Decreto Legge 22/6/2012 n. 83
Articolo 24 bis
Misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle attivita' svolte da call center
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 7/8/2012, N. 134
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Titolo III - MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO
Capo I - Misure per la crescita sostenibile
Misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle attivita' svolte da call center
1. Le misure del presente
articolo si applicano alle attivita' svolte da call center
indipendentemente dal numero di dipendenti occupati.
2. Qualora un operatore economico decida di localizzare, anche
mediante affidamento a terzi, l'attivita' di call center fuori dal
territorio nazionale in un Paese che non e' membro dell'Unione
europea, deve darne comunicazione, almeno trenta giorni prima del
trasferimento:
a) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonche'
all'Ispettorato nazionale del lavoro a decorrere dalla data della sua
effettiva operativita' a seguito dell'adozione dei decreti di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149,
indicando i lavoratori coinvolti; la predetta comunicazione e'
effettuata dal soggetto che svolge il servizio di call center;
b) al Ministero dello sviluppo economico, indicando le
numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e
utilizzate per i servizi delocalizzati;
c) al Garante per la protezione dei dati personali, indicando le
misure adottate per garantire il rispetto della legislazione
nazionale, e in particolare delle disposizioni del codice in materia
di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, nonche' delle disposizioni concernenti il
registro pubblico delle opposizioni, istituito ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2010, n. 178.
3. Gli operatori economici che, antecedentemente alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, hanno localizzato,
anche mediante affidamento a terzi, l'attivita' di call center fuori
dal territorio nazionale in un Paese che non e' membro dell'Unione
europea, devono darne comunicazione ai soggetti di cui al comma 2
entro sessanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore,
indicando le numerazioni telefoniche messe a disposizione del
pubblico e utilizzate per i servizi delocalizzati. In caso di omessa
o tardiva comunicazione si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria pari a 10.000 euro per ciascun giorno di ritardo.
4. In attesa di procedere alla ridefinizione del sistema degli
incentivi all'occupazione nel settore dei call center, nessun
beneficio, anche fiscale o previdenziale, previsto per tale tipologia
di attivita' puo' essere erogato a operatori economici che, dopo la
data di entrata in vigore della presente disposizione, delocalizzano
l'attivita' di call center in un Paese che non e' membro dell'Unione
europea.
5. Quando un soggetto effettua una chiamata a un call center deve
essere informato preliminarmente sul Paese in cui l'operatore con cui
parla e' fisicamente collocato nonche', a decorrere dal novantesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, nell'ipotesi di localizzazione dell'operatore in un
Paese che non e' membro dell'Unione europea, della possibilita' di
richiedere che il servizio sia reso tramite un operatore collocato
nel territorio nazionale o di un Paese membro dell'Unione europea, di
cui deve essere garantita l'immediata disponibilita' nell'ambito
della medesima chiamata.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando
un cittadino e' destinatario di una chiamata proveniente da un call
center.
7. In caso di omessa o tardiva comunicazione di cui al comma 2 si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 150.000 euro per
ciascuna comunicazione omessa o tardiva. Nei casi di cui al comma 2,
lettera a), la sanzione e' irrogata dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ovvero, dalla data della sua effettiva
operativita', dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Nei casi di cui
al comma 2, lettere b) e c), la sanzione e' irrogata,
rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Garante
per la protezione dei dati personali. Il mancato rispetto delle
disposizioni dei commi 5 e 6 comporta la sanzione amministrativa
pecuniaria pari a 50.000 euro per ogni giornata di violazione;
all'accertamento delle violazioni delle disposizioni dei commi 5 e 6
e all'irrogazione delle relative sanzioni provvede il Ministero dello
sviluppo economico. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 161 del
codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ove la
mancata informazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo
integri, altresi', la violazione di cui all'articolo 13 del medesimo
codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. Al fine di
consentire l'applicazione delle predette disposizioni, il Ministero
dello sviluppo economico comunica al Garante per la protezione dei
dati personali l'accertamento dell'avvenuta violazione.
8. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, nonche' di
quanto previsto dall'articolo 130 del codice di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche il soggetto che ha affidato
lo svolgimento di propri servizi a un call center esterno e'
considerato titolare del trattamento ai sensi degli articoli 4, comma
1, lettera f), e 28 del medesimo codice di cui al decreto legislativo
n. 196 del 2003 ed e' conseguentemente responsabile in solido con il
soggetto gestore. La constatazione della violazione puo' essere
notificata all'affidatario estero per il tramite del committente.
9. Qualunque operatore economico che svolge o si avvale di servizi
di call center e' tenuto a comunicare, su richiesta del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo
economico o del Garante per la protezione dei dati personali, entro
dieci giorni dalla richiesta, la localizzazione del call center
destinatario della chiamata o dal quale origina la stessa. Il mancato
rispetto delle disposizioni del presente comma comporta la sanzione
amministrativa pecuniaria pari a 50.000 euro per ogni violazione.
10. Per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori
che procedono ad affidamenti di servizi a operatori di call center
l'offerta migliore e' determinata al netto delle spese relative al
costo del personale, determinato ai sensi dell'articolo 23, comma 16,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero sulla base di
accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
11. Tutti gli operatori economici che svolgono attivita' di call
center su numerazioni nazionali devono, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, iscriversi al
Registro degli operatori di comunicazione di cui alla delibera
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del
26 novembre 2008, comunicando, altresi', tutte le numerazioni
telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i
servizi di call center. L'obbligo di iscrizione sussiste anche a
carico dei soggetti terzi affidatari dei servizi di call center e
deve essere contemplato nel contratto di affidamento del servizio.
12. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 11 comporta
l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa pari a
50.000 euro. (1)
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(1) Articolo sostituito dall'art. 1, L 11/12/2016, n. 232.
Altri Articoli del provvedimento
PreamboloArticolo 1 - Integrazione della disciplina relativa allemissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle societa di progetto-project bond
Articolo 2 - Disposizioni in materia di finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione
Articolo 3 - Conferenza di servizi preliminare e requisiti per la predisposizione degli studi di fattibilita nella finanza di progetto
Articolo 4 - Percentuale minima di affidamento di lavori a terzi nelle concessioni
Articolo 4 bis - Contratto di disponibilità
Articolo 5 - Determinazione corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti allarchitettura e allingegneria
Articolo 6 - Utilizzazione crediti dimposta per la realizzazione di opere infrastrutturali
Articolo 7 - Disposizioni urgenti in materia di gallerie stradali e ferroviarie e di laboratori autorizzati ad effettuare prove ed indagini
Articolo 8 - Grande evento EXPO 2015 e Fondazione La Grande Brera
Articolo 9 - Ripristino IVA per cessioni e locazioni nuove costruzioni
Articolo 10 - Ulteriori misure per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012
Articolo 11 - Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico
Articolo 12 - Piano nazionale per le citta
Articolo 12 bis - Istituzione del Comitato interministeriale per le politiche urbane
Articolo 13 - Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per lesercizio dellattivita edilizia
Articolo 13 bis - Modifiche allarticolo 6 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
Articolo 13 ter - Disposizioni in materia di responsabilita solidale dellappaltatore
Articolo 14 - Autonomia finanziaria dei porti
Articolo 15 - Disposizioni finanziarie in materia di infrastrutturazione portuale
Articolo 16 - Disposizioni urgenti per la continuita dei servizi di trasporto
Articolo 17 - Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea
Articolo 17 bis - Finalita e definizioni
Articolo 17 ter - Legislazione regionale
Articolo 17 quater - Normalizzazione
Articolo 17 quinquies - Semplificazione dellattivita edilizia e diritto ai punti di ricarica
Articolo 17 sexies - Disposizioni in materia urbanistica
Articolo 17 septies - Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica
Articolo 17 octies - Azioni di sostegno alla ricerca
Articolo 17 novies - Indicazioni allAutorità per l'energia elettrica e il gas
Articolo 17 decies - Incentivi per lacquisto di veicoli
Articolo 17 undecies - Fondo per lerogazione degli incentivi
Articolo 17 duodecies - Copertura finanziaria
Articolo 17 terdecies - Norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti
Articolo 18 - Amministrazione aperta
Articolo 19 - Istituzione dellAgenzia per lItalia digitale
Articolo 20 - Funzioni
Articolo 21 - Organi e statuto
Articolo 22 - Soppressione di DigitPa, dellAgenzia per la diffusione delle tecnologie per linnovazione, successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali
Articolo 23 - Fondo per la crescita sostenibile
Articolo 24 - Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati
Articolo 24 bis - Misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle attivita' svolte da call center
Articolo 25 - Monitoraggio, controlli, attivita ispettiva
Articolo 26 - Moratoria delle rate di finanziamento dovute dalle imprese concessionarie di agevolazioni
Articolo 27 - Riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa
Articolo 28 - Semplificazione dei procedimenti agevolativi di «Industria 2015»
Articolo 29 - Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi
Articolo 29 bis - Accelerazione degli interventi strategici per il riequilibrio economico e sociale
Articolo 30 - Disposizioni relative al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca - FRI
Articolo 31 - Ulteriori disposizioni finanziarie
Articolo 32 - Strumenti di finanziamento per le imprese
Articolo 32 bis - Liquidazione dellIVA secondo la contabilita di cassa
Articolo 33 - Revisione della legge fallimentare per favorire la continuita aziendale
Articolo 34 - Disposizioni per la gestione e la contabilizzazione - dei biocarburanti
Articolo 35 - Disposizioni in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi
Articolo 36 - Semplificazioni di adempimenti per il settore petrolifero
Articolo 36 bis - Razionalizzazione dei criteri di individuazione di siti di interesse nazionale
Articolo 37 - Disciplina delle gare per la distribuzione -di gas naturale e nel settore idroelettrico
Articolo 38 - Semplificazioni delle attivita di realizzazione di infrastrutture energetiche e liberalizzazioni nel mercato del gas naturale
Articolo 38 bis - Individuazione degli impianti di produzione di energia elettrica necessari per situazioni di emergenza e delle relative condizioni di esercizio e funzionamento
Articolo 38 ter - Inserimento dellenergia geotermica tra le fonti energetiche strategiche
Articolo 39 - Criteri di revisione del sistema delle accise sullelettricita e sui prodotti energetici e degli oneri generali di sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia; regimi tariffari speciali per i grandi consumatori industriali di energia elettrica
Articolo 40 - Modifiche al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, in materia di attribuzione a comuni, province, citta metropolitane e regioni di un proprio patrimonio
Articolo 41 - Razionalizzazione dellorganizzazione dellICE - Agenzia per la promozione allestero e linternazionalizzazione delle imprese italiane e dellENIT - Agenzia nazionale per il turismo allestero
Articolo 41 bis - Incentivazione dei flussi imprenditoriali e turistici verso lItalia e promozione delle relazioni economiche in ambito internazionale
Articolo 42 - Sostegno allinternazionalizzazione delle imprese e consorzi per linternazionalizzazione
Articolo 43 - Potere sanzionatorio in materia di Made in Italy
Articolo 44 - Societa a responsabilita limitata a capitale ridotto
Articolo 45 - Contratto di rete
Articolo 46 - Adeguamento del sistema sanzionatorio delle cooperative
Articolo 46 bis - Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, e misure in materia di accordi di lavoro
Articolo 47 - Semplificazione della governance di Unioncamere
Articolo 48 - Lodo arbitrale
Articolo 49 - Commissario ad acta
Articolo 50 - Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
Articolo 51 - Cedibilita tax credit digitale
Articolo 51 bis - Misure per lo sviluppo delle imprese culturali dello spettacolo
Articolo 52 - Disposizioni in materia di tracciabilita dei rifiuti
Articolo 53 - Modificazioni al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148
Articolo 54 - Appello
Articolo 55 - Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89
Articolo 56 - Modifiche Scuola Magistratura ed esonero parziale dallattivita giurisdizionale
Articolo 57 - Misure per lo sviluppo delloccupazione giovanile nel settore della green economy
Articolo 58 - Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti
Articolo 59 - Disposizioni urgenti per il settore agricolo
Articolo 59 bis - Sistemi di sicurezza contro le contraffazioni dei prodotti agricoli e alimentari
Articolo 59 ter - Informatizzazione del registro dei pescatori marittimi
Articolo 59 quater - Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4
Articolo 60 - Campo di applicazione. Soggetti ammissibili, tipologie e strumenti di intervento
Articolo 61 - Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST)
Articolo 62 - Modalita di attuazione e procedure di valutazione
Articolo 63 - Disposizioni finali
Articolo 64 - Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva
Articolo 65 - Federazioni sportive nazionali e le discipline sportive
Articolo 66 - Reti di impresa
Articolo 66 bis - Interventi in favore della sicurezza del turismo montano
Articolo 67 - Fondazione di Studi Universitari e di Perfezionamento sul Turismo
Articolo 67 bis - Chiusura dello stato di emergenza
Articolo 67 ter - Gestione ordinaria della ricostruzione
Articolo 67 quater - Criteri e modalita della ricostruzione
Articolo 67 quinquies - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 67 sexies - Copertura finanziaria
Articolo 67 septies - Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012
Articolo 67 octies - Credito d'imposta in favore di soggetti danneggiati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012
Articolo 68 - Assicurazioni estere
Articolo 69 - Disposizioni finanziarie
Articolo 70 - Entrata in vigore
Allegato 1 - ALLEGATO 1 - Disposizioni abrogate
Allegato 2 - ALLEGATO 2 - articolo 24