Decreto Legge 22/6/2012 n. 83
Articolo 67 ter
Gestione ordinaria della ricostruzione
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 7/8/2012, N. 134
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Titolo III - MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO
Capo X-bis - Misure urgenti per la chiusura della gestione dell’emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonche’ per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati (1)
Gestione ordinaria della ricostruzione
1. A decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestiti sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione, in maniera da assicurare prioritariamente il completo rientro a casa degli aventi diritto, il ripristino delle funzioni e dei servizi pubblici, l’attrattivita’ e lo sviluppo economico-sociale dei territori interessati, con particolare riguardo al centro storico monumentale della citta’ dell’Aquila.
2. Per i fini di cui al comma 1 e per contemperare gli interessi delle popolazioni colpite dal sisma con l’interesse al corretto utilizzo delle risorse pubbliche, in considerazione della particolare configurazione del territorio, sono istituiti due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla citta’ dell’Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere nonche' sui comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77. Tali Uffici forniscono l’assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e ne promuovono la qualita’, effettuano il monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi e curano la trasmissione dei relativi dati al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, garantendo gli standard informativi definiti dal decreto ministeriale di cui all’articolo 67-bis, comma 5, del presente decreto, assicurano nei propri siti internent istituzionali un’informazione trasparente sull’utilizzo dei fondi ed eseguono il controllo dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori, con particolare riferimento ai profili della coerenza e della conformita’ urbanistica ed edilizia delle opere eseguite rispetto al progetto approvato attraverso controlli puntuali in corso d’opera, nonche’ della congruita’ tecnica ed economica. Gli Uffici curano, altresi’, l’istruttoria finalizzata all’esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati sulla base dei criteri e degli indirizzi formulati dai comuni, anche mediante l’istituzione di una commissione per i pareri, alla quale partecipano i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo. (3)
3. L’Ufficio speciale per i comuni del cratere, costituito dai comuni interessati con sede in uno di essi, ai sensi dell’articolo 30, commi 3 e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il presidente della regione Abruzzo, con i presidenti delle province dell’Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore individuato dai 56 comuni del cratere, coordina gli otto uffici territoriali delle aree omogenee di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012, n. 4013. L’Ufficio speciale per la citta’ dell’Aquila e’ costituito dal comune dell’Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il presidente della regione Abruzzo e con il presidente della provincia dell’Aquila. Nell’ambito delle citate intese, da concludere entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati l’organizzazione, la struttura, la durata, i rapporti con i livelli istituzionali centrali, regionali e locali, gli specifici requisiti e le modalita’ di selezione dei titolari nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la dotazione di risorse strumentali e umane degli Uffici speciali, nel limite massimo di 50 unita’, di cui, per un triennio, nel limite massimo di 25 unita’ a tempo determinato, per ciascun Ufficio. Gli Uffici speciali si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. A ciascuno dei titolari degli Uffici speciali con rapporto a tempo pieno ed esclusivo e’ attribuito un trattamento economico onnicomprensivo non superiore a 200.000 euro annui, al lordo degli oneri a carico dell’amministrazione. (2) (3)
4. Il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali della Presidenza del Consiglio dei Ministri coordina le amministrazioni centrali interessate nei processi di ricostruzione e di sviluppo al fine di indirizzare e dare impulso, d’intesa con la regione Abruzzo e gli enti locali, agli Uffici speciali di cui al comma 2, in partenariato con le associazioni e con le organizzazioni di categoria presenti nel territorio.
5. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, il comune dell’Aquila e i comuni del cratere sono autorizzati, in deroga a quanto previsto dall’articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall’anno 2013, complessivamente 200 unita’ di personale, previo esperimento di procedure selettive pubbliche, di cui fino a 128 unita’ assegnate al comune dell’Aquila e fino a 72 unita’ assegnate alle aree omogenee. In considerazione delle suddette assegnazioni di personale e’ incrementata temporaneamente nella misura corrispondente la pianta organica dei comuni interessati. In deroga all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, l'efficacia delle graduatorie formatesi all'esito delle suindicate procedure selettive per assunzioni a tempo indeterminato e' prorogata fino al 31 dicembre 2018, ed e' equiparata all'efficacia delle graduatorie formatesi all'esito delle procedure selettive di cui al comma 6 del presente articolo Dal 2021 il personale eventualmente risultante in soprannumero e’ assorbito secondo le ordinarie procedure vigenti.
6. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e’ autorizzato, in deroga a quanto previsto dall’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall’anno 2013, fino a 100 unita’ di personale, previo esperimento di procedure selettive pubbliche. Tale personale e’ temporaneamente assegnato fino a 50 unita’ agli Uffici speciali di cui al comma 2, fino a 40 unita’ alle province interessate e fino a 10 unita’ alla regione Abruzzo. Alla cessazione delle esigenze della ricostruzione e dello sviluppo del territorio coinvolto nel sisma del 6 aprile 2009, tale personale e’ assegnato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per finalita’ connesse a calamita’ e ricostruzione, secondo quanto disposto con apposito regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In considerazione delle suddette assunzioni di personale e’ corrispondentemente incrementata la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. E’ fatto comunque salvo quanto previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. (4)
7. Le procedure concorsuali di cui ai commi 5 e 6 sono bandite e gestite dalla Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, su delega delle amministrazioni interessate. La Commissione giudicatrice e’ designata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
8. Nell’ambito delle intese di cui al comma 3 sono definiti, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, le categorie e i profili professionali dei contingenti di personale di cui ai commi 5 e 6, i requisiti per l’ammissione alle procedure concorsuali, la possibilita’ di una quota di riserva, in misura non superiore al 50 per cento dei posti banditi, a favore del personale che abbia maturato un’esperienza professionale di almeno un anno, nell’ambito dei processi di ricostruzione, presso la regione, le strutture commissariali, le province interessate, il comune dell’Aquila e i comuni del cratere a seguito di formale contratto di lavoro, nonche’ le modalita’ di assegnazione del personale agli enti di cui al comma 5. Gli uffici periferici delle amministrazioni centrali operanti nel territorio della regione Abruzzo interessati ai processi di ricostruzione possono essere potenziati attraverso il trasferimento, a domanda e previo assenso dell’amministrazione di appartenenza, del personale in servizio, nei medesimi ruoli, presso altre regioni qualunque sia il tempo trascorso dall’assunzione in servizio nella sede dalla quale provengono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. Nella prospettiva del contenimento dei costi per le attivita’ di selezione del personale di cui al comma 6, si puo’ prevedere nei bandi di concorso una quota di iscrizione non superiore al valore dell’imposta di bollo pari ad euro 14,62.
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(1) Capo inserito dalla legge di conversione 134/2012.
(2) Comma modificato dall'art. 4, DL 12/9/2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 10/11/2014, n. 164.
(3) Comma modificato dall'art. 11, DL 19/6/2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6/8/2015, n. 125.
(4) Comma modificato dall'art. 14, DL 30/12/2016, n. 244, convertito, con modificazioni dalla legge 27/2/2017, n. 19.
Altri Articoli del provvedimento
PreamboloArticolo 1 - Integrazione della disciplina relativa allemissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle societa di progetto-project bond
Articolo 2 - Disposizioni in materia di finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione
Articolo 3 - Conferenza di servizi preliminare e requisiti per la predisposizione degli studi di fattibilita nella finanza di progetto
Articolo 4 - Percentuale minima di affidamento di lavori a terzi nelle concessioni
Articolo 4 bis - Contratto di disponibilità
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Articolo 6 - Utilizzazione crediti dimposta per la realizzazione di opere infrastrutturali
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Articolo 8 - Grande evento EXPO 2015 e Fondazione La Grande Brera
Articolo 9 - Ripristino IVA per cessioni e locazioni nuove costruzioni
Articolo 10 - Ulteriori misure per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012
Articolo 11 - Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico
Articolo 12 - Piano nazionale per le citta
Articolo 12 bis - Istituzione del Comitato interministeriale per le politiche urbane
Articolo 13 - Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per lesercizio dellattivita edilizia
Articolo 13 bis - Modifiche allarticolo 6 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
Articolo 13 ter - Disposizioni in materia di responsabilita solidale dellappaltatore
Articolo 14 - Autonomia finanziaria dei porti
Articolo 15 - Disposizioni finanziarie in materia di infrastrutturazione portuale
Articolo 16 - Disposizioni urgenti per la continuita dei servizi di trasporto
Articolo 17 - Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea
Articolo 17 bis - Finalita e definizioni
Articolo 17 ter - Legislazione regionale
Articolo 17 quater - Normalizzazione
Articolo 17 quinquies - Semplificazione dellattivita edilizia e diritto ai punti di ricarica
Articolo 17 sexies - Disposizioni in materia urbanistica
Articolo 17 septies - Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica
Articolo 17 octies - Azioni di sostegno alla ricerca
Articolo 17 novies - Indicazioni allAutorità per l'energia elettrica e il gas
Articolo 17 decies - Incentivi per lacquisto di veicoli
Articolo 17 undecies - Fondo per lerogazione degli incentivi
Articolo 17 duodecies - Copertura finanziaria
Articolo 17 terdecies - Norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti
Articolo 18 - Amministrazione aperta
Articolo 19 - Istituzione dellAgenzia per lItalia digitale
Articolo 20 - Funzioni
Articolo 21 - Organi e statuto
Articolo 22 - Soppressione di DigitPa, dellAgenzia per la diffusione delle tecnologie per linnovazione, successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali
Articolo 23 - Fondo per la crescita sostenibile
Articolo 24 - Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati
Articolo 24 bis - Misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle attivita' svolte da call center
Articolo 25 - Monitoraggio, controlli, attivita ispettiva
Articolo 26 - Moratoria delle rate di finanziamento dovute dalle imprese concessionarie di agevolazioni
Articolo 27 - Riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa
Articolo 28 - Semplificazione dei procedimenti agevolativi di «Industria 2015»
Articolo 29 - Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi
Articolo 29 bis - Accelerazione degli interventi strategici per il riequilibrio economico e sociale
Articolo 30 - Disposizioni relative al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca - FRI
Articolo 31 - Ulteriori disposizioni finanziarie
Articolo 32 - Strumenti di finanziamento per le imprese
Articolo 32 bis - Liquidazione dellIVA secondo la contabilita di cassa
Articolo 33 - Revisione della legge fallimentare per favorire la continuita aziendale
Articolo 34 - Disposizioni per la gestione e la contabilizzazione - dei biocarburanti
Articolo 35 - Disposizioni in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi
Articolo 36 - Semplificazioni di adempimenti per il settore petrolifero
Articolo 36 bis - Razionalizzazione dei criteri di individuazione di siti di interesse nazionale
Articolo 37 - Disciplina delle gare per la distribuzione -di gas naturale e nel settore idroelettrico
Articolo 38 - Semplificazioni delle attivita di realizzazione di infrastrutture energetiche e liberalizzazioni nel mercato del gas naturale
Articolo 38 bis - Individuazione degli impianti di produzione di energia elettrica necessari per situazioni di emergenza e delle relative condizioni di esercizio e funzionamento
Articolo 38 ter - Inserimento dellenergia geotermica tra le fonti energetiche strategiche
Articolo 39 - Criteri di revisione del sistema delle accise sullelettricita e sui prodotti energetici e degli oneri generali di sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia; regimi tariffari speciali per i grandi consumatori industriali di energia elettrica
Articolo 40 - Modifiche al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, in materia di attribuzione a comuni, province, citta metropolitane e regioni di un proprio patrimonio
Articolo 41 - Razionalizzazione dellorganizzazione dellICE - Agenzia per la promozione allestero e linternazionalizzazione delle imprese italiane e dellENIT - Agenzia nazionale per il turismo allestero
Articolo 41 bis - Incentivazione dei flussi imprenditoriali e turistici verso lItalia e promozione delle relazioni economiche in ambito internazionale
Articolo 42 - Sostegno allinternazionalizzazione delle imprese e consorzi per linternazionalizzazione
Articolo 43 - Potere sanzionatorio in materia di Made in Italy
Articolo 44 - Societa a responsabilita limitata a capitale ridotto
Articolo 45 - Contratto di rete
Articolo 46 - Adeguamento del sistema sanzionatorio delle cooperative
Articolo 46 bis - Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, e misure in materia di accordi di lavoro
Articolo 47 - Semplificazione della governance di Unioncamere
Articolo 48 - Lodo arbitrale
Articolo 49 - Commissario ad acta
Articolo 50 - Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
Articolo 51 - Cedibilita tax credit digitale
Articolo 51 bis - Misure per lo sviluppo delle imprese culturali dello spettacolo
Articolo 52 - Disposizioni in materia di tracciabilita dei rifiuti
Articolo 53 - Modificazioni al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148
Articolo 54 - Appello
Articolo 55 - Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89
Articolo 56 - Modifiche Scuola Magistratura ed esonero parziale dallattivita giurisdizionale
Articolo 57 - Misure per lo sviluppo delloccupazione giovanile nel settore della green economy
Articolo 58 - Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti
Articolo 59 - Disposizioni urgenti per il settore agricolo
Articolo 59 bis - Sistemi di sicurezza contro le contraffazioni dei prodotti agricoli e alimentari
Articolo 59 ter - Informatizzazione del registro dei pescatori marittimi
Articolo 59 quater - Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4
Articolo 60 - Campo di applicazione. Soggetti ammissibili, tipologie e strumenti di intervento
Articolo 61 - Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST)
Articolo 62 - Modalita di attuazione e procedure di valutazione
Articolo 63 - Disposizioni finali
Articolo 64 - Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva
Articolo 65 - Federazioni sportive nazionali e le discipline sportive
Articolo 66 - Reti di impresa
Articolo 66 bis - Interventi in favore della sicurezza del turismo montano
Articolo 67 - Fondazione di Studi Universitari e di Perfezionamento sul Turismo
Articolo 67 bis - Chiusura dello stato di emergenza
Articolo 67 ter - Gestione ordinaria della ricostruzione
Articolo 67 quater - Criteri e modalita della ricostruzione
Articolo 67 quinquies - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 67 sexies - Copertura finanziaria
Articolo 67 septies - Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012
Articolo 67 octies - Credito d'imposta in favore di soggetti danneggiati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012
Articolo 68 - Assicurazioni estere
Articolo 69 - Disposizioni finanziarie
Articolo 70 - Entrata in vigore
Allegato 1 - ALLEGATO 1 - Disposizioni abrogate
Allegato 2 - ALLEGATO 2 - articolo 24