Articolo Normativa

Decreto legislativo 18/4/2016 n. 50

Codice dei contratti pubblici

Articolo 194

Affidamento a contraente generale

Titolo III
Contraente generale

Affidamento a contraente generale.

1. Con il contratto di affidamento unitario a contraente generale, il soggetto aggiudicatore affida ad un soggetto dotato di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo dell’opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 195, comma 2, a fronte di un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l’ultimazione dei lavori.
2. Il contraente generale provvede:
a) alla predisposizione del progetto esecutivo e alle attività tecnico amministrative occorrenti al soggetto aggiudicatore per pervenire all’approvazione dello stesso;
b) all’acquisizione delle aree di sedime; la delega di cui all’articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in assenza di un concessionario, può essere accordata al contraente generale;
c) all’esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori;
d) al prefinanziamento, in tutto o in parte, dell’opera da realizzare;
e) ove richiesto, all’individuazione delle modalità gestionali dell’opera e di selezione dei soggetti gestori;
f) all’indicazione, al soggetto aggiudicatore, del piano degli affidamenti, delle espropriazioni, delle forniture di materiale e di tutti gli altri elementi utili a prevenire le infiltrazioni della criminalità, secondo le forme stabilite tra quest’ultimo e gli organi competenti in materia.
3. Il soggetto aggiudicatore provvede:
a) all’approvazione del progetto esecutivo e delle varianti;
b) alla nomina del direttore dei lavori e dei collaudatori, nonché provvede all’alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere, assicurando un costante monitoraggio dei lavori anche tramite un comitato permanente costituito da suoi rappresentanti e rappresentanti del contraente (1);
c) al collaudo delle stesse;
d) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano, in ogni caso prevedendo l’adozione di protocolli di legalità che comportino clausole specifiche di impegno, da parte dell’impresa aggiudicataria, a denunciare eventuali tentativi di estorsione, con la possibilità di valutare il comportamento dell’aggiudicatario ai fini della successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante in caso di mancata osservanza di tali prescrizioni. Le prescrizioni a cui si uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i soggetti aggiudicatori e per l’impresa aggiudicataria, che è tenuta a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei lavori. Le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell’opera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai sensi dell’articolo 183 e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra modalità di finanza di progetto. Gli oneri connessi al monitoraggio finanziario sono ricompresi nell’aliquota forfettaria di cui al comma 20.
4. Il contraente generale risponde nei confronti del soggetto aggiudicatore della corretta e tempestiva esecuzione dell’opera, secondo le successive previsioni del presente capo. I rapporti tra soggetto aggiudicatore e contraente generale sono regolati dalle norme della parte I e della parte II che costituiscono attuazione della direttiva 2014/24/UE o dalle norme della parte III, dagli atti di gara e dalle norme del codice civile regolanti l’appalto.
5. Alle varianti del progetto affidato al contraente generale non si applica l’articolo 63; esse sono regolate dalle norme della parte II, che costituiscono attuazione della direttiva 2014/24/UE o dalle norme della parte III e dalle disposizioni seguenti:
a) restano a carico del contraente generale le eventuali varianti necessarie ad emendare i vizi o integrare le omissioni del progetto esecutivo redatto dallo stesso e approvato dal soggetto aggiudicatore, mentre restano a carico del soggetto aggiudicatore le eventuali varianti indotte da forza maggiore o sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi o comunque richieste dal soggetto aggiudicatore;
b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), il contraente generale può proporre al soggetto aggiudicatore le varianti progettuali o le modifiche tecniche ritenute dallo stesso utili a ridurre il tempo o il costo di realizzazione delle opere; il soggetto aggiudicatore può rifiutare la approvazione delle varianti o modifiche tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e le esigenze del soggetto aggiudicatore, specificate nel progetto posto a base di gara, o comunque determinino peggioramento della funzionalità, durabilità, manutenibilità e sicurezza delle opere, ovvero comportino maggiore spesa a carico del soggetto aggiudicatore o ritardo del termine di ultimazione.
6. Il contraente generale provvede alla esecuzione unitaria delle attività di cui al comma 2 direttamente ovvero, se costituito da più soggetti, a mezzo della società di progetto di cui al comma 10; i rapporti del contraente generale con i terzi sono rapporti di diritto privato, a cui non si applica il presente codice, salvo quanto previsto nel presente capo. Al contraente generale che sia esso stesso amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore si applicano le sole disposizioni di cui alla parte I e alla parte II, titolo I che costituiscono attuazione della direttiva 2014/24, ovvero di cui alla parte III.
7. Il contraente generale può eseguire i lavori affidati direttamente, nei limiti della qualificazione posseduta, ovvero mediante affidamento a soggetti terzi. I terzi affidatari di lavori del contraente generale devono a loro volta possedere i requisiti di qualificazione previsti dall’articolo 84, e possono sub-affidare i lavori nei limiti e alle condizioni previste per gli appaltatori di lavori pubblici; ai predetti sub-affidamenti si applica l’articolo 105.
8. L’affidamento al contraente generale, nonché gli affidamenti e sub affidamenti di lavori del contraente generale, sono soggetti alle verifiche antimafia, con le modalità previste per i lavori pubblici.
9. Il soggetto aggiudicatore verifica, prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa l’emissione di eventuali stati di avanzamento lavori, il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari: ove risulti l’inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore applica una detrazione sui successivi pagamenti e procede al pagamento diretto all’affidatario, nonché applica le eventuali diverse sanzioni previste nel contratto.
10. Per il compimento delle proprie prestazioni il contraente generale, ove composto da più soggetti, costituisce una società di progetto in forma di società, anche consortile, per azioni o a responsabilità limitata. La società è regolata dall’articolo 184 e dalle successive disposizioni del presente articolo. Alla società possono partecipare, oltre ai soggetti componenti il contraente generale, istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico operative preventivamente indicate in sede di gara. La società così costituita subentra nel rapporto al contraente generale senza alcuna autorizzazione, salvo le verifiche antimafia e senza che il subentro costituisca cessione di contratto; salvo diversa previsione del contratto, i soggetti componenti il contraente generale restano solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti del soggetto aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto. In alternativa, la società di progetto può fornire al soggetto aggiudicatore garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle somme percepite in corso d’opera, liberando in tal modo i soci. Tali garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell’opera. Il capitale minimo della società di progetto è indicato nel bando di gara.
11. Il contratto stabilisce le modalità per la eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire, nei limiti del contratto, il buon adempimento degli obblighi del contraente generale, sino a che l’opera sia realizzata e collaudata. L’ingresso nella società di progetto e lo smobilizzo di partecipazioni da parte di istituti bancari e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione può tuttavia avvenire in qualsiasi momento. Il soggetto aggiudicatore non può opporsi alla cessione di crediti effettuata dal contraente generale nell’ipotesi di cui all’articolo 106, comma 13.
12. Il bando determina la quota di valore dell’opera che deve essere realizzata dal contraente generale con anticipazione di risorse proprie e i tempi e i modi di pagamento del prezzo. Il saldo della quota di corrispettivo ritenuta a tal fine deve essere pagato alla ultimazione dei lavori. Per il finanziamento della predetta quota, il contraente generale o la società di progetto possono emettere obbligazioni, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, anche in deroga ai limiti dell’articolo 2412 del codice civile. Il soggetto aggiudicatore garantisce il pagamento delle obbligazioni emesse, nei limiti del proprio debito verso il contraente generale quale risultante da stati di avanzamento emessi ovvero dal conto finale o dal certificato di collaudo dell’opera; le obbligazioni garantite dal soggetto aggiudicatore possono essere utilizzate per la costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente. Le modalità di operatività della garanzia di cui al terzo periodo del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le garanzie prestate dallo Stato ai sensi del presente comma sono inserite nell’elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
13. I crediti delle società di progetto, ivi incluse quelle costituite dai concessionari a norma dell’articolo 184 nei confronti del soggetto aggiudicatore, sono cedibili ai sensi dell’articolo 106, comma 13; la cessione può avere ad oggetto crediti non ancora liquidi ed esigibili.
14. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al debitore ceduto. L’atto notificato deve espressamente indicare se la cessione è effettuata a fronte di un finanziamento senza rivalsa o con rivalsa limitata.
15. Il soggetto aggiudicatore liquida l’importo delle prestazioni rese e prefinanziate dal contraente generale con la emissione di un certificato di pagamento esigibile alla scadenza del prefinanziamento secondo le previsioni contrattuali. Per i soli crediti di cui al presente comma ceduti a fronte di finanziamenti senza rivalsa o con rivalsa limitata, la emissione del certificato di pagamento costituisce definitivo riconoscimento del credito del finanziatore cessionario; al cessionario non è applicabile nessuna eccezione di pagamento delle quote di prefinanziamento riconosciute, derivante dai rapporti tra debitore e creditore cedente, ivi inclusa la compensazione con crediti derivanti dall’adempimento dello stesso contratto o con qualsiasi diverso credito nei confronti del contraente generale cedente.
16. Il bando di gara indica la data ultima di pagamento dei crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15, in tutti i casi di mancato o ritardato completamento dell’opera.
17. Per gli affidamenti per i quali vi siano crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15:
a) ove le garanzie di cui all’articolo 104 si siano già ridotte ovvero la riduzione sia espressamente prevista nella garanzia prestata, il riconoscimento definitivo del credito non opera se la garanzia non è ripristinata e la previsione di riduzione espunta dalla garanzia;
b) (2).
18. Il contraente generale presta la garanzia di cui all’articolo 104 (3).
19. I capitolati prevedono, tra l’altro:
a) le modalità e i tempi, nella fase di sviluppo e approvazione del progetto esecutivo, delle prestazioni propedeutiche ai lavori e i lavori di cantierizzazione, ove autorizzati;
b) le modalità e i tempi per il pagamento dei ratei di corrispettivo dovuti al contraente generale per le prestazioni compiute prima dell’inizio dei lavori, pertinenti in particolare le attività progettuali e le prestazioni di cui alla lettera a).
20. Il soggetto aggiudicatore indica nel bando di gara un’aliquota forfettaria, non sottoposta al ribasso d’asta, ragguagliata all’importo complessivo dell’intervento, secondo valutazioni preliminari che il contraente generale è tenuto a recepire nell’offerta formulata in sede di gara, da destinare all’attuazione di misure idonee volte al perseguimento delle finalità di prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi del comma 3, lettera d) e dell’articolo 203, comma 1. Nel progetto che si pone a base di gara ai sensi dell’articolo 195, comma 2, elaborato dal soggetto aggiudicatore, la somma corrispondente a detta aliquota è inclusa nelle somme a disposizione del quadro economico, ed è unita una relazione di massima che correda il progetto, indicante l’articolazione delle suddette misure, nonché la stima dei costi. Tale stima è riportata nelle successive fasi della progettazione. Le variazioni tecniche per l’attuazione delle misure in questione, eventualmente proposte dal contraente generale, in qualunque fase dell’opera, non possono essere motivo di maggiori oneri a carico del soggetto aggiudicatore. Ove il progetto definitivo sia prodotto per iniziativa del promotore, quest’ultimo predispone analoga articolazione delle misure in questione, con relativa indicazione dei costi, non sottoposti a ribasso d’asta e inseriti nelle somme a disposizione dell’amministrazione. Le disposizioni del presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche nei casi di affidamento mediante concessione.

___________
(1) Lettera così modificata dall’art. 114, comma 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
(2) Lettera abrogata dall’art. 114, comma 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
(3) Comma così sostituito dall’art. 114, comma 1, lett. c), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione
Articolo 1 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
Articolo 2 - Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome
Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi
Articolo 5 - Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico
Articolo 6 - Appalti nei settori speciali e concessioni aggiudicati ad una joint- venture o ad un ente aggiudicatore facente parte di una joint venture
Articolo 7 - Appalti e concessioni aggiudicati ad un'impresa collegata
Articolo 8 - Esclusione di attivita' direttamente esposte alla concorrenza
Articolo 9 - Contratti di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo
Articolo 10 - Contratti nel settore dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali
Articolo 11 - Appalti aggiudicati da particolari enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia
Articolo 12 - Esclusioni specifiche per le concessioni nel settore idrico
Articolo 13 - Appalti nei settori speciali aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi
Articolo 14 - Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un'attivita' interessata o per l'esercizio di un'attivita' in un Paese terzo
Articolo 15 - Esclusioni nel settore delle comunicazioni elettroniche
Articolo 16 - Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali
Articolo 17 - Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi
Articolo 17 bis - Altri appalti esclusi
Articolo 18 - Esclusioni specifiche per contratti di concessioni
Articolo 19 - Contratti di sponsorizzazione
Articolo 20 - Opera pubblica realizzata a spese del privato
Articolo 21 - Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici
Articolo 22 - Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico
Articolo 23 - Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonche' per i servizi
Articolo 24 - Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici
Articolo 25 - Verifica preventiva dell'interesse archeologico
Articolo 26 - Verifica preventiva della progettazione
Articolo 27 - Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori
Articolo 28 - Contratti misti di appalto
Articolo 29 - Principi in materia di trasparenza
Articolo 30 - Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni
Articolo 31 - Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni
Articolo 32 - Fasi delle procedure di affidamento
Articolo 33 - Controlli sugli atti delle procedure di affidamento
Articolo 34 - Criteri di sostenibilita' energetica e ambientale
Articolo 35 - Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti
Articolo 36 - Contratti sotto soglia
Articolo 37 - Aggregazioni e centralizzazione delle committenze
Articolo 38 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza
Articolo 39 - Attivita' di committenza ausiliarie
Articolo 40 - Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione
Articolo 41 - Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza
Articolo 42 - Conflitto di interesse
Articolo 43 - Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori di Stati membri diversi
Articolo 44 - Digitalizzazione delle procedure
Articolo 45 - Operatori economici
Articolo 46 - Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria
Articolo 47 - Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare
Articolo 48 - Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici
Articolo 49 - Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali
Articolo 50 - Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi
Articolo 51 - Suddivisione in lotti
Articolo 52 - Regole applicabili alle comunicazioni
Articolo 53 - Accesso agli atti e riservatezza
Articolo 54 - Accordi quadro
Articolo 55 - Sistemi dinamici di acquisizione
Articolo 56 - Aste elettroniche
Articolo 57 - Cataloghi elettronici
Articolo 58 - Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione
Articolo 59 - Scelta delle procedure e oggetto del contratto
Articolo 60 - Procedura aperta
Articolo 61 - Procedura ristretta
Articolo 62 - Procedura competitiva con negoziazione
Articolo 63 - Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
Articolo 64 - Dialogo competitivo
Articolo 65 - Partenariato per l'innovazione
Articolo 66 - Consultazioni preliminari di mercato
Articolo 67 - Partecipazione precedente di candidati o offerenti
Articolo 68 - Specifiche tecniche
Articolo 69 - Etichettature
Articolo 70 - Avvisi di preinformazione
Articolo 71 - Bandi di gara
Articolo 72 - Redazione e modalita' di pubblicazione dei bandi e degli avvisi
Articolo 73 - Pubblicazione a livello nazionale
Articolo 74 - Disponibilita' elettronica dei documenti di gara
Articolo 75 - Inviti ai candidati
Articolo 76 - Informazione dei candidati e degli offerenti
Articolo 77 - Commissione giudicatrice
Articolo 78 - Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici
Articolo 79 - Fissazione di termini
Articolo 80 - Motivi di esclusione
Articolo 81 - Documentazione di gara
Articolo 82 - Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova
Articolo 83 - Criteri di selezione e soccorso istruttorio
Articolo 84 - Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici
Articolo 85 - Documento di gara unico europeo
Articolo 86 - Mezzi di prova
Articolo 87 - Certificazione delle qualita’
Articolo 88 - Registro on line dei certificati (e-Certis
Articolo 89 - Avvalimento
Articolo 90 - Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni
Articolo 91 - Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare
Articolo 92 - Riduzione del numero di offerte e soluzioni
Articolo 93 - Garanzie per la partecipazione alla procedura
Articolo 94 - Principi generali in materia di selezione
Articolo 95 - Criteri di aggiudicazione dell'appalto
Articolo 96 - Costi del ciclo di vita
Articolo 97 - Offerte anormalmente basse
Articolo 98 - Avvisi relativi agli appalti aggiudicati
Articolo 99 - Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti
Articolo 100 - Requisiti per l'esecuzione dell'appalto
Articolo 101 - Soggetti delle stazioni appaltanti
Articolo 102 - Collaudo e verifica di conformità
Articolo 103 - Garanzie definitive
Articolo 104 - Garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore
Articolo 105 - Subappalto
Articolo 106 - Modifica di contratti durante il periodo di efficacia
Articolo 107 - Sospensione
Articolo 108 - Risoluzione
Articolo 109 - Recesso
Articolo 110 - Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione
Articolo 111 - Controllo tecnico, contabile e amministrativo
Articolo 112 - Appalti e concessioni riservati
Articolo 113 - Incentivi per funzioni tecniche
Articolo 113 bis - Termini di pagamento. Clausole penali
Articolo 114 - Norme applicabili e ambito soggettivo
Articolo 115 - Gas ed energia termica
Articolo 116 - Elettricita'
Articolo 117 - Acqua
Articolo 118 - Servizi di trasporto
Articolo 119 - Porti e aeroporti
Articolo 120 - Servizi postali
Articolo 121 - Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi
Articolo 122 - Norme applicabili
Articolo 123 - Scelta delle procedure
Articolo 124 - Procedura negoziata con previa indizione di gara
Articolo 125 - Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara
Articolo 126 - Comunicazione delle specifiche tecniche
Articolo 127 - Pubblicita' e avviso periodico indicativo
Articolo 128 - Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione
Articolo 129 - Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati
Articolo 130 - Redazione e modalita' di pubblicazione dei bandi e degli avvisi
Articolo 131 - Inviti ai candidati
Articolo 132 - Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti
Articolo 133 - Principi generali per la selezione dei partecipanti
Articolo 134 - Sistemi di qualificazione
Articolo 135 - Criteri di selezione qualitativa e avvalimento
Articolo 136 - Applicabilita' dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione dei settori ordinari ai sistemi di qualificazione
Articolo 137 - Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi
Articolo 138 - Relazioni con Paesi terzi in materia di lavori, servizi e forniture
Articolo 139 - Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti
Articolo 140 - Norme applicabili ai servizi sociali dei settori speciali
Articolo 141 - Norme applicabili ai concorsi di progettazione e di idee nei settori speciali
Articolo 142 - Pubblicazione degli avvisi e dei bandi
Articolo 143 - Appalti riservati per determinati servizi
Articolo 144 - Servizi di ristorazione
Articolo 145 - Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali
Articolo 146 - Qualificazione
Articolo 147 - Livelli e contenuti della progettazione
Articolo 148 - Affidamento dei contratti
Articolo 149 - Varianti
Articolo 150 - Collaudo
Articolo 151 - Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato
Articolo 152 - Ambito di applicazione
Articolo 153 - Bandi e avvisi
Articolo 154 - Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti
Articolo 155 - Commissione giudicatrice per i concorsi di progettazione
Articolo 156 - Concorso di idee
Articolo 157 - Altri incarichi di progettazione e connessi
Articolo 158 - Servizi di ricerca e sviluppo
Articolo 159 - Difesa e sicurezza
Articolo 160 - Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza
Articolo 161 - Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali
Articolo 162 - Contratti secretati
Articolo 163 - Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile
Articolo 164 - Oggetto e ambito di applicazione
Articolo 165 - Rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni
Articolo 166 - Principio di libera amministrazione delle autorita' pubbliche
Articolo 167 - Metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni
Articolo 168 - Durata delle concessioni
Articolo 169 - Contratti misti di concessioni
Articolo 170 - Requisiti tecnici e funzionali
Articolo 171 - Garanzie procedurali nei criteri di aggiudicazione
Articolo 172 - Selezione e valutazione qualitativa dei candidati
Articolo 173 - Termini, principi e criteri di aggiudicazione
Articolo 174 - Subappalto
Articolo 175 - Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia
Articolo 176 - Cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro
Articolo 177 - Affidamenti dei concessionari
Articolo 178 - Norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime transitorio
Articolo 179 - Disciplina comune applicabile
Articolo 180 - Partenariato pubblico privato
Articolo 181 - Procedure di affidamento
Articolo 182 - Finanziamento del progetto
Articolo 183 - Finanza di progetto
Articolo 184 - Societa' di progetto
Articolo 185 - Emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle societa' di progetto
Articolo 186 - Privilegio sui crediti
Articolo 187 - Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilita'
Articolo 188 - Contratto di disponibilita'
Articolo 189 - Interventi di sussidiarieta' orizzontale
Articolo 190 - Baratto amministrativo
Articolo 191 - Cessione di immobili in cambio di opere
Articolo 192 - Regime speciale degli affidamenti in house
Articolo 193 - Societa' pubblica di progetto
Articolo 194 - Affidamento a contraente generale
Articolo 195 - Procedure di aggiudicazione del contraente generale
Articolo 196 - Controlli sull'esecuzione e collaudo
Articolo 197 - Sistema di qualificazione del contraente generale
Articolo 198 - Norme di partecipazione alla gara del contraente generale
Articolo 199 - Gestione del sistema di qualificazione del contraente generale
Articolo 200 - Disposizioni generali
Articolo 201 - Strumenti di pianificazione e programmazione
Articolo 202 - Finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture prioritarie
Articolo 203 - Monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari
Articolo 204 - Ricorsi giurisdizionali
Articolo 205 - Accordo bonario per i lavori
Articolo 206 - Accordo bonario per i servizi e le forniture
Articolo 207 - Collegio consultivo tecnico
Articolo 208 - Transazione
Articolo 209 - Arbitrato
Articolo 210 - Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari
Articolo 211 - Pareri di precontenzioso dell'ANAC
Articolo 212 - Indirizzo e coordinamento
Articolo 213 - Autorita' Nazionale Anticorruzione
Articolo 214 - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione
Articolo 215 - Consiglio superiore dei lavori pubblici
Articolo 216 - Disposizioni transitorie e di coordinamento
Articolo 217 - Abrogazioni
Articolo 218 - Aggiornamenti
Articolo 219 - Clausola di invarianza finanziaria
Articolo 220 - Entrata in vigore
Allegato 1 -
Allegato 2 -
Allegato 3 -
Allegato 4 -
Allegato 5 -
Allegato 6 -
Allegato 7 -
Allegato 8 -
Allegato 9 -
Allegato 10 -
Allegato 11 -
Allegato 12 -
Allegato 13 -
Allegato 14 -
Allegato 15 -
Allegato 16 -
Allegato 17 -
Allegato 18 -
Allegato 19 -
Allegato 20 -
Allegato 21 -
Allegato 22 -
Allegato 23 -
Allegato 24 -
Allegato 25 -