Articolo Normativa

Decreto legislativo 18/4/2016 n. 50

Codice dei contratti pubblici

Articolo 209

Arbitrato

Arbitrato

1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui agli articoli 205 e 206 possono essere deferite ad arbitri. L’arbitrato, ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge 6 novembre 2012, n. 190, si applica anche alle controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una societa’ a partecipazione pubblica ovvero una societa’ controllata o collegata a una societa’ a partecipazione pubblica, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici.
2. La stazione appaltante indica nel bando o nell’avviso con cui indice la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell’invito, se il contratto conterra’ o meno la clausola compromissoria. L’aggiudicatario puo’ ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non e’ inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione. E’ vietato in ogni caso il compromesso. (1)
3. E’ nulla la clausola compromissoria inserita senza autorizzazione nel bando o nell’avviso con cui e’ indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell’invito. La clausola e’ inserita previa autorizzazione motivata dell’organo di governo della amministrazione aggiudicatrice.
4. Il collegio arbitrale e’ composto da tre membri ed e’ nominato dalla Camera arbitrale di cui all’articolo 210. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell’atto di resistenza alla domanda, designa l’arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l’arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale e’ designato dalla Camera arbitrale tra i soggetti iscritti all’albo di cui al comma 2 dell’articolo 210, in possesso di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l’arbitrato si riferisce.
5. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali e’ parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicita’ e di rotazione oltre che nel rispetto delle disposizioni del presente codice. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati tra i dirigenti pubblici. Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l’arbitro individuato dalla pubblica amministrazione e’ scelto, preferibilmente, tra i dirigenti pubblici. In entrambe le ipotesi, qualora l’Amministrazione con atto motivato ritenga di non procedere alla designazione dell’arbitro nell’ambito dei dirigenti pubblici, la designazione avviene nell’ambito degli iscritti all’albo.
6. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 815 del codice di procedura civile, non possono essere nominati:
a) i magistrati ordinari, amministrativi contabili e militari in servizio o a riposo nonche’ gli avvocati e procuratori dello Stato, in servizio o a riposo, e i componenti delle commissioni tributarie;
b) coloro che nell’ultimo triennio hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal presente articolo, ad eccezione delle ipotesi in cui l’esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d’ufficio del difensore dipendente pubblico;
c) coloro che, prima del collocamento a riposo, hanno trattato ricorsi in sede civile, penale, amministrativa o contabile presentati dal soggetto che ha richiesto l’arbitrato;
d) coloro che hanno espresso parere, a qualunque titolo, nelle materie oggetto dell’arbitrato;
e) coloro che hanno predisposto il progetto o il capitolato di gara o dato parere su esso;
f) coloro che hanno diretto, sorvegliato o collaudato i lavori, i servizi, o le forniture a cui si riferiscono le controversie;
g) coloro che hanno partecipato a qualunque titolo alla procedura per la quale e’ in corso l’arbitrato.
7. La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di cui ai commi 4,5 e 6 determina la nullita’ del lodo.
8. Al fine della nomina del collegio, la domanda di arbitrato, l’atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni sono trasmessi alla Camera arbitrale. Sono altresi’ trasmesse le designazioni di parte. Contestualmente alla nomina del Presidente, la Camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalita’ del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Il Presidente del collegio arbitrale nomina, se necessario, il segretario, anche scegliendolo tra il personale interno all’ANAC. (1)
9. Le parti determinano la sede del collegio arbitrale, anche presso uno dei luoghi in cui sono situate le sezioni regionali dell’Osservatorio di cui all’articolo 213, comma 9; se non vi e’ alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se non vi e’ accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede della Camera arbitrale.
10. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal presente codice. In particolare, sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme.
11. I termini che gli arbitri hanno fissato alle parti per le loro allegazioni e istanze istruttorie possono essere considerati perentori solo se vi sia una previsione in tal senso o nella convenzione di arbitrato o in un atto scritto separato o nel regolamento processuale che gli arbitri stessi si sono dati.
12. Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici. Entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo, va corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all’uno per mille del valore della relativa controversia. Detto importo e’ direttamente versato all’ANAC.
13. Il deposito del lodo presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici precede quello da effettuarsi presso la cancelleria del tribunale ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 825 del codice di procedura civile. Il deposito del lodo presso la camera arbitrale e’ effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d’ufficio ovvero con modalita’ informatiche e telematiche determinate dall’ANAC. Su richiesta di parte il rispettivo originale e’ restituito, con attestazione dell’avvenuto deposito, ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 825 del codice di procedura civile.
14. Il lodo e’ impugnabile, oltre che per motivi di nullita’, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L’impugnazione e’ proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non e’ piu’ proponibile dopo il decorso di centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale.
15. Su istanza di parte la Corte d’appello puo’ sospendere, con ordinanza, l’efficacia del lodo, se ricorrono gravi e fondati motivi. Si applica l’articolo 351 del codice di procedura civile. Quando sospende l’efficacia del lodo, o ne conferma la sospensione disposta dal presidente, il collegio verifica se il giudizio e’ in condizione di essere definito. In tal caso, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale nella stessa udienza o camera di consiglio, ovvero in una udienza da tenersi entro novanta giorni dall’ordinanza di sospensione; all’udienza pronunzia sentenza a norma dell’articolo 281-sexies del codice di procedura civile. Se ritiene indispensabili incombenti istruttori, il collegio provvede su di essi con la stessa ordinanza di sospensione e ne ordina l’assunzione in una udienza successiva di non oltre novanta giorni; quindi provvede ai sensi dei periodi precedenti.
16. La Camera arbitrale, su proposta del collegio arbitrale, determina con apposita delibera il compenso degli arbitri nei limiti stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessita’ delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all’effettivo lavoro svolto. Il compenso per il collegio arbitrale, comprensivo dell’eventuale compenso per il segretario, non puo’ comunque superare l’importo di 100.000 euro, da rivalutarsi ogni tre anni con i decreti e le delibere di cui al primo periodo. Per i dirigenti pubblici resta ferma l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, nonche’ all’articolo 1, comma 24 della legge 6 novembre 2012, n. 190.L’atto di liquidazione del compenso e delle spese arbitrali, nonche’ del compenso e delle spese per la consulenza tecnica, costituisce titolo per l’ingiunzione di cui all’articolo 633 del codice di procedura civile. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, si applica l’articolo 216, comma 22. (1)
17. Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia e’ versato dalle parti, nella misura liquidata dalla Camera arbitrale, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo.
18. La Camera arbitrale provvede alla liquidazione degli onorarie delle spese di consulenza tecnica, ove disposta, ai sensi degli articoli da 49 a 58 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio2002,n.115, nella misura derivante dall’applicazione delle tabelle ivi previste.
19. Gli importi dei corrispettivi dovuti per la decisione delle controversie sono direttamente versati all’ANAC.
20. Salvo quanto previsto dall’articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, il collegio arbitrale, se accoglie parzialmente la domanda, compensa le spese del giudizio in proporzione al rapporto tra il valore della domanda e quello dell’accoglimento.
21. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.
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(1) Comma corretto con Comunicato 15 luglio 2016, pubblicato nella G.U. 15/7/2016, n. 164.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione
Articolo 1 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
Articolo 2 - Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome
Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi
Articolo 5 - Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico
Articolo 6 - Appalti nei settori speciali e concessioni aggiudicati ad una joint- venture o ad un ente aggiudicatore facente parte di una joint venture
Articolo 7 - Appalti e concessioni aggiudicati ad un'impresa collegata
Articolo 8 - Esclusione di attivita' direttamente esposte alla concorrenza
Articolo 9 - Contratti di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo
Articolo 10 - Contratti nel settore dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali
Articolo 11 - Appalti aggiudicati da particolari enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia
Articolo 12 - Esclusioni specifiche per le concessioni nel settore idrico
Articolo 13 - Appalti nei settori speciali aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi
Articolo 14 - Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un'attivita' interessata o per l'esercizio di un'attivita' in un Paese terzo
Articolo 15 - Esclusioni nel settore delle comunicazioni elettroniche
Articolo 16 - Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali
Articolo 17 - Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi
Articolo 17 bis - Altri appalti esclusi
Articolo 18 - Esclusioni specifiche per contratti di concessioni
Articolo 19 - Contratti di sponsorizzazione
Articolo 20 - Opera pubblica realizzata a spese del privato
Articolo 21 - Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici
Articolo 22 - Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico
Articolo 23 - Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonche' per i servizi
Articolo 24 - Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici
Articolo 25 - Verifica preventiva dell'interesse archeologico
Articolo 26 - Verifica preventiva della progettazione
Articolo 27 - Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori
Articolo 28 - Contratti misti di appalto
Articolo 29 - Principi in materia di trasparenza
Articolo 30 - Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni
Articolo 31 - Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni
Articolo 32 - Fasi delle procedure di affidamento
Articolo 33 - Controlli sugli atti delle procedure di affidamento
Articolo 34 - Criteri di sostenibilita' energetica e ambientale
Articolo 35 - Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti
Articolo 36 - Contratti sotto soglia
Articolo 37 - Aggregazioni e centralizzazione delle committenze
Articolo 38 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza
Articolo 39 - Attivita' di committenza ausiliarie
Articolo 40 - Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione
Articolo 41 - Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza
Articolo 42 - Conflitto di interesse
Articolo 43 - Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori di Stati membri diversi
Articolo 44 - Digitalizzazione delle procedure
Articolo 45 - Operatori economici
Articolo 46 - Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria
Articolo 47 - Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare
Articolo 48 - Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici
Articolo 49 - Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali
Articolo 50 - Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi
Articolo 51 - Suddivisione in lotti
Articolo 52 - Regole applicabili alle comunicazioni
Articolo 53 - Accesso agli atti e riservatezza
Articolo 54 - Accordi quadro
Articolo 55 - Sistemi dinamici di acquisizione
Articolo 56 - Aste elettroniche
Articolo 57 - Cataloghi elettronici
Articolo 58 - Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione
Articolo 59 - Scelta delle procedure e oggetto del contratto
Articolo 60 - Procedura aperta
Articolo 61 - Procedura ristretta
Articolo 62 - Procedura competitiva con negoziazione
Articolo 63 - Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
Articolo 64 - Dialogo competitivo
Articolo 65 - Partenariato per l'innovazione
Articolo 66 - Consultazioni preliminari di mercato
Articolo 67 - Partecipazione precedente di candidati o offerenti
Articolo 68 - Specifiche tecniche
Articolo 69 - Etichettature
Articolo 70 - Avvisi di preinformazione
Articolo 71 - Bandi di gara
Articolo 72 - Redazione e modalita' di pubblicazione dei bandi e degli avvisi
Articolo 73 - Pubblicazione a livello nazionale
Articolo 74 - Disponibilita' elettronica dei documenti di gara
Articolo 75 - Inviti ai candidati
Articolo 76 - Informazione dei candidati e degli offerenti
Articolo 77 - Commissione giudicatrice
Articolo 78 - Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici
Articolo 79 - Fissazione di termini
Articolo 80 - Motivi di esclusione
Articolo 81 - Documentazione di gara
Articolo 82 - Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova
Articolo 83 - Criteri di selezione e soccorso istruttorio
Articolo 84 - Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici
Articolo 85 - Documento di gara unico europeo
Articolo 86 - Mezzi di prova
Articolo 87 - Certificazione delle qualita’
Articolo 88 - Registro on line dei certificati (e-Certis
Articolo 89 - Avvalimento
Articolo 90 - Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni
Articolo 91 - Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare
Articolo 92 - Riduzione del numero di offerte e soluzioni
Articolo 93 - Garanzie per la partecipazione alla procedura
Articolo 94 - Principi generali in materia di selezione
Articolo 95 - Criteri di aggiudicazione dell'appalto
Articolo 96 - Costi del ciclo di vita
Articolo 97 - Offerte anormalmente basse
Articolo 98 - Avvisi relativi agli appalti aggiudicati
Articolo 99 - Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti
Articolo 100 - Requisiti per l'esecuzione dell'appalto
Articolo 101 - Soggetti delle stazioni appaltanti
Articolo 102 - Collaudo e verifica di conformità
Articolo 103 - Garanzie definitive
Articolo 104 - Garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore
Articolo 105 - Subappalto
Articolo 106 - Modifica di contratti durante il periodo di efficacia
Articolo 107 - Sospensione
Articolo 108 - Risoluzione
Articolo 109 - Recesso
Articolo 110 - Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione
Articolo 111 - Controllo tecnico, contabile e amministrativo
Articolo 112 - Appalti e concessioni riservati
Articolo 113 - Incentivi per funzioni tecniche
Articolo 113 bis - Termini di pagamento. Clausole penali
Articolo 114 - Norme applicabili e ambito soggettivo
Articolo 115 - Gas ed energia termica
Articolo 116 - Elettricita'
Articolo 117 - Acqua
Articolo 118 - Servizi di trasporto
Articolo 119 - Porti e aeroporti
Articolo 120 - Servizi postali
Articolo 121 - Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi
Articolo 122 - Norme applicabili
Articolo 123 - Scelta delle procedure
Articolo 124 - Procedura negoziata con previa indizione di gara
Articolo 125 - Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara
Articolo 126 - Comunicazione delle specifiche tecniche
Articolo 127 - Pubblicita' e avviso periodico indicativo
Articolo 128 - Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione
Articolo 129 - Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati
Articolo 130 - Redazione e modalita' di pubblicazione dei bandi e degli avvisi
Articolo 131 - Inviti ai candidati
Articolo 132 - Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti
Articolo 133 - Principi generali per la selezione dei partecipanti
Articolo 134 - Sistemi di qualificazione
Articolo 135 - Criteri di selezione qualitativa e avvalimento
Articolo 136 - Applicabilita' dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione dei settori ordinari ai sistemi di qualificazione
Articolo 137 - Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi
Articolo 138 - Relazioni con Paesi terzi in materia di lavori, servizi e forniture
Articolo 139 - Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti
Articolo 140 - Norme applicabili ai servizi sociali dei settori speciali
Articolo 141 - Norme applicabili ai concorsi di progettazione e di idee nei settori speciali
Articolo 142 - Pubblicazione degli avvisi e dei bandi
Articolo 143 - Appalti riservati per determinati servizi
Articolo 144 - Servizi di ristorazione
Articolo 145 - Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali
Articolo 146 - Qualificazione
Articolo 147 - Livelli e contenuti della progettazione
Articolo 148 - Affidamento dei contratti
Articolo 149 - Varianti
Articolo 150 - Collaudo
Articolo 151 - Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato
Articolo 152 - Ambito di applicazione
Articolo 153 - Bandi e avvisi
Articolo 154 - Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti
Articolo 155 - Commissione giudicatrice per i concorsi di progettazione
Articolo 156 - Concorso di idee
Articolo 157 - Altri incarichi di progettazione e connessi
Articolo 158 - Servizi di ricerca e sviluppo
Articolo 159 - Difesa e sicurezza
Articolo 160 - Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza
Articolo 161 - Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali
Articolo 162 - Contratti secretati
Articolo 163 - Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile
Articolo 164 - Oggetto e ambito di applicazione
Articolo 165 - Rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni
Articolo 166 - Principio di libera amministrazione delle autorita' pubbliche
Articolo 167 - Metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni
Articolo 168 - Durata delle concessioni
Articolo 169 - Contratti misti di concessioni
Articolo 170 - Requisiti tecnici e funzionali
Articolo 171 - Garanzie procedurali nei criteri di aggiudicazione
Articolo 172 - Selezione e valutazione qualitativa dei candidati
Articolo 173 - Termini, principi e criteri di aggiudicazione
Articolo 174 - Subappalto
Articolo 175 - Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia
Articolo 176 - Cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro
Articolo 177 - Affidamenti dei concessionari
Articolo 178 - Norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime transitorio
Articolo 179 - Disciplina comune applicabile
Articolo 180 - Partenariato pubblico privato
Articolo 181 - Procedure di affidamento
Articolo 182 - Finanziamento del progetto
Articolo 183 - Finanza di progetto
Articolo 184 - Societa' di progetto
Articolo 185 - Emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle societa' di progetto
Articolo 186 - Privilegio sui crediti
Articolo 187 - Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilita'
Articolo 188 - Contratto di disponibilita'
Articolo 189 - Interventi di sussidiarieta' orizzontale
Articolo 190 - Baratto amministrativo
Articolo 191 - Cessione di immobili in cambio di opere
Articolo 192 - Regime speciale degli affidamenti in house
Articolo 193 - Societa' pubblica di progetto
Articolo 194 - Affidamento a contraente generale
Articolo 195 - Procedure di aggiudicazione del contraente generale
Articolo 196 - Controlli sull'esecuzione e collaudo
Articolo 197 - Sistema di qualificazione del contraente generale
Articolo 198 - Norme di partecipazione alla gara del contraente generale
Articolo 199 - Gestione del sistema di qualificazione del contraente generale
Articolo 200 - Disposizioni generali
Articolo 201 - Strumenti di pianificazione e programmazione
Articolo 202 - Finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture prioritarie
Articolo 203 - Monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari
Articolo 204 - Ricorsi giurisdizionali
Articolo 205 - Accordo bonario per i lavori
Articolo 206 - Accordo bonario per i servizi e le forniture
Articolo 207 - Collegio consultivo tecnico
Articolo 208 - Transazione
Articolo 209 - Arbitrato
Articolo 210 - Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari
Articolo 211 - Pareri di precontenzioso dell'ANAC
Articolo 212 - Indirizzo e coordinamento
Articolo 213 - Autorita' Nazionale Anticorruzione
Articolo 214 - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione
Articolo 215 - Consiglio superiore dei lavori pubblici
Articolo 216 - Disposizioni transitorie e di coordinamento
Articolo 217 - Abrogazioni
Articolo 218 - Aggiornamenti
Articolo 219 - Clausola di invarianza finanziaria
Articolo 220 - Entrata in vigore
Allegato 1 -
Allegato 2 -
Allegato 3 -
Allegato 4 -
Allegato 5 -
Allegato 6 -
Allegato 7 -
Allegato 8 -
Allegato 9 -
Allegato 10 -
Allegato 11 -
Allegato 12 -
Allegato 13 -
Allegato 14 -
Allegato 15 -
Allegato 16 -
Allegato 17 -
Allegato 18 -
Allegato 19 -
Allegato 20 -
Allegato 21 -
Allegato 22 -
Allegato 23 -
Allegato 24 -
Allegato 25 -