Articolo Normativa

Decreto Legge 22/6/2012 n. 83

Misure urgenti per la crescita del Paese

Articolo 55

Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 7/8/2012, N. 134
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Titolo III - MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Capo VII - Ulteriori misure per la giustizia civile

Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89

1. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2:
1) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «Nell’accertare la
violazione il giudice valuta la complessita’ del caso, l’oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonche’ quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione»;
2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimita’. Ai fini del computo della durata il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell’atto di citazione. Si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si e’ concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si e’ conclusa in sei anni. Il processo penale si considera iniziato con l’assunzione della qualita’ di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l’indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari.
2-ter. Si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni.
2-quater. Ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo e’ sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l’impugnazione e la proposizione della stessa.
2-quinquies. Non e’ riconosciuto alcun indennizzo:
a) in favore della parte soccombente condannata a norma dell’articolo 96 del codice di procedura civile;
b) nel caso di cui all’articolo 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile;
c) nel caso di cui all’articolo 13, primo comma, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
d) nel caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione connessa a condotte dilatorie della parte;
e) quando l’imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini cui all’articolo 2-bis.
f) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento;
3) il comma 3 e’ abrogato; b) dopo l’articolo 2 e’ aggiunto il seguente:
«Art. 2-bis (Misura dell’indennizzo). – 1. Il giudice liquida a
titolo di equa riparazione una somma di denaro, non inferiore a 500 euro e non superiore a 1.500 euro, per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo.
2. L’indennizzo e’ determinato a norma dell’articolo 2056 del codice civile, tenendo conto:
a) dell’esito del processo nel quale si e’ verificata la violazione di cui al comma 1 dell’articolo 2;
b) del comportamento del giudice e delle parti;
c) della natura degli interessi coinvolti;
d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in
relazione alle condizioni personali della parte.
3. La misura dell’indennizzo, anche in deroga al comma 1, non puo’ in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice.»;
c) l’articolo 3 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Procedimento). – 1. La domanda di equa riparazione si
propone con ricorso al presidente della corte d’appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto e’ concluso o estinto relativamente ai gradi di merito il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata. Si applica l’articolo 125 del codice di procedura civile.
2. Il ricorso e’ proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi e’ proposto nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze.
3. Unitamente al ricorso deve essere depositata copia autentica dei seguenti atti:
a) l’atto di citazione, il ricorso, le comparse e le memorie relativi al procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata;
b) i verbali di causa e i provvedimenti del giudice;
c) il provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo si sia concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili.
4. Il presidente della corte d’appello, o un magistrato della corte a tal fine designato, provvede sulla domanda di equa riparazione con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso. Si applicano i primi due commi dell’articolo 640 del codice di procedura civile.
5. Se accoglie il ricorso, il giudice ingiunge all’amministrazione contro cui e’ stata proposta la domanda di pagare senza dilazione la somma liquidata a titolo di equa riparazione, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione. Nel decreto il giudice liquida le spese del procedimento e ne ingiunge il pagamento.
6. Se il ricorso e’ in tutto o in parte respinto la domanda non puo’ essere riproposta, ma la parte puo’ fare opposizione a norma dell’articolo 5-ter.
7. L’erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili.»;
d) l’articolo 4 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Termine di proponibilita’). – 1. La domanda di riparazione puo’ essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento e’ divenuta definitiva.»;
e) l’articolo 5 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Notificazioni e comunicazioni). – 1. Il ricorso,
unitamente al decreto che accoglie la domanda di equa riparazione, e’ notificato per copia autentica al soggetto nei cui confronti la domanda e’ proposta.
2. Il decreto diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento e la domanda di equa riparazione non puo’ essere piu’ proposta.
3. La notificazione ai sensi del comma 1 rende improponibile l’opposizione e comporta acquiescenza al decreto da parte del ricorrente.
4. Il decreto che accoglie la domanda e’ altresi’ comunicato al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell’eventuale avvio del procedimento di responsabilita’, nonche’ ai titolari dell’azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento.»;
f) dopo l’articolo 5-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 5-ter (Opposizione). – 1. Contro il decreto che ha deciso
sulla domanda di equa riparazione puo’ essere proposta opposizione nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento ovvero dalla sua notificazione.
2. L’opposizione si propone con ricorso davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. Si applica l’articolo 125 del codice di procedura civile.
3. La corte d’appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Del collegio non puo’ far parte il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato.
4. L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento. Il collegio, tuttavia, quando ricorrono gravi motivi, puo’, con ordinanza non impugnabile, sospendere l’efficacia esecutiva del decreto opposto.
5. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto e’ immediatamente esecutivo.
Art. 5-quater (Sanzioni processuali). – 1. Con il decreto di cui all’articolo 3, comma 4, ovvero con il provvedimento che definisce il giudizio di opposizione, il giudice, quando la domanda per equa riparazione e’ dichiarata inammissibile ovvero manifestamente infondata, puo’ condannare il ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore ad euro 1.000 e non superiore ad euro 10.000.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2-bis. L’articolo 1, comma 1225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che il Ministero dell’economia e delle finanze procede comunque ai pagamenti degli indennizzi in caso di pronunce emesse nei suoi confronti e nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Altri Articoli del provvedimento

Preambolo
Articolo 1 - Integrazione della disciplina relativa all’emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle societa’ di progetto-project bond
Articolo 2 - Disposizioni in materia di finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione
Articolo 3 - Conferenza di servizi preliminare e requisiti per la predisposizione degli studi di fattibilita’ nella finanza di progetto
Articolo 4 - Percentuale minima di affidamento di lavori a terzi nelle concessioni
Articolo 4 bis - Contratto di disponibilità
Articolo 5 - Determinazione corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria
Articolo 6 - Utilizzazione crediti d’imposta per la realizzazione di opere infrastrutturali
Articolo 7 - Disposizioni urgenti in materia di gallerie stradali e ferroviarie e di laboratori autorizzati ad effettuare prove ed indagini
Articolo 8 - Grande evento EXPO 2015 e Fondazione La Grande Brera
Articolo 9 - Ripristino IVA per cessioni e locazioni nuove costruzioni
Articolo 10 - Ulteriori misure per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012
Articolo 11 - Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico
Articolo 12 - Piano nazionale per le citta’
Articolo 12 bis - Istituzione del Comitato interministeriale per le politiche urbane
Articolo 13 - Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l’esercizio dell’attivita’ edilizia
Articolo 13 bis - Modifiche all’articolo 6 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
Articolo 13 ter - Disposizioni in materia di responsabilita’ solidale dell’appaltatore
Articolo 14 - Autonomia finanziaria dei porti
Articolo 15 - Disposizioni finanziarie in materia di infrastrutturazione portuale
Articolo 16 - Disposizioni urgenti per la continuita’ dei servizi di trasporto
Articolo 17 - Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea
Articolo 17 bis - Finalita’ e definizioni
Articolo 17 ter - Legislazione regionale
Articolo 17 quater - Normalizzazione
Articolo 17 quinquies - Semplificazione dell’attivita’ edilizia e diritto ai punti di ricarica
Articolo 17 sexies - Disposizioni in materia urbanistica
Articolo 17 septies - Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica
Articolo 17 octies - Azioni di sostegno alla ricerca
Articolo 17 novies - Indicazioni all’Autorità per l'energia elettrica e il gas
Articolo 17 decies - Incentivi per l’acquisto di veicoli
Articolo 17 undecies - Fondo per l’erogazione degli incentivi
Articolo 17 duodecies - Copertura finanziaria
Articolo 17 terdecies - Norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti
Articolo 18 - Amministrazione aperta
Articolo 19 - Istituzione dell’Agenzia per l’Italia digitale
Articolo 20 - Funzioni
Articolo 21 - Organi e statuto
Articolo 22 - Soppressione di DigitPa, dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione, successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali
Articolo 23 - Fondo per la crescita sostenibile
Articolo 24 - Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati
Articolo 24 bis - Misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle attivita' svolte da call center
Articolo 25 - Monitoraggio, controlli, attivita’ ispettiva
Articolo 26 - Moratoria delle rate di finanziamento dovute dalle imprese concessionarie di agevolazioni
Articolo 27 - Riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa
Articolo 28 - Semplificazione dei procedimenti agevolativi di «Industria 2015»
Articolo 29 - Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi
Articolo 29 bis - Accelerazione degli interventi strategici per il riequilibrio economico e sociale
Articolo 30 - Disposizioni relative al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca - FRI
Articolo 31 - Ulteriori disposizioni finanziarie
Articolo 32 - Strumenti di finanziamento per le imprese
Articolo 32 bis - Liquidazione dell’IVA secondo la contabilita’ di cassa
Articolo 33 - Revisione della legge fallimentare per favorire la continuita’ aziendale
Articolo 34 - Disposizioni per la gestione e la contabilizzazione - dei biocarburanti
Articolo 35 - Disposizioni in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi
Articolo 36 - Semplificazioni di adempimenti per il settore petrolifero
Articolo 36 bis - Razionalizzazione dei criteri di individuazione di siti di interesse nazionale
Articolo 37 - Disciplina delle gare per la distribuzione -di gas naturale e nel settore idroelettrico
Articolo 38 - Semplificazioni delle attivita’ di realizzazione di infrastrutture energetiche e liberalizzazioni nel mercato del gas naturale
Articolo 38 bis - Individuazione degli impianti di produzione di energia elettrica necessari per situazioni di emergenza e delle relative condizioni di esercizio e funzionamento
Articolo 38 ter - Inserimento dell’energia geotermica tra le fonti energetiche strategiche
Articolo 39 - Criteri di revisione del sistema delle accise sull’elettricita’ e sui prodotti energetici e degli oneri generali di sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia; regimi tariffari speciali per i grandi consumatori industriali di energia elettrica
Articolo 40 - Modifiche al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, in materia di attribuzione a comuni, province, citta’ metropolitane e regioni di un proprio patrimonio
Articolo 41 - Razionalizzazione dell’organizzazione dell’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e dell’ENIT - Agenzia nazionale per il turismo all’estero
Articolo 41 bis - Incentivazione dei flussi imprenditoriali e turistici verso l’Italia e promozione delle relazioni economiche in ambito internazionale
Articolo 42 - Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e consorzi per l’internazionalizzazione
Articolo 43 - Potere sanzionatorio in materia di Made in Italy
Articolo 44 - Societa’ a responsabilita’ limitata a capitale ridotto
Articolo 45 - Contratto di rete
Articolo 46 - Adeguamento del sistema sanzionatorio delle cooperative
Articolo 46 bis - Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, e misure in materia di accordi di lavoro
Articolo 47 - Semplificazione della governance di Unioncamere
Articolo 48 - Lodo arbitrale
Articolo 49 - Commissario ad acta
Articolo 50 - Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
Articolo 51 - Cedibilita’ tax credit digitale
Articolo 51 bis - Misure per lo sviluppo delle imprese culturali dello spettacolo
Articolo 52 - Disposizioni in materia di tracciabilita’ dei rifiuti
Articolo 53 - Modificazioni al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148
Articolo 54 - Appello
Articolo 55 - Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89
Articolo 56 - Modifiche Scuola Magistratura ed esonero parziale dall’attivita’ giurisdizionale
Articolo 57 - Misure per lo sviluppo dell’occupazione giovanile nel settore della green economy
Articolo 58 - Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti
Articolo 59 - Disposizioni urgenti per il settore agricolo
Articolo 59 bis - Sistemi di sicurezza contro le contraffazioni dei prodotti agricoli e alimentari
Articolo 59 ter - Informatizzazione del registro dei pescatori marittimi
Articolo 59 quater - Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4
Articolo 60 - Campo di applicazione. Soggetti ammissibili, tipologie e strumenti di intervento
Articolo 61 - Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST)
Articolo 62 - Modalita’ di attuazione e procedure di valutazione
Articolo 63 - Disposizioni finali
Articolo 64 - Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva
Articolo 65 - Federazioni sportive nazionali e le discipline sportive
Articolo 66 - Reti di impresa
Articolo 66 bis - Interventi in favore della sicurezza del turismo montano
Articolo 67 - Fondazione di Studi Universitari e di Perfezionamento sul Turismo
Articolo 67 bis - Chiusura dello stato di emergenza
Articolo 67 ter - Gestione ordinaria della ricostruzione
Articolo 67 quater - Criteri e modalita’ della ricostruzione
Articolo 67 quinquies - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 67 sexies - Copertura finanziaria
Articolo 67 septies - Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012
Articolo 67 octies - Credito d'imposta in favore di soggetti danneggiati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012
Articolo 68 - Assicurazioni estere
Articolo 69 - Disposizioni finanziarie
Articolo 70 - Entrata in vigore
Allegato 1 - ALLEGATO 1 - Disposizioni abrogate
Allegato 2 - ALLEGATO 2 - articolo 24