Articolo Normativa

Decreto legislativo 18/4/2016 n. 50

Codice dei contratti pubblici

Articolo 213

Autorita' Nazionale Anticorruzione

Autorità Nazionale Anticorruzione.

1. La vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l’attività di regolazione degli stessi, sono attribuiti, nei limiti di quanto stabilito dal presente codice, all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che agisce anche al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione.
2. L’ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche. Trasmette alle Camere, immediatamente dopo la loro adozione, gli atti di regolazione e gli altri atti di cui al precedente periodo ritenuti maggiormente rilevanti in termini di impatto, per numero di operatori potenzialmente coinvolti, riconducibilità a fattispecie criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti. Resta ferma l’impugnabilità delle decisioni e degli atti assunti dall’ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa. L’ANAC, per l’emanazione delle linee guida, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di analisi e di verifica dell’impatto della regolazione, di consolidamento delle linee guida in testi unici integrati, organici e omogenei per materia, di adeguata pubblicità, anche sulla Gazzetta Ufficiale, in modo che siano rispettati la qualità della regolazione e il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla legge n. 11 del 2016 e dal presente codice.
3. Nell’ambito dei poteri ad essa attribuiti, l’Autorità:
a) vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera f-bis), della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché sui contratti esclusi dall’ambito di applicazione del codice;
b) vigila affinché sia garantita l’economicità dell’esecuzione dei contratti pubblici e accerta che dalla stessa non derivi pregiudizio per il pubblico erario;
c) segnala al Governo e al Parlamento, con apposito atto, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa di settore;
d) formula al Governo proposte in ordine a modifiche occorrenti in relazione alla normativa vigente di settore;
e) predispone e invia al Governo e al Parlamento la relazione prevista dall’articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dall’articolo 19, comma 5-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, annuale sull’attività svolta evidenziando le disfunzioni riscontrate nell’esercizio delle proprie funzioni (1);
f) vigila sul sistema di qualificazione degli esecutori dei contratti pubblici di lavori ed esercita i correlati poteri sanzionatori;
g) vigila sul divieto di affidamento dei contratti attraverso procedure diverse rispetto a quelle ordinarie ed opera un controllo sulla corretta applicazione della specifica disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile di cui all’articolo 163 del presente codice;
h) per affidamenti di particolare interesse, svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell’attività di gestione dell’intera procedura di gara;
h-bis) al fine di favorire l’economicità dei contratti pubblici e la trasparenza delle condizioni di acquisto, provvede con apposite linee guida, fatte salve le normative di settore, all’elaborazione dei costi standard dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi, avvalendosi a tal fine, sulla base di apposite convenzioni, del supporto dell’ISTAT e degli altri enti del Sistema statistico nazionale, alle condizioni di maggiore efficienza, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, avvalendosi eventualmente anche delle informazioni contenute nelle banche dati esistenti presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici (2).
4. L’Autorità gestisce il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.
5. Nell’ambito dello svolgimento della propria attività, l’Autorità può disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi eventualmente della collaborazione di altri organi dello Stato nonché dell’ausilio del Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi.
6. Qualora accerti l’esistenza di irregolarità, l’Autorità trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, alle competenti Procure della Repubblica. Qualora accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla Procura generale della Corte dei conti.
7. L’Autorità collabora con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per la rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine dell’attribuzione del “Rating di legalità” delle imprese di cui all’articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il rating di legalità concorre anche alla determinazione del rating di impresa di cui all’articolo 83, comma 10.
8. Per le finalità di cui al comma 2, l’Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive. Con proprio provvedimento, l’Autorità individua le modalità e i tempi entro i quali i titolari di suddette banche dati, previa stipula di protocolli di interoperabilità, garantiscono la confluenza dei dati medesimi nell’unica Banca dati accreditata, di cui la medesima autorità è titolare in via esclusiva. Per le opere pubbliche, l’Autorità, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Presidenza del Consiglio dei ministri e le regioni e le province autonome quali gestori dei sistemi informatizzati di cui al comma 4 dell’articolo 29 concordano le modalità di rilevazione e interscambio delle informazioni nell’ambito della banca dati nazionale dei contratti pubblici, della banca dati di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, della banca dati di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e della banca dati di cui all’articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al fine di assicurare, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del presente codice, il rispetto del principio di unicità dell’invio delle informazioni e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, l’efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere e la tracciabilità dei relativi flussi finanziari o il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza preventiva. Ferma restando l’autonomia della banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81, l’Autorità e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concordano le modalità di interscambio delle informazioni per garantire la funzione di prevenzione dalla corruzione e di tutela della legalità dell’Autorità e nel contempo evitare sovrapposizione di competenze e ottimizzare l’utilizzo dei dati nell’interesse della fruizione degli stessi da parte degli operatori economici e delle stazioni appaltanti (3).
9. Per la gestione della Banca dati di cui al comma 8, l’Autorità si avvale dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. L’Osservatorio opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con i relativi sistemi in uso presso le sezioni regionali e presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. L’Autorità stabilisce le modalità di funzionamento dell’Osservatorio nonché le informazioni obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all’Osservatorio. Nei confronti del soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire informazioni richieste ovvero fornisce informazioni non veritiere, l’Autorità può irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 13. La sezione centrale dell’Osservatorio si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio per l’acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali, sulla base di appositi accordi con le regioni. La sezione centrale dell’Osservatorio provvede a monitorare l’applicazione dei criteri ambientali minimi di cui al decreto di cui all’articolo 34 comma 1 e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano d’azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (4).
10. L’Autorità gestisce il Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l’Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall’articolo 80. L’Autorità stabilisce le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all’articolo 80, comma 5, lettera c), dell’attribuzione del rating di impresa di cui all’articolo 83, comma 10, o del conseguimento dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 84. L’Autorità assicura, altresì, il collegamento del casellario con la banca dati di cui all’articolo 81 (5).
11. Presso l’Autorità opera la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture di cui all’articolo 210.
12. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266.
13. Nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, l’Autorità ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dalla stessa e nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell’ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000. Nei confronti dei soggetti che a fronte della richiesta di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell’Autorità forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri e nei confronti degli operatori economici che forniscono alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione, dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione, fatta salva l’eventuale sanzione penale, l’Autorità ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro 500 e il limite massimo di euro 50.000. Con propri atti l’Autorità disciplina i procedimenti sanzionatori di sua competenza (6).
14. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni di cui all’articolo 211 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per essere destinate, con decreto dello stesso Ministro, alla premialità delle stazioni appaltanti, secondo i criteri individuati dall’ANAC ai sensi dell’articolo 38. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
15. L’Autorità gestisce e aggiorna l’Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all’articolo 78 nonché l’elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house ai sensi dell’articolo 192.
16. È istituito, presso l’Autorità, nell’ambito dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti l’elenco dei soggetti aggregatori.
17. Al fine di garantire la consultazione immediata e suddivisa per materia degli strumenti di regolazione flessibile adottati dall’ANAC comunque denominati, l’ANAC pubblica i suddetti provvedimenti con modalità tali da rendere immediatamente accessibile alle stazioni appaltanti e agli operatori economici la disciplina applicabile a ciascun procedimento.
17-bis. L’ANAC indica negli strumenti di regolazione flessibile, di cui al comma 2, e negli ulteriori atti previsti dal presente codice, la data in cui gli stessi acquistano efficacia, che di regola coincide con il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e che, in casi di particolare urgenza, non può comunque essere anteriore al giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Gli atti stessi si applicano alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi, con cui si indice la procedura di scelta del contraente, siano pubblicati successivamente alla data di decorrenza di efficacia indicata dall’ANAC ai sensi del primo periodo; in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi si applicano alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di decorrenza di efficacia, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte (7).

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(1) Lettera così modificata dall’art. 125, comma 1, lett. a), n. 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
(2) Lettera aggiunta dall’art. 125, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
(3) Comma così modificato dall’art. 125, comma 1, lett. b), nn. 1 e 2, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
(4) Comma così modificato dall’art. 125, comma 1, lett. c), nn. 1, 2 e 3, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
(5) Comma così modificato dall’art. 125, comma 1, lett. d), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
(6) Comma così modificato dall’art. 125, comma 1, lett. e), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
(7) Comma aggiunto dall’art. 125, comma 1, lett. f), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione
Articolo 1 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
Articolo 2 - Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome
Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi
Articolo 5 - Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico
Articolo 6 - Appalti nei settori speciali e concessioni aggiudicati ad una joint- venture o ad un ente aggiudicatore facente parte di una joint venture
Articolo 7 - Appalti e concessioni aggiudicati ad un'impresa collegata
Articolo 8 - Esclusione di attivita' direttamente esposte alla concorrenza
Articolo 9 - Contratti di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo
Articolo 10 - Contratti nel settore dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali
Articolo 11 - Appalti aggiudicati da particolari enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia
Articolo 12 - Esclusioni specifiche per le concessioni nel settore idrico
Articolo 13 - Appalti nei settori speciali aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi
Articolo 14 - Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un'attivita' interessata o per l'esercizio di un'attivita' in un Paese terzo
Articolo 15 - Esclusioni nel settore delle comunicazioni elettroniche
Articolo 16 - Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali
Articolo 17 - Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi
Articolo 17 bis - Altri appalti esclusi
Articolo 18 - Esclusioni specifiche per contratti di concessioni
Articolo 19 - Contratti di sponsorizzazione
Articolo 20 - Opera pubblica realizzata a spese del privato
Articolo 21 - Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici
Articolo 22 - Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico
Articolo 23 - Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonche' per i servizi
Articolo 24 - Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici
Articolo 25 - Verifica preventiva dell'interesse archeologico
Articolo 26 - Verifica preventiva della progettazione
Articolo 27 - Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori
Articolo 28 - Contratti misti di appalto
Articolo 29 - Principi in materia di trasparenza
Articolo 30 - Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni
Articolo 31 - Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni
Articolo 32 - Fasi delle procedure di affidamento
Articolo 33 - Controlli sugli atti delle procedure di affidamento
Articolo 34 - Criteri di sostenibilita' energetica e ambientale
Articolo 35 - Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti
Articolo 36 - Contratti sotto soglia
Articolo 37 - Aggregazioni e centralizzazione delle committenze
Articolo 38 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza
Articolo 39 - Attivita' di committenza ausiliarie
Articolo 40 - Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione
Articolo 41 - Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza
Articolo 42 - Conflitto di interesse
Articolo 43 - Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori di Stati membri diversi
Articolo 44 - Digitalizzazione delle procedure
Articolo 45 - Operatori economici
Articolo 46 - Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria
Articolo 47 - Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare
Articolo 48 - Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici
Articolo 49 - Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali
Articolo 50 - Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi
Articolo 51 - Suddivisione in lotti
Articolo 52 - Regole applicabili alle comunicazioni
Articolo 53 - Accesso agli atti e riservatezza
Articolo 54 - Accordi quadro
Articolo 55 - Sistemi dinamici di acquisizione
Articolo 56 - Aste elettroniche
Articolo 57 - Cataloghi elettronici
Articolo 58 - Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione
Articolo 59 - Scelta delle procedure e oggetto del contratto
Articolo 60 - Procedura aperta
Articolo 61 - Procedura ristretta
Articolo 62 - Procedura competitiva con negoziazione
Articolo 63 - Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
Articolo 64 - Dialogo competitivo
Articolo 65 - Partenariato per l'innovazione
Articolo 66 - Consultazioni preliminari di mercato
Articolo 67 - Partecipazione precedente di candidati o offerenti
Articolo 68 - Specifiche tecniche
Articolo 69 - Etichettature
Articolo 70 - Avvisi di preinformazione
Articolo 71 - Bandi di gara
Articolo 72 - Redazione e modalita' di pubblicazione dei bandi e degli avvisi
Articolo 73 - Pubblicazione a livello nazionale
Articolo 74 - Disponibilita' elettronica dei documenti di gara
Articolo 75 - Inviti ai candidati
Articolo 76 - Informazione dei candidati e degli offerenti
Articolo 77 - Commissione giudicatrice
Articolo 78 - Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici
Articolo 79 - Fissazione di termini
Articolo 80 - Motivi di esclusione
Articolo 81 - Documentazione di gara
Articolo 82 - Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova
Articolo 83 - Criteri di selezione e soccorso istruttorio
Articolo 84 - Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici
Articolo 85 - Documento di gara unico europeo
Articolo 86 - Mezzi di prova
Articolo 87 - Certificazione delle qualita’
Articolo 88 - Registro on line dei certificati (e-Certis
Articolo 89 - Avvalimento
Articolo 90 - Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni
Articolo 91 - Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare
Articolo 92 - Riduzione del numero di offerte e soluzioni
Articolo 93 - Garanzie per la partecipazione alla procedura
Articolo 94 - Principi generali in materia di selezione
Articolo 95 - Criteri di aggiudicazione dell'appalto
Articolo 96 - Costi del ciclo di vita
Articolo 97 - Offerte anormalmente basse
Articolo 98 - Avvisi relativi agli appalti aggiudicati
Articolo 99 - Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti
Articolo 100 - Requisiti per l'esecuzione dell'appalto
Articolo 101 - Soggetti delle stazioni appaltanti
Articolo 102 - Collaudo e verifica di conformità
Articolo 103 - Garanzie definitive
Articolo 104 - Garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore
Articolo 105 - Subappalto
Articolo 106 - Modifica di contratti durante il periodo di efficacia
Articolo 107 - Sospensione
Articolo 108 - Risoluzione
Articolo 109 - Recesso
Articolo 110 - Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione
Articolo 111 - Controllo tecnico, contabile e amministrativo
Articolo 112 - Appalti e concessioni riservati
Articolo 113 - Incentivi per funzioni tecniche
Articolo 113 bis - Termini di pagamento. Clausole penali
Articolo 114 - Norme applicabili e ambito soggettivo
Articolo 115 - Gas ed energia termica
Articolo 116 - Elettricita'
Articolo 117 - Acqua
Articolo 118 - Servizi di trasporto
Articolo 119 - Porti e aeroporti
Articolo 120 - Servizi postali
Articolo 121 - Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi
Articolo 122 - Norme applicabili
Articolo 123 - Scelta delle procedure
Articolo 124 - Procedura negoziata con previa indizione di gara
Articolo 125 - Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara
Articolo 126 - Comunicazione delle specifiche tecniche
Articolo 127 - Pubblicita' e avviso periodico indicativo
Articolo 128 - Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione
Articolo 129 - Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati
Articolo 130 - Redazione e modalita' di pubblicazione dei bandi e degli avvisi
Articolo 131 - Inviti ai candidati
Articolo 132 - Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti
Articolo 133 - Principi generali per la selezione dei partecipanti
Articolo 134 - Sistemi di qualificazione
Articolo 135 - Criteri di selezione qualitativa e avvalimento
Articolo 136 - Applicabilita' dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione dei settori ordinari ai sistemi di qualificazione
Articolo 137 - Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi
Articolo 138 - Relazioni con Paesi terzi in materia di lavori, servizi e forniture
Articolo 139 - Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti
Articolo 140 - Norme applicabili ai servizi sociali dei settori speciali
Articolo 141 - Norme applicabili ai concorsi di progettazione e di idee nei settori speciali
Articolo 142 - Pubblicazione degli avvisi e dei bandi
Articolo 143 - Appalti riservati per determinati servizi
Articolo 144 - Servizi di ristorazione
Articolo 145 - Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali
Articolo 146 - Qualificazione
Articolo 147 - Livelli e contenuti della progettazione
Articolo 148 - Affidamento dei contratti
Articolo 149 - Varianti
Articolo 150 - Collaudo
Articolo 151 - Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato
Articolo 152 - Ambito di applicazione
Articolo 153 - Bandi e avvisi
Articolo 154 - Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti
Articolo 155 - Commissione giudicatrice per i concorsi di progettazione
Articolo 156 - Concorso di idee
Articolo 157 - Altri incarichi di progettazione e connessi
Articolo 158 - Servizi di ricerca e sviluppo
Articolo 159 - Difesa e sicurezza
Articolo 160 - Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza
Articolo 161 - Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali
Articolo 162 - Contratti secretati
Articolo 163 - Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile
Articolo 164 - Oggetto e ambito di applicazione
Articolo 165 - Rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni
Articolo 166 - Principio di libera amministrazione delle autorita' pubbliche
Articolo 167 - Metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni
Articolo 168 - Durata delle concessioni
Articolo 169 - Contratti misti di concessioni
Articolo 170 - Requisiti tecnici e funzionali
Articolo 171 - Garanzie procedurali nei criteri di aggiudicazione
Articolo 172 - Selezione e valutazione qualitativa dei candidati
Articolo 173 - Termini, principi e criteri di aggiudicazione
Articolo 174 - Subappalto
Articolo 175 - Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia
Articolo 176 - Cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro
Articolo 177 - Affidamenti dei concessionari
Articolo 178 - Norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime transitorio
Articolo 179 - Disciplina comune applicabile
Articolo 180 - Partenariato pubblico privato
Articolo 181 - Procedure di affidamento
Articolo 182 - Finanziamento del progetto
Articolo 183 - Finanza di progetto
Articolo 184 - Societa' di progetto
Articolo 185 - Emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle societa' di progetto
Articolo 186 - Privilegio sui crediti
Articolo 187 - Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilita'
Articolo 188 - Contratto di disponibilita'
Articolo 189 - Interventi di sussidiarieta' orizzontale
Articolo 190 - Baratto amministrativo
Articolo 191 - Cessione di immobili in cambio di opere
Articolo 192 - Regime speciale degli affidamenti in house
Articolo 193 - Societa' pubblica di progetto
Articolo 194 - Affidamento a contraente generale
Articolo 195 - Procedure di aggiudicazione del contraente generale
Articolo 196 - Controlli sull'esecuzione e collaudo
Articolo 197 - Sistema di qualificazione del contraente generale
Articolo 198 - Norme di partecipazione alla gara del contraente generale
Articolo 199 - Gestione del sistema di qualificazione del contraente generale
Articolo 200 - Disposizioni generali
Articolo 201 - Strumenti di pianificazione e programmazione
Articolo 202 - Finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture prioritarie
Articolo 203 - Monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari
Articolo 204 - Ricorsi giurisdizionali
Articolo 205 - Accordo bonario per i lavori
Articolo 206 - Accordo bonario per i servizi e le forniture
Articolo 207 - Collegio consultivo tecnico
Articolo 208 - Transazione
Articolo 209 - Arbitrato
Articolo 210 - Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari
Articolo 211 - Pareri di precontenzioso dell'ANAC
Articolo 212 - Indirizzo e coordinamento
Articolo 213 - Autorita' Nazionale Anticorruzione
Articolo 214 - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione
Articolo 215 - Consiglio superiore dei lavori pubblici
Articolo 216 - Disposizioni transitorie e di coordinamento
Articolo 217 - Abrogazioni
Articolo 218 - Aggiornamenti
Articolo 219 - Clausola di invarianza finanziaria
Articolo 220 - Entrata in vigore
Allegato 1 -
Allegato 2 -
Allegato 3 -
Allegato 4 -
Allegato 5 -
Allegato 6 -
Allegato 7 -
Allegato 8 -
Allegato 9 -
Allegato 10 -
Allegato 11 -
Allegato 12 -
Allegato 13 -
Allegato 14 -
Allegato 15 -
Allegato 16 -
Allegato 17 -
Allegato 18 -
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Allegato 21 -
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Allegato 23 -
Allegato 24 -
Allegato 25 -