Articolo Normativa

Legge Regionale Toscana 5/8/2011 n. 40

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), alla legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche), alla legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) e alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti).

Articolo 30

Sostituzione dell’articolo 129 della l.r. 1/2005

CAPO I - Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)

Sostituzione dell’articolo 129 della l.r. 1/2005

1. L’articolo 129 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 129
Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia

1. Nel rispetto della normativa statale e regionale, il comune vigila sull’attività urbanistico-edilizia per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli atti di cui all’articolo 52 e del regolamento edilizio ed alle modalità esecutive contenute nel permesso di costruire o nella SCIA.
2. Quando accerti l’inizio o l’esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici oppure ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e popolare), nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali, degli atti di governo del territorio o dei regolamenti edilizi, il comune provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui alla l.r. 39/2000 o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici), nonché delle aree di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio, il comune provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti, le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa.
3. Le misure di cui al comma 2, si applicano anche quando il comune accerta l’inizio o l’esecuzione di uno degli interventi di cui all’articolo 80 in una delle aree soggette ai vincoli indicati nel comma 2 medesimo o in assenza dei presupposti di cui all’articolo 80, comma 1.
4. Ferma rimanendo l’ipotesi prevista dal comma 2, qualora sia constatata dai competenti uffici comunali l’inosservanza delle norme, delle prescrizioni e delle modalità di cui al comma 1, il comune ordina l’immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all’adozione dei provvedimenti definitivi di cui agli articoli del presente capo, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione dei lavori.
5. Ove nei luoghi in cui siano realizzate le opere non sia esibito il corrispondente titolo abilitativo o la sua riproduzione in conformità a quanto previsto dall’articolo 6 del d.p.r. 445/2000, oppure non sia stato apposto il prescritto cartello, oppure in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, le autorità competenti ne danno immediata comunicazione all’autorità giudiziaria, alla provincia e al comune che verifica, entro trenta giorni, la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.
6. In caso d’inerzia protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo oppure protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 4, la provincia, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria.
7. Nei territori disciplinati dai piani dei parchi regionali soggetti al vincolo paesaggistico, tutte le funzioni di vigilanza attribuite al comune dal presente articolo sono svolte dall’ente parco; i proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie per le violazioni commesse nelle aree contigue sono riscossi dall’ente parco ed impiegati per opere ed interventi di tutela ambientale da definire d’intesa con i comuni interessati.”.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Modifiche all’articolo 47 della l.r. 1/2005
Articolo 2 - Modifiche all’articolo 58 della l.r. 1/2005
Articolo 3 - Modifiche all’articolo 61 della l.r. 1/2005
Articolo 4 - Inserimento del capo IV bis e della sezione I nel titolo V della l.r. 1/2005
Articolo 5 - Inserimento dell’articolo 74 bis nel capo IV bis, sezione I, della l.r. 1/2005
Articolo 6 - Inserimento dell’articolo 74 ter nella l.r. 1/2005
Articolo 7 - Inserimento dell’articolo 74 quater nella l.r. 1/2005
Articolo 8 - Inserimento dell’articolo 74 quinquies nella l.r. 1/2005
Articolo 9 - Inserimento dell’articolo 74 sexies nella l.r. 1/2005
Articolo 10 - Modifica partizione del capo IV della l.r. 1/2005
Articolo 11 - Modifiche all’articolo 76 della l.r. 1/2005
Articolo 12 - Modifiche all’articolo 77 della l.r. 1/2005
Articolo 13 - Modifiche all’articolo 78 della l.r. 1/2005
Articolo 14 - Sostituzione dell’articolo 79 della l.r. 1/2005
Articolo 15 - Modifiche all’articolo 80 della l.r. 1/2005
Articolo 16 - Sostituzione dell’articolo 81 della l.r. 1/2005
Articolo 17 - Sostituzione dell’articolo 82 della l.r. 1/2005
Articolo 18 - Sostituzione dell’articolo 83 della l.r. 1/2005
Articolo 19 - Inserimento dell’articolo 83 bis nella l.r. 1/2005
Articolo 20 - Inserimento dell’articolo 83 ter nella l.r. 1/2005
Articolo 21 - Sostituzione dell’articolo 84 della l.r. 1/2005
Articolo 22 - Inserimento dell’articolo 84 bis nella l.r. 1/2005
Articolo 23 - Modifiche all’articolo 102 della l.r. 1/2005
Articolo 24 - Modifiche all’articolo 117 della l.r. 1/2005
Articolo 25 - Modifiche all’articolo 119 della l.r. 1/2005
Articolo 26 - Modifiche all’articolo 120 della l.r. 1/2005
Articolo 27 - Modifiche all’articolo 124 della l.r. 1/2005
Articolo 28 - Sostituzione dell’articolo 126 della l.r. 1/2005
Articolo 29 - Modifiche all’articolo 127 della l.r. 1/2005
Articolo 30 - Sostituzione dell’articolo 129 della l.r. 1/2005
Articolo 31 - Modifiche all’articolo 131 della l.r. 1/2005
Articolo 32 - Modifiche all’articolo 132 della l.r. 1/200
Articolo 33 - Modifiche all’articolo 134 della l.r. 1/2005
Articolo 34 - Sostituzione dell’articolo 135 della l.r. 1/2005
Articolo 35 - Sostituzione dell’articolo 135 bis della l.r.1/2005
Articolo 36 - Modifiche all’articolo 136 della l.r. 1/2005
Articolo 37 - Sostituzione dell’articolo 137 della l.r. 1/2005
Articolo 38 - Sostituzione dell’articolo 139 della l.r. 1/2005
Articolo 39 - Sostituzione dell’articolo 140 della l.r. 1/2005
Articolo 40 - Sostituzione dell’articolo 141 della l.r. 1/2005
Articolo 41 - Sostituzione dell’articolo 142 della l.r. 1/2005
Articolo 42 - Modifiche all’articolo 147 della l.r. 1/2005
Articolo 43 - Inserimento dell’articolo 205 quinquies nella l.r. 1/2005
Articolo 44 - Modifiche all’articolo 5 della l.r. 47/1991
Articolo 45 - Modifiche all’articolo 9 della l.r. 47/1991
Articolo 46 - Sostituzione dell’articolo 1 della l.r. 24/2009
Articolo 47 - Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 24/2009
Articolo 48 - Modifiche all’articolo 4 della l.r. 24/2009
Articolo 49 - Modifiche all’articolo 5 della l.r. 24/2009
Articolo 50 - Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 24/2009
Articolo 51 - Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 24/2009
Articolo 52 - Modifiche all’articolo 8 della l.r. 24./2009
Articolo 53 - Modifiche all’articolo 2 della l.r. 5/2010