in mare su piattaforme off-shore;”.
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(1)
Lettera aggiunta dalla legge di conversione 4/4/2012, n. 35.
(2)
Lettera modificata dalla legge di conversione 4/4/2012, n. 35.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di conclusione del procedimento e poteri sostitutiviArticolo 2 - Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA
Articolo 3 - Riduzione degli oneri amministrativi e disposizioni in tema di verifica dellimpatto della regolamentazione - VIR
Articolo 4 - Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilita' e patologie croniche )) e partecipazione ai giochi paralimpici
Articolo 5 - Cambio di residenza in tempo reale
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Articolo 6 bis - Disposizioni per il pagamento dell'imposta di bollo per via telematica
Articolo 6 ter - Modifica all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in materia di pagamenti alle pubbliche amministrazioni con modalita' informatiche
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Articolo 8 - Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive, nonche norme sulla composizione della Commissione per l esame di avvocato
Articolo 9 - Dichiarazione unica di conformita degli impianti termici
Articolo 10 - Parcheggi pertinenziali
Articolo 11 - Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, bollino blu e apparecchi di controllo della velocita
Articolo 11 bis - Disciplina sanzionatoria per le esercitazioni di guida in autostrada o su strade extraurbane principali
Articolo 12 - Semplificazione procedimentale per lesercizio di attivita economiche e segnalazione certificata di inizio attivita' in caso di esercizio congiunto dell'attivita' di estetista, anche non prevalente, con altre attivita' commercial
Articolo 12 bis - Riduzione degli oneri delle comunicazioni a carico dei comuni
Articolo 13 - Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
Articolo 14 - Semplificazione dei controlli sulle imprese
Articolo 15 - Misure di semplificazione in relazione allastensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza
Articolo 16 - Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale
Articolo 17 - Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati
Articolo 18 - Semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio
Articolo 19 - Semplificazione in materia di libro unico del lavoro
Articolo 20 - Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Articolo 21 - Responsabilita solidale negli appalti
Articolo 22 - Modifiche alla normativa per ladozione delle delibere CIPE e norme di salvaguardia delle procedure in corso per la stipula dei contratti di programma con le Societa di gestione aeroportuali
Articolo 23 - Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese
Articolo 24 - Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Articolo 25 - Misure di semplificazione per le imprese agricole
Articolo 26 - Definizione di bosco e di arboricoltura da legno
Articolo 27 - Esercizio dellattivita di vendita diretta
Articolo 28 - Modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al deposito temporaneo
Articolo 29 - Disposizioni a favore del settore bieticolo-saccarifero
Articolo 30 - Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale
Articolo 31 - Misure di semplificazione in materia di ricerca di base
Articolo 31 bis - Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute - GSSI
Articolo 32 - Misure di semplificazione delle procedure istruttorie, valutative, di spesa e di controllo nel settore della ricerca
Articolo 33 - Aspettativa per l'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali e semplificazioni per la ricerca
Articolo 34 - Riconoscimento dellabilitazione delle imprese esercenti attivita di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti negli edifici
Articolo 35 - Disposizioni in materia di controllo societario e di trasferimento e conferimento di funzioni ai magistrati ordinari
Articolo 36 - Privilegio dei crediti dellimpresa artigiana
Articolo 37 - Comunicazione dellindirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese
Articolo 38 - Semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei gas medicinali
Articolo 39 - Soppressione del requisito di idoneita fisica per avviare lesercizio dellattivita di autoriparazione
Articolo 40 - Soppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione di natura produttiva
Articolo 41 - Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande
Articolo 42 - Razionalizzazione delle misure di sostegno finanziario per gli interventi conservativi sui beni culturali
Articolo 43 - Semplificazioni in materia di verifica dellinteresse culturale nellambito delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico
Articolo 44 - Semplificazioni in materia di interventi di lieve entita
Articolo 45 - Semplificazioni in materia di dati personali
Articolo 46 - Disposizioni in materia di enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa e di Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti
Articolo 47 - Agenda digitale italiana
Articolo 47 bis - Semplificazione in materia di sanita' digitale
Articolo 47 ter - Digitalizzazione e riorganizzazione
Articolo 47 quater - Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni
Articolo 47 quinquies - Organizzazione e finalita' dei servizi in rete
Articolo 47 sexies - Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica
Articolo 48 - Dematerializzazione di procedure in materia di universita
Articolo 49 - Misure di semplificazione e funzionamento in materia di universita
Articolo 50 - Attuazione dellautonomia
Articolo 51 - Potenziamento del sistema nazionale di valutazione
Articolo 52 - Misure di semplificazione e promozione dellistruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori - ITS
Articolo 53 - Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi e miglioramento dellefficienza degli usi finali di energia
Articolo 54 - Tecnologi a tempo determinato
Articolo 55 - Misure di semplificazione in materia di ricerca universitaria
Articolo 56 - Disposizioni per il settore turistico e per lEXPO
Articolo 57 - Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio
Articolo 57 bis - Individuazione delle infrastrutture energetiche strategiche nei settori dell'elettricita' e del gas naturale
Articolo 58 - Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
Articolo 59 - Disposizioni in materia di credito dimposta
Articolo 60 - Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma carta acquisti
Articolo 61 - Norme transitorie e disposizioni in materia di atti amministrativi sottoposti a intesa
Articolo 62 - Abrogazioni
Articolo 62 bis - Clausola di salvaguardia
Articolo 63 - Entrata in vigore
Tabella A -