Legge Regionale Toscana 5/8/2011 n. 40
Articolo 22
Inserimento dellarticolo 84 bis nella l.r. 1/2005
CAPO I - Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)
Inserimento dell’articolo 84 bis nella l.r. 1/2005
1. Dopo l’articolo 84 della l.r. 1/2005 è inserito il seguente:
“Art. 84 bis
Poteri di vigilanza in caso di SCIA
1. Con riferimento agli interventi di cui all’articolo 79, comma 1, lettera a) e a quelli di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 79, comma 2, lettera d), il decorso del termine di cui all’articolo 84, comma 6, non preclude la potestà di controllo, anche a campione, del comune nell’ambito dell’attività di vigilanza di cui all’articolo 129.
2. Nei casi di SCIA relativa ad interventi di cui all’articolo 79, comma 1, lettere b), d), e) ed f) e di cui all’articolo 79, comma 2, lettere a), b),
c) ed e), decorso il termine di trenta giorni di cui all’articolo 84, comma 6, possono essere adottati provvedimenti inibitori e sanzionatori qualora ricorra uno dei seguenti casi:
a) in caso di falsità o mendacia delle asseverazioni, certificazioni, dichiarazioni sostitutive di certificazioni o degli atti di notorietà allegati alla SCIA medesima;
b) in caso di difformità dell’intervento dalle norme urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali, degli atti di governo del territorio o dei regolamenti edilizi;
c) qualora dall’esecuzione dell’intervento consegua pericolo di danno per il patrimonio storico-artistico, culturale e paesaggistico, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale.
3. L’adozione dei provvedimenti inibitori e sanzionatori di cui al comma 2, è subordinata al previo accertamento, da parte del comune, dell’impossibilità di tutelare l’interesse pubblico protetto mediante conformazione dell’intervento segnalato alla normativa vigente. In detta ipotesi, il comune individua le opere e le modalità esecutive necessarie per conformare agli strumenti o agli atti comunali adottati o approvati ed al vigente regolamento edilizio l’intervento segnalato e ne ordina all’interessato l’esecuzione entro un termine perentorio, comunque, non inferiore a trenta giorni.
4. In caso di inottemperanza all’ordine di cui al comma 3, il comune ordina la rimozione delle opere eseguite.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifiche allarticolo 47 della l.r. 1/2005Articolo 2 - Modifiche allarticolo 58 della l.r. 1/2005
Articolo 3 - Modifiche allarticolo 61 della l.r. 1/2005
Articolo 4 - Inserimento del capo IV bis e della sezione I nel titolo V della l.r. 1/2005
Articolo 5 - Inserimento dellarticolo 74 bis nel capo IV bis, sezione I, della l.r. 1/2005
Articolo 6 - Inserimento dellarticolo 74 ter nella l.r. 1/2005
Articolo 7 - Inserimento dellarticolo 74 quater nella l.r. 1/2005
Articolo 8 - Inserimento dellarticolo 74 quinquies nella l.r. 1/2005
Articolo 9 - Inserimento dellarticolo 74 sexies nella l.r. 1/2005
Articolo 10 - Modifica partizione del capo IV della l.r. 1/2005
Articolo 11 - Modifiche allarticolo 76 della l.r. 1/2005
Articolo 12 - Modifiche allarticolo 77 della l.r. 1/2005
Articolo 13 - Modifiche allarticolo 78 della l.r. 1/2005
Articolo 14 - Sostituzione dellarticolo 79 della l.r. 1/2005
Articolo 15 - Modifiche allarticolo 80 della l.r. 1/2005
Articolo 16 - Sostituzione dellarticolo 81 della l.r. 1/2005
Articolo 17 - Sostituzione dellarticolo 82 della l.r. 1/2005
Articolo 18 - Sostituzione dellarticolo 83 della l.r. 1/2005
Articolo 19 - Inserimento dellarticolo 83 bis nella l.r. 1/2005
Articolo 20 - Inserimento dellarticolo 83 ter nella l.r. 1/2005
Articolo 21 - Sostituzione dellarticolo 84 della l.r. 1/2005
Articolo 22 - Inserimento dellarticolo 84 bis nella l.r. 1/2005
Articolo 23 - Modifiche allarticolo 102 della l.r. 1/2005
Articolo 24 - Modifiche allarticolo 117 della l.r. 1/2005
Articolo 25 - Modifiche allarticolo 119 della l.r. 1/2005
Articolo 26 - Modifiche allarticolo 120 della l.r. 1/2005
Articolo 27 - Modifiche allarticolo 124 della l.r. 1/2005
Articolo 28 - Sostituzione dellarticolo 126 della l.r. 1/2005
Articolo 29 - Modifiche allarticolo 127 della l.r. 1/2005
Articolo 30 - Sostituzione dellarticolo 129 della l.r. 1/2005
Articolo 31 - Modifiche allarticolo 131 della l.r. 1/2005
Articolo 32 - Modifiche allarticolo 132 della l.r. 1/200
Articolo 33 - Modifiche allarticolo 134 della l.r. 1/2005
Articolo 34 - Sostituzione dellarticolo 135 della l.r. 1/2005
Articolo 35 - Sostituzione dellarticolo 135 bis della l.r.1/2005
Articolo 36 - Modifiche allarticolo 136 della l.r. 1/2005
Articolo 37 - Sostituzione dellarticolo 137 della l.r. 1/2005
Articolo 38 - Sostituzione dellarticolo 139 della l.r. 1/2005
Articolo 39 - Sostituzione dellarticolo 140 della l.r. 1/2005
Articolo 40 - Sostituzione dellarticolo 141 della l.r. 1/2005
Articolo 41 - Sostituzione dellarticolo 142 della l.r. 1/2005
Articolo 42 - Modifiche allarticolo 147 della l.r. 1/2005
Articolo 43 - Inserimento dellarticolo 205 quinquies nella l.r. 1/2005
Articolo 44 - Modifiche allarticolo 5 della l.r. 47/1991
Articolo 45 - Modifiche allarticolo 9 della l.r. 47/1991
Articolo 46 - Sostituzione dellarticolo 1 della l.r. 24/2009
Articolo 47 - Inserimento dellarticolo 3 bis nella l.r. 24/2009
Articolo 48 - Modifiche allarticolo 4 della l.r. 24/2009
Articolo 49 - Modifiche allarticolo 5 della l.r. 24/2009
Articolo 50 - Sostituzione dellarticolo 6 della l.r. 24/2009
Articolo 51 - Sostituzione dellarticolo 7 della l.r. 24/2009
Articolo 52 - Modifiche allarticolo 8 della l.r. 24./2009
Articolo 53 - Modifiche allarticolo 2 della l.r. 5/2010