Decreto Legge 22/6/2012 n. 83
Articolo 34
Disposizioni per la gestione e la contabilizzazione - dei biocarburanti
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 7/8/2012, N. 134
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Titolo III - MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO
Capo IV - Misure per lo sviluppo e il rafforzamento del settore energetico
Disposizioni per la gestione e la contabilizzazione dei biocarburanti
1. All’articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono aggiunte all’inizio le parole «Al fine di permettere ai produttori di biocarburanti comunitari di attuare le modificazioni tecnologiche necessarie alla produzione dei biocarburanti di seconda generazione, fino al 31 dicembre 2014,» e all’ultimo periodo le parole «pari a 9 Giga-calorie» sono sostituite dalle parole «pari a 8 Giga-calorie».
2. All’articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 dopo le parole «rifiuti e sottoprodotti» e’ aggiunto «, entrambi prodotti e trasformati in biocarburanti nel territorio Comunitario, che non presentino altra utilita’ produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a fini energetici,». Alla fine dello stesso comma sono aggiunte le parole «Al biocarburante prodotto da materie cellulosiche o lignocellulosiche, indipendentemente dalla classificazione di queste ultime come materie di origine non alimentare, rifiuti, sottoprodotti o residui, si applica sempre la maggiorazione di cui al periodo precedente.».
3. All’articolo 33 del decreto legislativo 3 Marzo 2011 n. 28, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi:
«5-bis. Per il periodo dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo fino al 31 ottobre 2012, e’ comunque ammissibile il contributo dei biocarburanti prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti, come definiti, individuati e tracciati ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le finalita’ di cui al comma 5.
5-ter. A decorrere dal 1º novembre 2012, limitatamente alla categoria dei sottoprodotti, hanno accesso alle maggiorazioni di cui al comma 5 esclusivamente i residui di seguito elencati, che possono essere qualificati come sottoprodotti qualora soddisfino i requisiti stabiliti dall’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
acque glicerinose;
acidi grassi provenienti dalla raffinazione, fisica o chimica,
degli oli, condotta all’interno degli stabilimenti di produzione del biodiesel (nella misura massima del 5 per cento in peso della relativa produzione di biodiesel);
acidi grassi saponificati provenienti dalla neutralizzazione della parte acida residua dell’olio durante il processo di produzione del biodiesel (nella misura massima del 5 per cento in peso della relativa produzione di biodiesel);
residui dalla reazione di distillazione degli acidi grassi grezzi (nella misura massima del 5 per cento in peso della relativa produzione di acidi grassi distillati) e delle acque glicerinose (nella misura massima del 5 per cento in peso della relativa produzione di Glicerina distillata) condotta nelle aziende oleochimiche;
oli lubrificanti vegetali esausti derivati da acidi grassi;
feccia da vino e vinaccia;
grassi animali di categoria 1, nel rispetto del Regolamento
(CE) 1069/2009 e del Regolamento (CE) 142/2011 e della Comunicazione della Commissione sull’attuazione pratica del regime UE di sostenibilita’ per i biocarburanti e sulle norme di calcolo per i biocarburanti (2010/C 160/02).
5-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 30 gennaio di ogni anno, possono essere modificati, nel rispetto dei criteri di cui al comma 5, l’elenco di cui al comma 5-ter dei sottoprodotti che hanno accesso alle maggiorazioni previste dal comma 5 e le modalita’ di tracciabilita’ degli stessi, con efficacia a decorrere dal 1º gennaio dell’anno successivo e stabilite variazioni della misura massima percentuale prevista dal comma 5-quinquies.
5-quinquies. Ai fini del rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, a decorrere dall’anno 2013 i soggetti obbligati possono adempiere al proprio obbligo annuale complessivo di immissione in consumo di biocarburanti nella misura massima del 20% con certificati di immissione in consumo di biocarburanti che sono stati prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti, ai sensi del comma 5 del presente articolo.
5-sexies. A decorrere dal 1º gennaio 2013, le competenze operative e gestionali assegnate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi del provvedimento di attuazione dell’articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi’ come modificato dall’articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono attribuite al Ministero dello sviluppo economico che le esercita anche avvalendosi del Gestore dei servizi energetici S.p.A. Gli oneri gestionali sono posti a carico dei soggetti obbligati e con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ne e’ determinata l’entita’ in funzione delle Giga calorie di biocarburante da immettere in consumo e le relative modalita’ di versamento al Gestore dei servizi energetici S.p.A. Per l’esercizio di tali competenze e’ costituito presso il Ministero dello sviluppo economico un comitato tecnico consultivo composto da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dell’economia e delle finanze, e del Gestore dei servizi energetici S.p.A., con oneri a carico dello stesso Gestore. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5-septies. In riferimento alle attivita’ previste dall’articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005 n. 66, come introdotto dall’articolo 1 comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n. 55, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. ed l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale assicurano il necessario raccordo dei flussi informativi al fine della semplificazione degli adempimenti a carico degli operatori economici. Il comma 2 dell’articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n. 55 e’ abrogato.”.
[4. A decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini del rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 dell’articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, l’importazione di biocarburanti prodotti in Paesi non appartenenti all’Unione Europea e’ soggetta ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l’Agenzia delle Dogane.] (1)
[ 5. I soggetti che intendono importare in Italia biocarburanti da immettere sul mercato interno ai fini del comma 4 devono presentare istanza al Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare o inviarla, mediante sistemi di identificazione e autenticazione elettronica, corredata dalla seguente documentazione:
a) copia della licenza di attivita’ dell’impianto, nella quale risulti la capacita’ riconosciuta all’impianto, la ragione sociale, ubicazione dell’impresa titolare dell’impianto, il numero di identificazione fiscale, il codice di attivita’ o il documento equivalente del paese nel quale si trova l’impianto;
b) relazione rilasciata da un soggetto indipendente che certifichi la capacita’ di produzione dell’impianto che risulta operativo al momento della presentazione dell’istanza e le specifiche tecniche del prodotto importato, con indicazione dei controlli di qualita’ effettuati e relativi risultati;
c) dichiarazione giurata del titolare dell’impianto che afferma quanto segue:
di essere in regola con gli obblighi di pagamento relativi alla previdenza sociale e con gli obblighi fiscali del paese corrispondente;
di operare in conformita’ con la normativa ambientale del paese nel quale si trova l’impianto o l’unita’ produttiva oggetto della domanda;
che il biocarburante e’ interamente prodotto nell’impianto;
d) procura valida ed autentica conferita al firmatario della domanda.] (1)
[ 6. Le domande di cui al comma 5 devono essere redatte in lingua italiana o inglese. I documenti redatti in altre lingue devono essere corredati dalla relativa traduzione giurata in lingua italiana. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare pubblicano nel proprio sito Internet il «Registro delle autorizzazioni all’importazione di biocarburanti prodotti in paesi non appartenenti all’Unione Europea». All’attuazione dei commi 4 e 5 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. Le specifiche convenzionali di carburanti e biocarburanti riportate nell’allegato 1) del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 aprile 2008, n. 110, «Regolamento recante criteri, condizioni e modalita’ per l’attuazione dell’obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti», emanato ai sensi dell’articolo 2-quater, punto 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall’articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiornate e integrate con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell’economia e delle finanze.] (1)
7-bis. Al fine di garantire una maggiore efficienza delle infrastrutture energetiche nazionali e di contenere gli oneri indiretti dovuti alla crescita delle fonti rinnovabili non programmabili, l’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalita’ per la selezione, previa analisi dei fabbisogni del sistema elettrico effettuata su base territoriale dal gestore della rete, e per la remunerazione dei servizi di flessibilita’ assicurati dagli impianti di produzione abilitati, in base alle diverse offerte formulate dagli impianti stessi, senza maggiori oneri per prezzi e tariffe dell’energia elettrica.
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Comma abrogato dall'art. 1, DL 23/12/2013, n. 145, convertito, con modificazioni dalla legge 21/2/2014, n. 9.
Altri Articoli del provvedimento
PreamboloArticolo 1 - Integrazione della disciplina relativa allemissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle societa di progetto-project bond
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Articolo 4 bis - Contratto di disponibilità
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Articolo 7 - Disposizioni urgenti in materia di gallerie stradali e ferroviarie e di laboratori autorizzati ad effettuare prove ed indagini
Articolo 8 - Grande evento EXPO 2015 e Fondazione La Grande Brera
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Articolo 11 - Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico
Articolo 12 - Piano nazionale per le citta
Articolo 12 bis - Istituzione del Comitato interministeriale per le politiche urbane
Articolo 13 - Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per lesercizio dellattivita edilizia
Articolo 13 bis - Modifiche allarticolo 6 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
Articolo 13 ter - Disposizioni in materia di responsabilita solidale dellappaltatore
Articolo 14 - Autonomia finanziaria dei porti
Articolo 15 - Disposizioni finanziarie in materia di infrastrutturazione portuale
Articolo 16 - Disposizioni urgenti per la continuita dei servizi di trasporto
Articolo 17 - Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea
Articolo 17 bis - Finalita e definizioni
Articolo 17 ter - Legislazione regionale
Articolo 17 quater - Normalizzazione
Articolo 17 quinquies - Semplificazione dellattivita edilizia e diritto ai punti di ricarica
Articolo 17 sexies - Disposizioni in materia urbanistica
Articolo 17 septies - Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica
Articolo 17 octies - Azioni di sostegno alla ricerca
Articolo 17 novies - Indicazioni allAutorità per l'energia elettrica e il gas
Articolo 17 decies - Incentivi per lacquisto di veicoli
Articolo 17 undecies - Fondo per lerogazione degli incentivi
Articolo 17 duodecies - Copertura finanziaria
Articolo 17 terdecies - Norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti
Articolo 18 - Amministrazione aperta
Articolo 19 - Istituzione dellAgenzia per lItalia digitale
Articolo 20 - Funzioni
Articolo 21 - Organi e statuto
Articolo 22 - Soppressione di DigitPa, dellAgenzia per la diffusione delle tecnologie per linnovazione, successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali
Articolo 23 - Fondo per la crescita sostenibile
Articolo 24 - Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati
Articolo 24 bis - Misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle attivita' svolte da call center
Articolo 25 - Monitoraggio, controlli, attivita ispettiva
Articolo 26 - Moratoria delle rate di finanziamento dovute dalle imprese concessionarie di agevolazioni
Articolo 27 - Riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa
Articolo 28 - Semplificazione dei procedimenti agevolativi di «Industria 2015»
Articolo 29 - Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi
Articolo 29 bis - Accelerazione degli interventi strategici per il riequilibrio economico e sociale
Articolo 30 - Disposizioni relative al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca - FRI
Articolo 31 - Ulteriori disposizioni finanziarie
Articolo 32 - Strumenti di finanziamento per le imprese
Articolo 32 bis - Liquidazione dellIVA secondo la contabilita di cassa
Articolo 33 - Revisione della legge fallimentare per favorire la continuita aziendale
Articolo 34 - Disposizioni per la gestione e la contabilizzazione - dei biocarburanti
Articolo 35 - Disposizioni in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi
Articolo 36 - Semplificazioni di adempimenti per il settore petrolifero
Articolo 36 bis - Razionalizzazione dei criteri di individuazione di siti di interesse nazionale
Articolo 37 - Disciplina delle gare per la distribuzione -di gas naturale e nel settore idroelettrico
Articolo 38 - Semplificazioni delle attivita di realizzazione di infrastrutture energetiche e liberalizzazioni nel mercato del gas naturale
Articolo 38 bis - Individuazione degli impianti di produzione di energia elettrica necessari per situazioni di emergenza e delle relative condizioni di esercizio e funzionamento
Articolo 38 ter - Inserimento dellenergia geotermica tra le fonti energetiche strategiche
Articolo 39 - Criteri di revisione del sistema delle accise sullelettricita e sui prodotti energetici e degli oneri generali di sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia; regimi tariffari speciali per i grandi consumatori industriali di energia elettrica
Articolo 40 - Modifiche al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, in materia di attribuzione a comuni, province, citta metropolitane e regioni di un proprio patrimonio
Articolo 41 - Razionalizzazione dellorganizzazione dellICE - Agenzia per la promozione allestero e linternazionalizzazione delle imprese italiane e dellENIT - Agenzia nazionale per il turismo allestero
Articolo 41 bis - Incentivazione dei flussi imprenditoriali e turistici verso lItalia e promozione delle relazioni economiche in ambito internazionale
Articolo 42 - Sostegno allinternazionalizzazione delle imprese e consorzi per linternazionalizzazione
Articolo 43 - Potere sanzionatorio in materia di Made in Italy
Articolo 44 - Societa a responsabilita limitata a capitale ridotto
Articolo 45 - Contratto di rete
Articolo 46 - Adeguamento del sistema sanzionatorio delle cooperative
Articolo 46 bis - Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, e misure in materia di accordi di lavoro
Articolo 47 - Semplificazione della governance di Unioncamere
Articolo 48 - Lodo arbitrale
Articolo 49 - Commissario ad acta
Articolo 50 - Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
Articolo 51 - Cedibilita tax credit digitale
Articolo 51 bis - Misure per lo sviluppo delle imprese culturali dello spettacolo
Articolo 52 - Disposizioni in materia di tracciabilita dei rifiuti
Articolo 53 - Modificazioni al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148
Articolo 54 - Appello
Articolo 55 - Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89
Articolo 56 - Modifiche Scuola Magistratura ed esonero parziale dallattivita giurisdizionale
Articolo 57 - Misure per lo sviluppo delloccupazione giovanile nel settore della green economy
Articolo 58 - Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti
Articolo 59 - Disposizioni urgenti per il settore agricolo
Articolo 59 bis - Sistemi di sicurezza contro le contraffazioni dei prodotti agricoli e alimentari
Articolo 59 ter - Informatizzazione del registro dei pescatori marittimi
Articolo 59 quater - Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4
Articolo 60 - Campo di applicazione. Soggetti ammissibili, tipologie e strumenti di intervento
Articolo 61 - Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST)
Articolo 62 - Modalita di attuazione e procedure di valutazione
Articolo 63 - Disposizioni finali
Articolo 64 - Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva
Articolo 65 - Federazioni sportive nazionali e le discipline sportive
Articolo 66 - Reti di impresa
Articolo 66 bis - Interventi in favore della sicurezza del turismo montano
Articolo 67 - Fondazione di Studi Universitari e di Perfezionamento sul Turismo
Articolo 67 bis - Chiusura dello stato di emergenza
Articolo 67 ter - Gestione ordinaria della ricostruzione
Articolo 67 quater - Criteri e modalita della ricostruzione
Articolo 67 quinquies - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 67 sexies - Copertura finanziaria
Articolo 67 septies - Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012
Articolo 67 octies - Credito d'imposta in favore di soggetti danneggiati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012
Articolo 68 - Assicurazioni estere
Articolo 69 - Disposizioni finanziarie
Articolo 70 - Entrata in vigore
Allegato 1 - ALLEGATO 1 - Disposizioni abrogate
Allegato 2 - ALLEGATO 2 - articolo 24