Articolo Normativa

Decreto legislativo 18/4/2016 n. 50

Codice dei contratti pubblici

Articolo 52

Regole applicabili alle comunicazioni

Regole applicabili alle comunicazioni.

1. Nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente codice sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal presente comma e dai commi da 2 a 9, nonché dal codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TIC generalmente in uso e non limitano l’accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione. In deroga al primo e secondo periodo, le stazioni appaltanti non sono obbligate a richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione dell’offerta esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
a) a causa della natura specialistica dell’appalto, l’uso di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non sono in genere disponibili o non sono gestiti dai programmi comunemente disponibili;
b) i programmi in grado di gestire i formati di file, adatti a descrivere l’offerta, utilizzano formati che non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili ovvero sono protetti da licenza di proprietà esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte della stazione appaltante;
c) l’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti;
d) i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici;
e) l’uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter essere adeguatamente garantito mediante l’uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono generalmente a disposizione degli operatori economici o che possono essere messi loro a disposizione mediante modalità alternative di accesso ai sensi del comma 6.   
2. Nei casi in cui non sono utilizzati mezzi di comunicazione elettronici ai sensi del terzo periodo del comma 1, la comunicazione avviene per posta o altro idoneo supporto ovvero mediante una loro combinazione.
3. Le stazioni appaltanti indicano nella relazione unica i motivi per cui l’uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è stato ritenuto necessario in applicazione del comma 1, terzo periodo.
4. In deroga ai commi da 1 a 3, la comunicazione orale può essere utilizzata in relazione a comunicazioni diverse da quelle relative agli elementi essenziali della procedura di appalto, purché il contenuto della comunicazione orale sia sufficientemente documentato. A tal fine, gli elementi essenziali della procedura di appalto includono i documenti di gara, le richieste di partecipazione, le conferme di interesse e le offerte. In particolare, le comunicazioni orali con offerenti che potrebbero incidere significativamente sul contenuto e la valutazione delle offerte sono documentate in misura sufficiente e con mezzi adeguati.
5. In tutte le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono che l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione (1).
6. Le stazioni appaltanti possono, se necessario, richiedere l’uso di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili, ma, in tale caso, offrono modalità alternative di accesso. Sono adeguate modalità alternative di accesso quelle che:
a) offrono gratuitamente un accesso completo, illimitato e diretto per via elettronica a tali strumenti e dispositivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso, conformemente all’allegato V o dalla data di invio dell’invito a confermare interesse. Il testo dell’avviso o dell’invito a confermare interesse indica l’indirizzo internet presso il quale tali strumenti e dispositivi sono accessibili;
b) assicurano che gli offerenti, che non hanno accesso agli strumenti e ai dispositivi in questione o non hanno la possibilità di ottenerli entro i termini pertinenti, a condizione che la responsabilità del mancato accesso non sia attribuibile all’offerente interessato, possano accedere alla procedura di appalto utilizzando credenziali temporanee elettroniche per un’autenticazione provvisoria fornite gratuitamente on line;
c) offrono un canale alternativo per la presentazione elettronica delle offerte.
7. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni che i predetti soggetti rendono disponibili durante tutta la procedura di appalto.
8. Oltre ai requisiti di cui all’allegato XI, agli strumenti e ai dispositivi di trasmissione e di ricezione elettronica delle offerte e di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano le seguenti regole:
a) le stazioni appaltanti mettono a disposizione dei soggetti interessati le informazioni sulle specifiche per la presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, compresa la cifratura e la datazione;
b) le stazioni appaltanti specificano il livello di sicurezza richiesto per i mezzi di comunicazione elettronici da utilizzare per le varie fasi della procedura d’aggiudicazione degli appalti. Il livello è proporzionato ai rischi connessi;
c) qualora ritengano che il livello dei rischi, valutato ai sensi della lettera b), sia tale che sono necessarie firme elettroniche avanzate, come definite nel codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le stazioni appaltanti accettano le firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato, considerando se tali certificati siano forniti da un prestatore di servizi di certificazione presente in un elenco di fiducia di cui alla decisione della Commissione 2009/767/CE, create con o senza dispositivo per la creazione di una firma sicura alle seguenti condizioni:
1) le stazioni appaltanti stabiliscono il formato della firma elettronica avanzata sulla base dei formati stabiliti nelle regole tecniche adottate in attuazione del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e attuano le misure necessarie per poterli elaborare; qualora sia utilizzato un diverso formato di firma elettronica, la firma elettronica o il supporto del documento elettronico contiene informazioni sulle possibilità di convalida esistenti. Le possibilità di convalida consentono alla stazione appaltante di convalidare on line, gratuitamente e in modo comprensibile per i non madrelingua, le firme elettroniche ricevute come firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato. Le stazioni appaltanti, tramite il coordinamento della Cabina di regia, comunicano le informazioni relative al fornitore di servizi di convalida alla Commissione europea che le pubblica su internet;
2) in caso di offerte firmate con il sostegno di un certificato qualificato in un elenco di fiducia, le stazioni appaltanti non applicano ulteriori requisiti che potrebbero ostacolare l’uso di tali firme da parte degli offerenti.
9. Riguardo ai documenti utilizzati nel contesto di una procedura di appalto che sono firmati dall’autorità competente o da un altro ente responsabile del rilascio, l’autorità o l’ente competente di rilascio può stabilire il formato della firma elettronica avanzata in conformità ai requisiti previsti dalle regole tecniche adottate in attuazione del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Essi si dotano delle misure necessarie per trattare tecnicamente tale formato includendo le informazioni necessarie ai fini del trattamento della firma nei documenti in questione. Tali documenti contengono nella firma elettronica o nel supporto del documento elettronico possibilità di convalida esistenti che consentono di convalidare le firme elettroniche ricevute on line, gratuitamente e in modo comprensibile per i non madre lingua.
10. Per le concessioni, fatti salvi i casi in cui l’uso dei mezzi elettronici è obbligatorio ai sensi del presente codice, le stazioni appaltanti possono scegliere uno o più dei seguenti mezzi di comunicazione per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni:
a) mezzi elettronici;
b) posta;
c) comunicazione orale, anche telefonica, per comunicazioni diverse da quelle aventi ad oggetto gli elementi essenziali di una procedura di aggiudicazione di una concessione e purché il contenuto della comunicazione orale sia sufficientemente documentato su un supporto durevole;
d) la consegna a mano comprovata da un avviso di ricevimento.
11. Nei casi di cui al comma 10, il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile e non discriminatorio e non deve limitare l’accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione della concessione. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere interoperabili con i prodotti della tecnologia dell’informazione e della comunicazione comunemente in uso.
12. Alle concessioni si applicano i commi 5 e 7 (2).

_______________
(1) Comma così modificato dall’art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
(2) Comma così modificato dall’art. 34, comma 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione
Articolo 1 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
Articolo 2 - Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome
Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi
Articolo 5 - Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico
Articolo 6 - Appalti nei settori speciali e concessioni aggiudicati ad una joint- venture o ad un ente aggiudicatore facente parte di una joint venture
Articolo 7 - Appalti e concessioni aggiudicati ad un'impresa collegata
Articolo 8 - Esclusione di attivita' direttamente esposte alla concorrenza
Articolo 9 - Contratti di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo
Articolo 10 - Contratti nel settore dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali
Articolo 11 - Appalti aggiudicati da particolari enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia
Articolo 12 - Esclusioni specifiche per le concessioni nel settore idrico
Articolo 13 - Appalti nei settori speciali aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi
Articolo 14 - Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un'attivita' interessata o per l'esercizio di un'attivita' in un Paese terzo
Articolo 15 - Esclusioni nel settore delle comunicazioni elettroniche
Articolo 16 - Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali
Articolo 17 - Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi
Articolo 17 bis - Altri appalti esclusi
Articolo 18 - Esclusioni specifiche per contratti di concessioni
Articolo 19 - Contratti di sponsorizzazione
Articolo 20 - Opera pubblica realizzata a spese del privato
Articolo 21 - Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici
Articolo 22 - Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico
Articolo 23 - Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonche' per i servizi
Articolo 24 - Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici
Articolo 25 - Verifica preventiva dell'interesse archeologico
Articolo 26 - Verifica preventiva della progettazione
Articolo 27 - Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori
Articolo 28 - Contratti misti di appalto
Articolo 29 - Principi in materia di trasparenza
Articolo 30 - Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni
Articolo 31 - Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni
Articolo 32 - Fasi delle procedure di affidamento
Articolo 33 - Controlli sugli atti delle procedure di affidamento
Articolo 34 - Criteri di sostenibilita' energetica e ambientale
Articolo 35 - Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti
Articolo 36 - Contratti sotto soglia
Articolo 37 - Aggregazioni e centralizzazione delle committenze
Articolo 38 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza
Articolo 39 - Attivita' di committenza ausiliarie
Articolo 40 - Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione
Articolo 41 - Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza
Articolo 42 - Conflitto di interesse
Articolo 43 - Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori di Stati membri diversi
Articolo 44 - Digitalizzazione delle procedure
Articolo 45 - Operatori economici
Articolo 46 - Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria
Articolo 47 - Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare
Articolo 48 - Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici
Articolo 49 - Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali
Articolo 50 - Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi
Articolo 51 - Suddivisione in lotti
Articolo 52 - Regole applicabili alle comunicazioni
Articolo 53 - Accesso agli atti e riservatezza
Articolo 54 - Accordi quadro
Articolo 55 - Sistemi dinamici di acquisizione
Articolo 56 - Aste elettroniche
Articolo 57 - Cataloghi elettronici
Articolo 58 - Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione
Articolo 59 - Scelta delle procedure e oggetto del contratto
Articolo 60 - Procedura aperta
Articolo 61 - Procedura ristretta
Articolo 62 - Procedura competitiva con negoziazione
Articolo 63 - Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
Articolo 64 - Dialogo competitivo
Articolo 65 - Partenariato per l'innovazione
Articolo 66 - Consultazioni preliminari di mercato
Articolo 67 - Partecipazione precedente di candidati o offerenti
Articolo 68 - Specifiche tecniche
Articolo 69 - Etichettature
Articolo 70 - Avvisi di preinformazione
Articolo 71 - Bandi di gara
Articolo 72 - Redazione e modalita' di pubblicazione dei bandi e degli avvisi
Articolo 73 - Pubblicazione a livello nazionale
Articolo 74 - Disponibilita' elettronica dei documenti di gara
Articolo 75 - Inviti ai candidati
Articolo 76 - Informazione dei candidati e degli offerenti
Articolo 77 - Commissione giudicatrice
Articolo 78 - Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici
Articolo 79 - Fissazione di termini
Articolo 80 - Motivi di esclusione
Articolo 81 - Documentazione di gara
Articolo 82 - Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova
Articolo 83 - Criteri di selezione e soccorso istruttorio
Articolo 84 - Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici
Articolo 85 - Documento di gara unico europeo
Articolo 86 - Mezzi di prova
Articolo 87 - Certificazione delle qualita’
Articolo 88 - Registro on line dei certificati (e-Certis
Articolo 89 - Avvalimento
Articolo 90 - Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni
Articolo 91 - Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare
Articolo 92 - Riduzione del numero di offerte e soluzioni
Articolo 93 - Garanzie per la partecipazione alla procedura
Articolo 94 - Principi generali in materia di selezione
Articolo 95 - Criteri di aggiudicazione dell'appalto
Articolo 96 - Costi del ciclo di vita
Articolo 97 - Offerte anormalmente basse
Articolo 98 - Avvisi relativi agli appalti aggiudicati
Articolo 99 - Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti
Articolo 100 - Requisiti per l'esecuzione dell'appalto
Articolo 101 - Soggetti delle stazioni appaltanti
Articolo 102 - Collaudo e verifica di conformità
Articolo 103 - Garanzie definitive
Articolo 104 - Garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore
Articolo 105 - Subappalto
Articolo 106 - Modifica di contratti durante il periodo di efficacia
Articolo 107 - Sospensione
Articolo 108 - Risoluzione
Articolo 109 - Recesso
Articolo 110 - Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione
Articolo 111 - Controllo tecnico, contabile e amministrativo
Articolo 112 - Appalti e concessioni riservati
Articolo 113 - Incentivi per funzioni tecniche
Articolo 113 bis - Termini di pagamento. Clausole penali
Articolo 114 - Norme applicabili e ambito soggettivo
Articolo 115 - Gas ed energia termica
Articolo 116 - Elettricita'
Articolo 117 - Acqua
Articolo 118 - Servizi di trasporto
Articolo 119 - Porti e aeroporti
Articolo 120 - Servizi postali
Articolo 121 - Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi
Articolo 122 - Norme applicabili
Articolo 123 - Scelta delle procedure
Articolo 124 - Procedura negoziata con previa indizione di gara
Articolo 125 - Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara
Articolo 126 - Comunicazione delle specifiche tecniche
Articolo 127 - Pubblicita' e avviso periodico indicativo
Articolo 128 - Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione
Articolo 129 - Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati
Articolo 130 - Redazione e modalita' di pubblicazione dei bandi e degli avvisi
Articolo 131 - Inviti ai candidati
Articolo 132 - Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti
Articolo 133 - Principi generali per la selezione dei partecipanti
Articolo 134 - Sistemi di qualificazione
Articolo 135 - Criteri di selezione qualitativa e avvalimento
Articolo 136 - Applicabilita' dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione dei settori ordinari ai sistemi di qualificazione
Articolo 137 - Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi
Articolo 138 - Relazioni con Paesi terzi in materia di lavori, servizi e forniture
Articolo 139 - Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti
Articolo 140 - Norme applicabili ai servizi sociali dei settori speciali
Articolo 141 - Norme applicabili ai concorsi di progettazione e di idee nei settori speciali
Articolo 142 - Pubblicazione degli avvisi e dei bandi
Articolo 143 - Appalti riservati per determinati servizi
Articolo 144 - Servizi di ristorazione
Articolo 145 - Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali
Articolo 146 - Qualificazione
Articolo 147 - Livelli e contenuti della progettazione
Articolo 148 - Affidamento dei contratti
Articolo 149 - Varianti
Articolo 150 - Collaudo
Articolo 151 - Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato
Articolo 152 - Ambito di applicazione
Articolo 153 - Bandi e avvisi
Articolo 154 - Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti
Articolo 155 - Commissione giudicatrice per i concorsi di progettazione
Articolo 156 - Concorso di idee
Articolo 157 - Altri incarichi di progettazione e connessi
Articolo 158 - Servizi di ricerca e sviluppo
Articolo 159 - Difesa e sicurezza
Articolo 160 - Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza
Articolo 161 - Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali
Articolo 162 - Contratti secretati
Articolo 163 - Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile
Articolo 164 - Oggetto e ambito di applicazione
Articolo 165 - Rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni
Articolo 166 - Principio di libera amministrazione delle autorita' pubbliche
Articolo 167 - Metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni
Articolo 168 - Durata delle concessioni
Articolo 169 - Contratti misti di concessioni
Articolo 170 - Requisiti tecnici e funzionali
Articolo 171 - Garanzie procedurali nei criteri di aggiudicazione
Articolo 172 - Selezione e valutazione qualitativa dei candidati
Articolo 173 - Termini, principi e criteri di aggiudicazione
Articolo 174 - Subappalto
Articolo 175 - Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia
Articolo 176 - Cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro
Articolo 177 - Affidamenti dei concessionari
Articolo 178 - Norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime transitorio
Articolo 179 - Disciplina comune applicabile
Articolo 180 - Partenariato pubblico privato
Articolo 181 - Procedure di affidamento
Articolo 182 - Finanziamento del progetto
Articolo 183 - Finanza di progetto
Articolo 184 - Societa' di progetto
Articolo 185 - Emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle societa' di progetto
Articolo 186 - Privilegio sui crediti
Articolo 187 - Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilita'
Articolo 188 - Contratto di disponibilita'
Articolo 189 - Interventi di sussidiarieta' orizzontale
Articolo 190 - Baratto amministrativo
Articolo 191 - Cessione di immobili in cambio di opere
Articolo 192 - Regime speciale degli affidamenti in house
Articolo 193 - Societa' pubblica di progetto
Articolo 194 - Affidamento a contraente generale
Articolo 195 - Procedure di aggiudicazione del contraente generale
Articolo 196 - Controlli sull'esecuzione e collaudo
Articolo 197 - Sistema di qualificazione del contraente generale
Articolo 198 - Norme di partecipazione alla gara del contraente generale
Articolo 199 - Gestione del sistema di qualificazione del contraente generale
Articolo 200 - Disposizioni generali
Articolo 201 - Strumenti di pianificazione e programmazione
Articolo 202 - Finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture prioritarie
Articolo 203 - Monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari
Articolo 204 - Ricorsi giurisdizionali
Articolo 205 - Accordo bonario per i lavori
Articolo 206 - Accordo bonario per i servizi e le forniture
Articolo 207 - Collegio consultivo tecnico
Articolo 208 - Transazione
Articolo 209 - Arbitrato
Articolo 210 - Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari
Articolo 211 - Pareri di precontenzioso dell'ANAC
Articolo 212 - Indirizzo e coordinamento
Articolo 213 - Autorita' Nazionale Anticorruzione
Articolo 214 - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione
Articolo 215 - Consiglio superiore dei lavori pubblici
Articolo 216 - Disposizioni transitorie e di coordinamento
Articolo 217 - Abrogazioni
Articolo 218 - Aggiornamenti
Articolo 219 - Clausola di invarianza finanziaria
Articolo 220 - Entrata in vigore
Allegato 1 -
Allegato 2 -
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Allegato 4 -
Allegato 5 -
Allegato 6 -
Allegato 7 -
Allegato 8 -
Allegato 9 -
Allegato 10 -
Allegato 11 -
Allegato 12 -
Allegato 13 -
Allegato 14 -
Allegato 15 -
Allegato 16 -
Allegato 17 -
Allegato 18 -
Allegato 19 -
Allegato 20 -
Allegato 21 -
Allegato 22 -
Allegato 23 -
Allegato 24 -
Allegato 25 -