Legge Regionale Toscana 5/8/2011 n. 40
Articolo 9
Inserimento dellarticolo 74 sexies nella l.r. 1/2005
CAPO I - Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)
Inserimento dell’articolo 74 sexies nella l.r. 1/2005
1. Dopo l’articolo 74 quinquies della l.r. 1/2005 è inserito il seguente:
“Art. 74 sexies
Procedimento per la presentazione delle proposte di interventi di
rigenerazione urbana
1. Entro un anno dalla data di pubblicazione dell’atto di cui all’articolo 74 quinquies, comma 2, i soggetti aventi titolo possono presentare la manifestazione di interesse anche tramite un soggetto promotore terzo, dando avvio al procedimento di cui all’articolo 74 quinquies, comma 3, lettera b), numero 5).
2. Per la valutazione dei piani di intervento, il comune costituisce presso di sé una apposita commissione giudicatrice i cui componenti siano adeguatamente qualificati sia dal punto di vista tecnico-scientifico che dal punto di vista della rappresentanza dei soggetti o degli enti interessati in relazione alla natura degli interventi. I componenti tecnico-scientifici sono selezionati mediante procedure di evidenza pubblica.
3. I piani di intervento presentati ai fini del procedimento di cui all’articolo 74 quinquies, comma 3, lettera b, numero 5), sono trasmessi al comune che provvede a darne pubblicità tramite l’Albo pretorio e il proprio sito internet per quindici giorni consecutivi. Ai fini della presentazione dei piani di intervento, gli interessati devono rappresentare la proprietà di almeno due terzi della superficie utile lorda complessiva esistente nell’area definita dall’articolo 74 bis, comma 2, lettera b).
4. Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, i piani di intervento sono presentati e discussi nel corso di un’assemblea pubblica per assicurarne la conoscenza e per raccogliere i contributi dei cittadini. Nei quindici giorni successivi allo svolgimento dell’assemblea di cui al periodo precedente, i cittadini possono presentare osservazioni. Di tali contributi e osservazioni la commissione tiene conto ai fini dell’individuazione del progetto da selezionare.
5. Nel verbale conclusivo dei lavori della commissione, contestualmente all’individuazione del piano di intervento selezionato, sono motivate le ragioni di accoglimento o mancato accoglimento delle osservazioni pervenute ai sensi dei commi 3 e 4. Nello stesso verbale la commissione dà atto, altresì, della coerenza formale e sostanziale tra l’atto comunale di ricognizione di cui all’articolo 74 quinquies ed i contenuti del piano di intervento.
6. Le attività di cui ai commi 2 e 4, sono da realizzarsi a spese e cura del soggetto privato promotore dell’intervento.
7. Il soggetto promotore sviluppa il piano di intervento selezionato e presenta al comune gli elaborati volti a conseguire il permesso di costruire, insieme alla bozza di convenzione contenente:
a) il piano di intervento;
b) il cronoprogramma degli interventi;
c) l’impegno dei soggetti attuatori alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed eventuale cessione delle aree al comune;
d) le idonee garanzie fideiussorie in ordine all’attuazione del piano di intervento e circa il rispetto della convenzione medesima.
8. Ferme restando le procedure di valutazione ove previste, il comune approva il piano di intervento e la convenzione con conseguente adeguamento dell’atto comunale di ricognizione di cui all’articolo 74 quinquies, che costituisce integrazione degli atti per il governo del territorio, sostituendo le procedure di cui al titolo II della presente legge. Il permesso di costruire è rilasciato previa stipula della relativa convenzione.
9. Gli interventi di rigenerazione urbana di cui al presente articolo non possono comportare la trasformazione delle aree agricole, comunque definite negli strumenti urbanistici comunali, in aree con caratteristiche di zonizzazione urbana.
10. Qualora nell’area oggetto di interventi di rigenerazione urbana siano presenti destinazioni d’uso produttive, tali destinazioni d’uso vanno mantenute e innovate garantendone la permanenza o favorendo l’inserimento di nuove attività produttive compatibili con il contesto urbano, attività di terziario avanzato, di servizio alla produzione o di servizio alla persona.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifiche allarticolo 47 della l.r. 1/2005Articolo 2 - Modifiche allarticolo 58 della l.r. 1/2005
Articolo 3 - Modifiche allarticolo 61 della l.r. 1/2005
Articolo 4 - Inserimento del capo IV bis e della sezione I nel titolo V della l.r. 1/2005
Articolo 5 - Inserimento dellarticolo 74 bis nel capo IV bis, sezione I, della l.r. 1/2005
Articolo 6 - Inserimento dellarticolo 74 ter nella l.r. 1/2005
Articolo 7 - Inserimento dellarticolo 74 quater nella l.r. 1/2005
Articolo 8 - Inserimento dellarticolo 74 quinquies nella l.r. 1/2005
Articolo 9 - Inserimento dellarticolo 74 sexies nella l.r. 1/2005
Articolo 10 - Modifica partizione del capo IV della l.r. 1/2005
Articolo 11 - Modifiche allarticolo 76 della l.r. 1/2005
Articolo 12 - Modifiche allarticolo 77 della l.r. 1/2005
Articolo 13 - Modifiche allarticolo 78 della l.r. 1/2005
Articolo 14 - Sostituzione dellarticolo 79 della l.r. 1/2005
Articolo 15 - Modifiche allarticolo 80 della l.r. 1/2005
Articolo 16 - Sostituzione dellarticolo 81 della l.r. 1/2005
Articolo 17 - Sostituzione dellarticolo 82 della l.r. 1/2005
Articolo 18 - Sostituzione dellarticolo 83 della l.r. 1/2005
Articolo 19 - Inserimento dellarticolo 83 bis nella l.r. 1/2005
Articolo 20 - Inserimento dellarticolo 83 ter nella l.r. 1/2005
Articolo 21 - Sostituzione dellarticolo 84 della l.r. 1/2005
Articolo 22 - Inserimento dellarticolo 84 bis nella l.r. 1/2005
Articolo 23 - Modifiche allarticolo 102 della l.r. 1/2005
Articolo 24 - Modifiche allarticolo 117 della l.r. 1/2005
Articolo 25 - Modifiche allarticolo 119 della l.r. 1/2005
Articolo 26 - Modifiche allarticolo 120 della l.r. 1/2005
Articolo 27 - Modifiche allarticolo 124 della l.r. 1/2005
Articolo 28 - Sostituzione dellarticolo 126 della l.r. 1/2005
Articolo 29 - Modifiche allarticolo 127 della l.r. 1/2005
Articolo 30 - Sostituzione dellarticolo 129 della l.r. 1/2005
Articolo 31 - Modifiche allarticolo 131 della l.r. 1/2005
Articolo 32 - Modifiche allarticolo 132 della l.r. 1/200
Articolo 33 - Modifiche allarticolo 134 della l.r. 1/2005
Articolo 34 - Sostituzione dellarticolo 135 della l.r. 1/2005
Articolo 35 - Sostituzione dellarticolo 135 bis della l.r.1/2005
Articolo 36 - Modifiche allarticolo 136 della l.r. 1/2005
Articolo 37 - Sostituzione dellarticolo 137 della l.r. 1/2005
Articolo 38 - Sostituzione dellarticolo 139 della l.r. 1/2005
Articolo 39 - Sostituzione dellarticolo 140 della l.r. 1/2005
Articolo 40 - Sostituzione dellarticolo 141 della l.r. 1/2005
Articolo 41 - Sostituzione dellarticolo 142 della l.r. 1/2005
Articolo 42 - Modifiche allarticolo 147 della l.r. 1/2005
Articolo 43 - Inserimento dellarticolo 205 quinquies nella l.r. 1/2005
Articolo 44 - Modifiche allarticolo 5 della l.r. 47/1991
Articolo 45 - Modifiche allarticolo 9 della l.r. 47/1991
Articolo 46 - Sostituzione dellarticolo 1 della l.r. 24/2009
Articolo 47 - Inserimento dellarticolo 3 bis nella l.r. 24/2009
Articolo 48 - Modifiche allarticolo 4 della l.r. 24/2009
Articolo 49 - Modifiche allarticolo 5 della l.r. 24/2009
Articolo 50 - Sostituzione dellarticolo 6 della l.r. 24/2009
Articolo 51 - Sostituzione dellarticolo 7 della l.r. 24/2009
Articolo 52 - Modifiche allarticolo 8 della l.r. 24./2009
Articolo 53 - Modifiche allarticolo 2 della l.r. 5/2010