Articolo Normativa

Legge Regionale Toscana 5/8/2011 n. 40

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), alla legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche), alla legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) e alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti).

Articolo 18

Sostituzione dell’articolo 83 della l.r. 1/2005

CAPO I - Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)

Sostituzione dell’articolo 83 della l.r. 1/2005

1. L’articolo 83 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 83
Procedure per il rilascio del permesso di costruire
1. La domanda di permesso di costruire è presentata dal proprietario o da chi ne abbia titolo.
2. Entro dieci giorni dalla presentazione della domanda di permesso di costruire è comunicato al richiedente o ad un suo delegato, il nominativo del responsabile del procedimento.
3. L’esame delle domande si svolge secondo l’ordine di presentazione, fatte salve quelle relative alle varianti in corso d’opera che comportano la sospensione dei relativi lavori e quelle relative alle opere di pubblico interesse indicate dai regolamenti edilizi.
4. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che assevera la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati oppure adottati, ai regolamenti edilizi vigenti e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nei casi di cui all’articolo 82, comma 4, alle norme relative all’efficienza energetica. Per le opere e gli interventi soggetti a SCIA ai sensi dell’articolo 79 non può essere presentata domanda per il permesso di costruire.
5. Nel caso in cui il responsabile del procedimento ritenga che l’asseverazione del progettista abilitato di cui al comma 4 non corrisponda al vero in ordine alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di conformità ivi specificati, ne dà notizia all’autorità giudiziaria ed informa, altresì, il competente ordine professionale.
6. I termini di cui ai commi 8 e 10, possono essere interrotti una sola volta entro trenta giorni dalla presentazione della domanda esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell’amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine inizia nuovamente a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
7. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 6, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L’interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi trenta giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 6.
8. Nel caso in cui all’istanza di permesso di costruire siano stati allegati tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, necessari per l’esecuzione dei lavori, entro i sessanta giorni successivi alla presentazione della domanda o della documentazione integrativa di cui al comma 6, il responsabile del procedimento cura l’istruttoria, acquisisce tutti i necessari pareri di competenza comunale, redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto, accompagnata dalla propria valutazione di conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e alle norme di riferimento vigenti e di conseguenza formula una motivata proposta all’autorità preposta all’emanazione del provvedimento conclusivo.
9. Qualora nel termine di cui al comma 8 non siano rilasciati i prescritti pareri di competenza comunale, il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta di cui al medesimo comma 8.
10. Nel caso in cui all’istanza di permesso di costruire non siano stati allegati tutti gli atti di assenso comunque denominati di altre amministrazioni, necessari per l’esecuzione dei lavori, il responsabile del procedimento, fermi restando gli adempimenti previsti dai commi 8 e 9, acquisisce gli atti di assenso medesimi entro sessanta giorni dalla presentazione della istanza, oppure indice a tal fine una conferenza dei servizi, ai sensi della normativa vigente, per acquisire tali atti di assenso, nei tempi e con le modalità ivi disciplinate.
11. Il provvedimento finale, da comunicare all’interessato, è adottato dal comune entro trenta giorni dalla proposta di cui al comma 8, o dal ricevimento degli atti di assenso in base a quanto disposto dal comma 10 o dall’esito della conferenza dei servizi di cui al medesimo comma 10. Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il comune abbia comunicato all’istante i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.
12. I termini di cui ai commi 8 e 10, sono raddoppiati per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento da comunicarsi immediatamente all’interessato.
13. Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il comune non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 14 e 15.
14. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad uno o più vincoli la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di cui al comma 11 decorre dal rilascio dei relativi atti di assenso. Ove tali atti non siano favorevoli, decorso il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
15. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad uno o più vincoli la cui tutela non compete all’amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia prodotto dall’interessato, il responsabile del procedimento acquisisce i relativi atti di assenso oppure indice a tal fine la conferenza di servizi di cui al comma 10. Il termine di cui al comma 11 decorre dall’esito della conferenza. Ove tali atti non siano favorevoli, decorso il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.”.
             

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Modifiche all’articolo 47 della l.r. 1/2005
Articolo 2 - Modifiche all’articolo 58 della l.r. 1/2005
Articolo 3 - Modifiche all’articolo 61 della l.r. 1/2005
Articolo 4 - Inserimento del capo IV bis e della sezione I nel titolo V della l.r. 1/2005
Articolo 5 - Inserimento dell’articolo 74 bis nel capo IV bis, sezione I, della l.r. 1/2005
Articolo 6 - Inserimento dell’articolo 74 ter nella l.r. 1/2005
Articolo 7 - Inserimento dell’articolo 74 quater nella l.r. 1/2005
Articolo 8 - Inserimento dell’articolo 74 quinquies nella l.r. 1/2005
Articolo 9 - Inserimento dell’articolo 74 sexies nella l.r. 1/2005
Articolo 10 - Modifica partizione del capo IV della l.r. 1/2005
Articolo 11 - Modifiche all’articolo 76 della l.r. 1/2005
Articolo 12 - Modifiche all’articolo 77 della l.r. 1/2005
Articolo 13 - Modifiche all’articolo 78 della l.r. 1/2005
Articolo 14 - Sostituzione dell’articolo 79 della l.r. 1/2005
Articolo 15 - Modifiche all’articolo 80 della l.r. 1/2005
Articolo 16 - Sostituzione dell’articolo 81 della l.r. 1/2005
Articolo 17 - Sostituzione dell’articolo 82 della l.r. 1/2005
Articolo 18 - Sostituzione dell’articolo 83 della l.r. 1/2005
Articolo 19 - Inserimento dell’articolo 83 bis nella l.r. 1/2005
Articolo 20 - Inserimento dell’articolo 83 ter nella l.r. 1/2005
Articolo 21 - Sostituzione dell’articolo 84 della l.r. 1/2005
Articolo 22 - Inserimento dell’articolo 84 bis nella l.r. 1/2005
Articolo 23 - Modifiche all’articolo 102 della l.r. 1/2005
Articolo 24 - Modifiche all’articolo 117 della l.r. 1/2005
Articolo 25 - Modifiche all’articolo 119 della l.r. 1/2005
Articolo 26 - Modifiche all’articolo 120 della l.r. 1/2005
Articolo 27 - Modifiche all’articolo 124 della l.r. 1/2005
Articolo 28 - Sostituzione dell’articolo 126 della l.r. 1/2005
Articolo 29 - Modifiche all’articolo 127 della l.r. 1/2005
Articolo 30 - Sostituzione dell’articolo 129 della l.r. 1/2005
Articolo 31 - Modifiche all’articolo 131 della l.r. 1/2005
Articolo 32 - Modifiche all’articolo 132 della l.r. 1/200
Articolo 33 - Modifiche all’articolo 134 della l.r. 1/2005
Articolo 34 - Sostituzione dell’articolo 135 della l.r. 1/2005
Articolo 35 - Sostituzione dell’articolo 135 bis della l.r.1/2005
Articolo 36 - Modifiche all’articolo 136 della l.r. 1/2005
Articolo 37 - Sostituzione dell’articolo 137 della l.r. 1/2005
Articolo 38 - Sostituzione dell’articolo 139 della l.r. 1/2005
Articolo 39 - Sostituzione dell’articolo 140 della l.r. 1/2005
Articolo 40 - Sostituzione dell’articolo 141 della l.r. 1/2005
Articolo 41 - Sostituzione dell’articolo 142 della l.r. 1/2005
Articolo 42 - Modifiche all’articolo 147 della l.r. 1/2005
Articolo 43 - Inserimento dell’articolo 205 quinquies nella l.r. 1/2005
Articolo 44 - Modifiche all’articolo 5 della l.r. 47/1991
Articolo 45 - Modifiche all’articolo 9 della l.r. 47/1991
Articolo 46 - Sostituzione dell’articolo 1 della l.r. 24/2009
Articolo 47 - Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 24/2009
Articolo 48 - Modifiche all’articolo 4 della l.r. 24/2009
Articolo 49 - Modifiche all’articolo 5 della l.r. 24/2009
Articolo 50 - Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 24/2009
Articolo 51 - Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 24/2009
Articolo 52 - Modifiche all’articolo 8 della l.r. 24./2009
Articolo 53 - Modifiche all’articolo 2 della l.r. 5/2010