Decreto Legge 22/6/2012 n. 83
Articolo 36
Semplificazioni di adempimenti per il settore petrolifero
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 7/8/2012, N. 134
----------------------------------------------------------------------------------------
Titolo III - MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO
Capo IV - Misure per lo sviluppo e il rafforzamento del settore energetico
Semplificazione di adempimenti per il settore petrolifero
1. Il comma 9 dell’articolo 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e’ sostituito dal seguente:
«9. Nel caso di attivita’ di reindustrializzazione dei siti contaminati, anche di interesse nazionale, nonche’ nel caso di chiusura di impianti di raffinazione e loro trasformazione in depositi, i sistemi di sicurezza operativa gia’ in atto possono continuare a essere eserciti senza necessita’ di procedere contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del progetto di riutilizzo delle aree interessate, attestante la non compromissione di eventuali successivi interventi di bonifica, ai sensi dell’articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni».
2. All’articolo 57, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 2012, n. 35 recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo» dopo le parole «il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti», sono inserite le seguenti: «limitatamente agli impianti industriali strategici e relative infrastrutture, disciplinati dall’articolo 52 del Codice della Navigazione».
3. All’articolo 57, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sostituire le parole «eventualmente previsti» con le seguenti «previsti dalla legislazione ambientale», e sostituire le parole «centottanta giorni» con le seguenti «novanta giorni».
4. All’articolo 57, dopo il comma 15, e’ inserito il seguente:
«15-bis. Al Titolo V, Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, all’articolo 252, comma 4, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta procedure semplificate per le operazioni di bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti.”»
5. Dopo l’articolo 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e’ inserito il seguente articolo aggiuntivo:
«Art. 57-bis (Semplificazione amministrativa in materia di infrastrutture strategiche, impianti di produzione a ciclo continuo e impianti per la fornitura di servizi essenziali). – 1. Le periodicita’ di cui alle Tabelle A e B del decreto ministeriale 1º dicembre 2004 n. 329 non si applicano agli impianti di produzione a ciclo continuo nonche’ a quelli per la fornitura di servizi essenziali, monitorati in continuo e ricadenti, ambedue le tipologie, nel campo di applicazione dell’articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modifiche e integrazioni. Sotto la responsabilita’ dell’utilizzatore deve essere accertata, da un organismo notificato per la direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione, la sostenibilita’ della diversa periodicita’ in relazione alla situazione esistente presso l’impianto. Sulla base dell’accertamento, qualora le condizioni di sicurezza accertate lo consentano, potra’ essere utilizzata una periodicita’ incrementale non superiore ad anni 3 rispetto a quelle previste per legge. La documentazione di accertamento deve essere conservata dall’utilizzatore per essere presentata, a richiesta, agli Enti preposti alle verifiche periodiche di sicurezza espletate dai competenti organi territoriali.
2. Per le infrastrutture e insediamenti strategici individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239, per gli impianti a ciclo continuo e per quelli che rivestono carattere di pubblica utilita’ o servizio essenziale, in presenza di difetti che possono pregiudicare la continuita’ di esercizio di un’attrezzatura, a giudizio e sotto la responsabilita’ dell’utilizzatore, possono essere effettuati interventi temporanei di riparazione, anche con attrezzatura in esercizio, finalizzati a mantenere la stabilita’ strutturale dell’attrezzatura e garantire il contenimento delle eventuali perdite per il tempo di ulteriore esercizio fino alla data di scadenza naturale della verifica periodica successiva alla temporanea riparazione. Tali temporanee riparazioni sono effettuate secondo le specifiche tecniche previste ai sensi dall’articolo 3 del citato decreto ministeriale 1º dicembre 2004, n. 329, o norme tecniche internazionali riconosciute».
[6. A decorrere dal 1º gennaio 2013 l’importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi da Paesi non appartenenti all’Unione Europea e’ soggetta ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, sentita l’Agenzia delle Dogane, rilasciata sulla base di criteri determinati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, nel quale sono individuati i requisiti minimi per l’ottenimento dell’autorizzazione, tenendo anche conto dell’aderenza dell’impianto estero di produzione dei prodotti petroliferi oggetto di importazione alle prescrizioni ambientali, di salute dei lavoratori e di sicurezza, previste dalla disciplina comunitaria per gli impianti produttivi ubicati all’interno della Comunita’. All’attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.] (1)
7. All’articolo 276, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, dopo le parole «ove producano emissioni in atmosfera» sono aggiunte le seguenti «e non risultino adeguati alle prescrizioni di cui all’allegato VII alla parte quinta del presente decreto».
--------------------
(1) Comma abrogato dall'art. 2, L. 29/7/2015, n. 115.
Altri Articoli del provvedimento
PreamboloArticolo 1 - Integrazione della disciplina relativa allemissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle societa di progetto-project bond
Articolo 2 - Disposizioni in materia di finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione
Articolo 3 - Conferenza di servizi preliminare e requisiti per la predisposizione degli studi di fattibilita nella finanza di progetto
Articolo 4 - Percentuale minima di affidamento di lavori a terzi nelle concessioni
Articolo 4 bis - Contratto di disponibilità
Articolo 5 - Determinazione corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti allarchitettura e allingegneria
Articolo 6 - Utilizzazione crediti dimposta per la realizzazione di opere infrastrutturali
Articolo 7 - Disposizioni urgenti in materia di gallerie stradali e ferroviarie e di laboratori autorizzati ad effettuare prove ed indagini
Articolo 8 - Grande evento EXPO 2015 e Fondazione La Grande Brera
Articolo 9 - Ripristino IVA per cessioni e locazioni nuove costruzioni
Articolo 10 - Ulteriori misure per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012
Articolo 11 - Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico
Articolo 12 - Piano nazionale per le citta
Articolo 12 bis - Istituzione del Comitato interministeriale per le politiche urbane
Articolo 13 - Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per lesercizio dellattivita edilizia
Articolo 13 bis - Modifiche allarticolo 6 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
Articolo 13 ter - Disposizioni in materia di responsabilita solidale dellappaltatore
Articolo 14 - Autonomia finanziaria dei porti
Articolo 15 - Disposizioni finanziarie in materia di infrastrutturazione portuale
Articolo 16 - Disposizioni urgenti per la continuita dei servizi di trasporto
Articolo 17 - Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea
Articolo 17 bis - Finalita e definizioni
Articolo 17 ter - Legislazione regionale
Articolo 17 quater - Normalizzazione
Articolo 17 quinquies - Semplificazione dellattivita edilizia e diritto ai punti di ricarica
Articolo 17 sexies - Disposizioni in materia urbanistica
Articolo 17 septies - Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica
Articolo 17 octies - Azioni di sostegno alla ricerca
Articolo 17 novies - Indicazioni allAutorità per l'energia elettrica e il gas
Articolo 17 decies - Incentivi per lacquisto di veicoli
Articolo 17 undecies - Fondo per lerogazione degli incentivi
Articolo 17 duodecies - Copertura finanziaria
Articolo 17 terdecies - Norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti
Articolo 18 - Amministrazione aperta
Articolo 19 - Istituzione dellAgenzia per lItalia digitale
Articolo 20 - Funzioni
Articolo 21 - Organi e statuto
Articolo 22 - Soppressione di DigitPa, dellAgenzia per la diffusione delle tecnologie per linnovazione, successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali
Articolo 23 - Fondo per la crescita sostenibile
Articolo 24 - Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati
Articolo 24 bis - Misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle attivita' svolte da call center
Articolo 25 - Monitoraggio, controlli, attivita ispettiva
Articolo 26 - Moratoria delle rate di finanziamento dovute dalle imprese concessionarie di agevolazioni
Articolo 27 - Riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa
Articolo 28 - Semplificazione dei procedimenti agevolativi di «Industria 2015»
Articolo 29 - Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi
Articolo 29 bis - Accelerazione degli interventi strategici per il riequilibrio economico e sociale
Articolo 30 - Disposizioni relative al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca - FRI
Articolo 31 - Ulteriori disposizioni finanziarie
Articolo 32 - Strumenti di finanziamento per le imprese
Articolo 32 bis - Liquidazione dellIVA secondo la contabilita di cassa
Articolo 33 - Revisione della legge fallimentare per favorire la continuita aziendale
Articolo 34 - Disposizioni per la gestione e la contabilizzazione - dei biocarburanti
Articolo 35 - Disposizioni in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi
Articolo 36 - Semplificazioni di adempimenti per il settore petrolifero
Articolo 36 bis - Razionalizzazione dei criteri di individuazione di siti di interesse nazionale
Articolo 37 - Disciplina delle gare per la distribuzione -di gas naturale e nel settore idroelettrico
Articolo 38 - Semplificazioni delle attivita di realizzazione di infrastrutture energetiche e liberalizzazioni nel mercato del gas naturale
Articolo 38 bis - Individuazione degli impianti di produzione di energia elettrica necessari per situazioni di emergenza e delle relative condizioni di esercizio e funzionamento
Articolo 38 ter - Inserimento dellenergia geotermica tra le fonti energetiche strategiche
Articolo 39 - Criteri di revisione del sistema delle accise sullelettricita e sui prodotti energetici e degli oneri generali di sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia; regimi tariffari speciali per i grandi consumatori industriali di energia elettrica
Articolo 40 - Modifiche al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, in materia di attribuzione a comuni, province, citta metropolitane e regioni di un proprio patrimonio
Articolo 41 - Razionalizzazione dellorganizzazione dellICE - Agenzia per la promozione allestero e linternazionalizzazione delle imprese italiane e dellENIT - Agenzia nazionale per il turismo allestero
Articolo 41 bis - Incentivazione dei flussi imprenditoriali e turistici verso lItalia e promozione delle relazioni economiche in ambito internazionale
Articolo 42 - Sostegno allinternazionalizzazione delle imprese e consorzi per linternazionalizzazione
Articolo 43 - Potere sanzionatorio in materia di Made in Italy
Articolo 44 - Societa a responsabilita limitata a capitale ridotto
Articolo 45 - Contratto di rete
Articolo 46 - Adeguamento del sistema sanzionatorio delle cooperative
Articolo 46 bis - Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, e misure in materia di accordi di lavoro
Articolo 47 - Semplificazione della governance di Unioncamere
Articolo 48 - Lodo arbitrale
Articolo 49 - Commissario ad acta
Articolo 50 - Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
Articolo 51 - Cedibilita tax credit digitale
Articolo 51 bis - Misure per lo sviluppo delle imprese culturali dello spettacolo
Articolo 52 - Disposizioni in materia di tracciabilita dei rifiuti
Articolo 53 - Modificazioni al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148
Articolo 54 - Appello
Articolo 55 - Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89
Articolo 56 - Modifiche Scuola Magistratura ed esonero parziale dallattivita giurisdizionale
Articolo 57 - Misure per lo sviluppo delloccupazione giovanile nel settore della green economy
Articolo 58 - Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti
Articolo 59 - Disposizioni urgenti per il settore agricolo
Articolo 59 bis - Sistemi di sicurezza contro le contraffazioni dei prodotti agricoli e alimentari
Articolo 59 ter - Informatizzazione del registro dei pescatori marittimi
Articolo 59 quater - Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4
Articolo 60 - Campo di applicazione. Soggetti ammissibili, tipologie e strumenti di intervento
Articolo 61 - Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST)
Articolo 62 - Modalita di attuazione e procedure di valutazione
Articolo 63 - Disposizioni finali
Articolo 64 - Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva
Articolo 65 - Federazioni sportive nazionali e le discipline sportive
Articolo 66 - Reti di impresa
Articolo 66 bis - Interventi in favore della sicurezza del turismo montano
Articolo 67 - Fondazione di Studi Universitari e di Perfezionamento sul Turismo
Articolo 67 bis - Chiusura dello stato di emergenza
Articolo 67 ter - Gestione ordinaria della ricostruzione
Articolo 67 quater - Criteri e modalita della ricostruzione
Articolo 67 quinquies - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 67 sexies - Copertura finanziaria
Articolo 67 septies - Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012
Articolo 67 octies - Credito d'imposta in favore di soggetti danneggiati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012
Articolo 68 - Assicurazioni estere
Articolo 69 - Disposizioni finanziarie
Articolo 70 - Entrata in vigore
Allegato 1 - ALLEGATO 1 - Disposizioni abrogate
Allegato 2 - ALLEGATO 2 - articolo 24