Decreto Legge 9/2/2012 n. 5
Articolo 49
Misure di semplificazione e funzionamento in materia di universita
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 4/4/2012, N. 35
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Titolo II - Disposizioni in materia di sviluppo
Capo I - Norme in materia di agenda digitale e sviluppo dei settori della innovazione, ricerca e istruzione, turismo e infrastrutture energetiche
Sezione II - Disposizioni in materia di universita’
Misure di semplificazione e funzionamento in materia di universita’
1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2:
1) al comma 1, lettera m), secondo periodo, tra la parola: “durata” e la parola: “quadriennale” e’ inserita la seguente: “massima”;
2) al comma 1, lettera p), le parole: “uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso” sono sostituite dalle seguenti: “uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca”;
3) al comma 9: al primo periodo, tra le parole: “organi collegiali” e: “delle universita’” sono inserite le seguenti: “e quelli monocratici elettivi”;
a-bis) all'articolo 4, comma 3, la lettera o) e' abrogata; (1)
b) all’articolo 6:
1) al comma 4 le parole: “, nonche’ compiti di tutorato e di didattica integrativa” sono soppresse;
2) al comma 12 il quinto periodo e’ soppresso;
c) all’articolo 7:
1) al comma 3 il secondo periodo e’ soppresso;
2) al comma 5 le parole: “corsi di laurea” sono soppresse;
d) all’articolo 10, comma 5, le parole: “trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione” sono sostituite dalle seguenti:
“avvio del procedimento stesso”;
e) all’articolo 12, comma 3, le parole da: “individuate” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “che sono gia’ inserite tra le universita’ non statali legalmente riconosciute, subordinatamente al mantenimento dei requisiti previsti dai provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettere a) e b)”;
f) all’articolo 15, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: “agli articoli” e’ inserita la seguente: “16,”;
f-bis) all'articolo 16, comma 3, lettera e), la parola: «, anche» e' soppressa; (1)
g) all’articolo 16, comma 4, le parole: “dall’articolo 18” sono sostituite dalle seguenti: “dagli articoli 18 e 24, commi 5 e 6”;
h) all’articolo 18:
1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: “procedimento di chiamata” sono inserite le seguenti: “sulla Gazzetta Ufficiale,”;
2) al comma 1, lettera b), dopo le parole: “per il settore concorsuale” sono inserite le seguenti: “ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore” e sono soppresse le seguenti parole: “alla data di entrata in vigore della presente legge”;
3) al comma 3 le parole da: “di durata” e fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: “di importo non inferiore al
costo quindicennale per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a)”;
4) al comma 5, lettera e), sono soppresse le parole: “a tempo indeterminato” e dopo la parola: “universita’” sono aggiunte le seguenti: “e a soggetti esterni”;
5) al comma 5, lettera f), le parole: “da tali amministrazioni, enti o imprese, purche’” sono soppresse;
i) all’articolo 21:
1) al comma 2 le parole: “valutazione dei risultati” sono sostituite dalle seguenti: “selezione e valutazione dei progetti di ricerca”;
2) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, purche’ nell’elenco predetto sia comunque possibile ottemperare a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo. In caso contrario si procede a costituire un nuovo elenco con le modalita’ di cui al comma
1. L’elenco ha validita’ biennale e scaduto tale termine e’ ricostituito con le modalita’ di cui al comma 1.”;
3) al comma 5 le parole: “tre componenti che durano in carica tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “due componenti che durano in carica quattro anni”;
l) all’articolo 23, comma 1:
1) al primo periodo, dopo la parola: “oneroso” sono inserite le seguenti: “di importo non inferiore a quello fissato con il decreto di cui al comma 2”, dopo le parole: “attivita’ di insegnamento” sono inserite le seguenti: “di alta qualificazione” e le parole da “che siano dipendenti” fino alla fine del periodo sono soppresse; (2)
2) il terzo periodo e’ soppresso;
m) all’articolo 24:
1) al comma 2, lettera a), dopo le parole: “pubblicita’ dei bandi” sono inserite le seguenti: “sulla Gazzetta Ufficiale,”;
2) dopo il comma 9 e’ aggiunto il seguente:
“9-bis. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni ne’ contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.”;
n) all’articolo 29:
1) al comma 9, dopo le parole: “della presente legge” sono inserite le seguenti: “e di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230”;
2) al comma 11, lettera c), dopo la parola “commi” e’ inserita la seguente: “7,”.
2. All’articolo 4, comma 78, primo periodo, della legge 12 novembre
2011, n. 183, le parole da: “al medesimo” fino a: “decennio e” sono soppresse.
3. Dalle disposizioni di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3-bis. A valere sulle risorse previste dall'articolo 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e limitatamente all'anno 2012, e' riservata una quota non superiore a 11 milioni di euro per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 3, lettera g), della medesima legge. (3)
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(1)
Lettera aggiunta dalla legge di conversione 4/4/2012, n. 35.
(2) Lettera modificata dalla legge di conversione 4/4/2012, n. 35.
(3)
Comma aggiunto dalla legge di conversione 4/4/2012, n. 35.
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Articolo 16 - Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale
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Articolo 18 - Semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio
Articolo 19 - Semplificazione in materia di libro unico del lavoro
Articolo 20 - Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Articolo 21 - Responsabilita solidale negli appalti
Articolo 22 - Modifiche alla normativa per ladozione delle delibere CIPE e norme di salvaguardia delle procedure in corso per la stipula dei contratti di programma con le Societa di gestione aeroportuali
Articolo 23 - Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese
Articolo 24 - Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Articolo 25 - Misure di semplificazione per le imprese agricole
Articolo 26 - Definizione di bosco e di arboricoltura da legno
Articolo 27 - Esercizio dellattivita di vendita diretta
Articolo 28 - Modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al deposito temporaneo
Articolo 29 - Disposizioni a favore del settore bieticolo-saccarifero
Articolo 30 - Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale
Articolo 31 - Misure di semplificazione in materia di ricerca di base
Articolo 31 bis - Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute - GSSI
Articolo 32 - Misure di semplificazione delle procedure istruttorie, valutative, di spesa e di controllo nel settore della ricerca
Articolo 33 - Aspettativa per l'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali e semplificazioni per la ricerca
Articolo 34 - Riconoscimento dellabilitazione delle imprese esercenti attivita di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti negli edifici
Articolo 35 - Disposizioni in materia di controllo societario e di trasferimento e conferimento di funzioni ai magistrati ordinari
Articolo 36 - Privilegio dei crediti dellimpresa artigiana
Articolo 37 - Comunicazione dellindirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese
Articolo 38 - Semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei gas medicinali
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Articolo 40 - Soppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione di natura produttiva
Articolo 41 - Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande
Articolo 42 - Razionalizzazione delle misure di sostegno finanziario per gli interventi conservativi sui beni culturali
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Articolo 47 ter - Digitalizzazione e riorganizzazione
Articolo 47 quater - Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni
Articolo 47 quinquies - Organizzazione e finalita' dei servizi in rete
Articolo 47 sexies - Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica
Articolo 48 - Dematerializzazione di procedure in materia di universita
Articolo 49 - Misure di semplificazione e funzionamento in materia di universita
Articolo 50 - Attuazione dellautonomia
Articolo 51 - Potenziamento del sistema nazionale di valutazione
Articolo 52 - Misure di semplificazione e promozione dellistruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori - ITS
Articolo 53 - Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi e miglioramento dellefficienza degli usi finali di energia
Articolo 54 - Tecnologi a tempo determinato
Articolo 55 - Misure di semplificazione in materia di ricerca universitaria
Articolo 56 - Disposizioni per il settore turistico e per lEXPO
Articolo 57 - Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio
Articolo 57 bis - Individuazione delle infrastrutture energetiche strategiche nei settori dell'elettricita' e del gas naturale
Articolo 58 - Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
Articolo 59 - Disposizioni in materia di credito dimposta
Articolo 60 - Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma carta acquisti
Articolo 61 - Norme transitorie e disposizioni in materia di atti amministrativi sottoposti a intesa
Articolo 62 - Abrogazioni
Articolo 62 bis - Clausola di salvaguardia
Articolo 63 - Entrata in vigore
Tabella A -