Articolo Normativa

Legge Regionale Toscana 5/8/2011 n. 40

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), alla legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche), alla legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) e alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti).

Articolo 9

Inserimento dell’articolo 74 sexies nella l.r. 1/2005

CAPO I - Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)

Inserimento dell’articolo 74 sexies nella l.r. 1/2005

1. Dopo l’articolo 74 quinquies della l.r. 1/2005 è inserito il seguente:
“Art. 74 sexies
Procedimento per la presentazione delle proposte di interventi di
rigenerazione urbana
1. Entro un anno dalla data di pubblicazione dell’atto di cui all’articolo 74 quinquies, comma 2, i soggetti aventi titolo possono presentare la manifestazione di interesse anche tramite un soggetto promotore terzo, dando avvio al procedimento di cui all’articolo 74 quinquies, comma 3, lettera b), numero 5).
2. Per la valutazione dei piani di intervento, il comune costituisce presso di sé una apposita commissione giudicatrice i cui componenti siano adeguatamente qualificati sia dal punto di vista tecnico-scientifico che dal punto di vista della rappresentanza dei soggetti o degli enti interessati in relazione alla natura degli interventi. I componenti tecnico-scientifici sono selezionati mediante procedure di evidenza pubblica.
3. I piani di intervento presentati ai fini del procedimento di cui all’articolo 74 quinquies, comma 3, lettera b, numero 5), sono trasmessi al comune che provvede a darne pubblicità tramite l’Albo pretorio e il proprio sito internet per quindici giorni consecutivi. Ai fini della presentazione dei piani di intervento, gli interessati devono rappresentare la proprietà di almeno due terzi della superficie utile lorda complessiva esistente nell’area definita dall’articolo 74 bis, comma 2, lettera b).
4. Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, i piani di intervento sono presentati e discussi nel corso di un’assemblea pubblica per assicurarne la conoscenza e per raccogliere i contributi dei cittadini. Nei quindici giorni successivi allo svolgimento dell’assemblea di cui al periodo precedente, i cittadini possono presentare osservazioni. Di tali contributi e osservazioni la commissione tiene conto ai fini dell’individuazione del progetto da selezionare.
5. Nel verbale conclusivo dei lavori della commissione, contestualmente all’individuazione del piano di intervento selezionato, sono motivate le ragioni di accoglimento o mancato accoglimento delle osservazioni pervenute ai sensi dei commi 3 e 4. Nello stesso verbale la commissione dà atto, altresì, della coerenza formale e sostanziale tra l’atto comunale di ricognizione di cui all’articolo 74 quinquies ed i contenuti del piano di intervento.
6. Le attività di cui ai commi 2 e 4, sono da realizzarsi a spese e cura del soggetto privato promotore dell’intervento.
7. Il soggetto promotore sviluppa il piano di intervento selezionato e presenta al comune gli elaborati volti a conseguire il permesso di costruire, insieme alla bozza di convenzione contenente:
a) il piano di intervento;
b) il cronoprogramma degli interventi;
c) l’impegno dei soggetti attuatori alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed eventuale cessione delle aree al comune;
d) le idonee garanzie fideiussorie in ordine all’attuazione del piano di intervento e circa il rispetto della convenzione medesima.
8. Ferme restando le procedure di valutazione ove previste, il comune approva il piano di intervento e la convenzione con conseguente adeguamento dell’atto comunale di ricognizione di cui all’articolo 74 quinquies, che costituisce integrazione degli atti per il governo del territorio, sostituendo le procedure di cui al titolo II della presente legge. Il permesso di costruire è rilasciato previa stipula della relativa convenzione.
9. Gli interventi di rigenerazione urbana di cui al presente articolo non possono comportare la trasformazione delle aree agricole, comunque definite negli strumenti urbanistici comunali, in aree con caratteristiche di zonizzazione urbana.
10. Qualora nell’area oggetto di interventi di rigenerazione urbana siano presenti destinazioni d’uso produttive, tali destinazioni d’uso vanno mantenute e innovate garantendone la permanenza o favorendo l’inserimento di nuove attività produttive compatibili con il contesto urbano, attività di terziario avanzato, di servizio alla produzione o di servizio alla persona.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Modifiche all’articolo 47 della l.r. 1/2005
Articolo 2 - Modifiche all’articolo 58 della l.r. 1/2005
Articolo 3 - Modifiche all’articolo 61 della l.r. 1/2005
Articolo 4 - Inserimento del capo IV bis e della sezione I nel titolo V della l.r. 1/2005
Articolo 5 - Inserimento dell’articolo 74 bis nel capo IV bis, sezione I, della l.r. 1/2005
Articolo 6 - Inserimento dell’articolo 74 ter nella l.r. 1/2005
Articolo 7 - Inserimento dell’articolo 74 quater nella l.r. 1/2005
Articolo 8 - Inserimento dell’articolo 74 quinquies nella l.r. 1/2005
Articolo 9 - Inserimento dell’articolo 74 sexies nella l.r. 1/2005
Articolo 10 - Modifica partizione del capo IV della l.r. 1/2005
Articolo 11 - Modifiche all’articolo 76 della l.r. 1/2005
Articolo 12 - Modifiche all’articolo 77 della l.r. 1/2005
Articolo 13 - Modifiche all’articolo 78 della l.r. 1/2005
Articolo 14 - Sostituzione dell’articolo 79 della l.r. 1/2005
Articolo 15 - Modifiche all’articolo 80 della l.r. 1/2005
Articolo 16 - Sostituzione dell’articolo 81 della l.r. 1/2005
Articolo 17 - Sostituzione dell’articolo 82 della l.r. 1/2005
Articolo 18 - Sostituzione dell’articolo 83 della l.r. 1/2005
Articolo 19 - Inserimento dell’articolo 83 bis nella l.r. 1/2005
Articolo 20 - Inserimento dell’articolo 83 ter nella l.r. 1/2005
Articolo 21 - Sostituzione dell’articolo 84 della l.r. 1/2005
Articolo 22 - Inserimento dell’articolo 84 bis nella l.r. 1/2005
Articolo 23 - Modifiche all’articolo 102 della l.r. 1/2005
Articolo 24 - Modifiche all’articolo 117 della l.r. 1/2005
Articolo 25 - Modifiche all’articolo 119 della l.r. 1/2005
Articolo 26 - Modifiche all’articolo 120 della l.r. 1/2005
Articolo 27 - Modifiche all’articolo 124 della l.r. 1/2005
Articolo 28 - Sostituzione dell’articolo 126 della l.r. 1/2005
Articolo 29 - Modifiche all’articolo 127 della l.r. 1/2005
Articolo 30 - Sostituzione dell’articolo 129 della l.r. 1/2005
Articolo 31 - Modifiche all’articolo 131 della l.r. 1/2005
Articolo 32 - Modifiche all’articolo 132 della l.r. 1/200
Articolo 33 - Modifiche all’articolo 134 della l.r. 1/2005
Articolo 34 - Sostituzione dell’articolo 135 della l.r. 1/2005
Articolo 35 - Sostituzione dell’articolo 135 bis della l.r.1/2005
Articolo 36 - Modifiche all’articolo 136 della l.r. 1/2005
Articolo 37 - Sostituzione dell’articolo 137 della l.r. 1/2005
Articolo 38 - Sostituzione dell’articolo 139 della l.r. 1/2005
Articolo 39 - Sostituzione dell’articolo 140 della l.r. 1/2005
Articolo 40 - Sostituzione dell’articolo 141 della l.r. 1/2005
Articolo 41 - Sostituzione dell’articolo 142 della l.r. 1/2005
Articolo 42 - Modifiche all’articolo 147 della l.r. 1/2005
Articolo 43 - Inserimento dell’articolo 205 quinquies nella l.r. 1/2005
Articolo 44 - Modifiche all’articolo 5 della l.r. 47/1991
Articolo 45 - Modifiche all’articolo 9 della l.r. 47/1991
Articolo 46 - Sostituzione dell’articolo 1 della l.r. 24/2009
Articolo 47 - Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 24/2009
Articolo 48 - Modifiche all’articolo 4 della l.r. 24/2009
Articolo 49 - Modifiche all’articolo 5 della l.r. 24/2009
Articolo 50 - Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 24/2009
Articolo 51 - Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 24/2009
Articolo 52 - Modifiche all’articolo 8 della l.r. 24./2009
Articolo 53 - Modifiche all’articolo 2 della l.r. 5/2010