Articolo Normativa

Decreto legislativo 18/4/2016 n. 50

Codice dei contratti pubblici

Articolo 106

Modifica di contratti durante il periodo di efficacia

Modifica di contratti durante il periodo di efficacia.

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere auto rizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all’articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell’ambito dell’appalto iniziale;
2) comporti per l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:
1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all’oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d’opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2) la modifica non altera la natura generale del contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l’appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
1) una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a);
2) all’aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione del presente codice (1);
3) nel caso in cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;
e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche.
2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
a) le soglie fissate all’articolo 35;
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell’accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni (2).
3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.
4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d’appalto iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l’accettazione di un’offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
b) la modifica cambia l’equilibrio economico del contratto o dell’accordo quadro a favore dell’aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
c) la modifica estende notevolmente l’ambito di applicazione del contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l’appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).
5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all’allegato XIV, parte I, lettera E, ed è pubblicato conformemente all’articolo 72 per i settori ordinari e all’articolo 130 per i settori speciali. Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale (3).
6. Una nuova procedura d’appalto in conformità al presente codice è richiesta per modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e 2.
7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.
8. La stazione appaltante comunica all’ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b), al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l’Autorità irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. L’Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l’elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l’opera, l’amministrazione o l’ente aggiudicatore, l’aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica.
9. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori, l’appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
10. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
11. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell’esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l’amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.
14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché quelle di importo inferiore o pari al 10 per cento dell’importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sono comunicate dal RUP all’Osservatorio di cui all’articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera di importo eccedente il dieci per cento dell’importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d’opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all’ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all’atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante. Nel caso in cui l’ANAC accerti l’illegittimità della variante in corso d’opera approvata, essa esercita i poteri di cui all’articolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d’opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 213, comma 1 (4).

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(1) Numero così modificato dall’art. 70, comma 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
(2) Comma così sostituito dall’art. 70, comma 1, lett. b), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
(3) Comma così modificato dall’art. 70, comma 1, lett. c), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
(4) Comma così modificato dall’art. 70, comma 1, lett. d), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione
Articolo 1 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
Articolo 2 - Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome
Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi
Articolo 5 - Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico
Articolo 6 - Appalti nei settori speciali e concessioni aggiudicati ad una joint- venture o ad un ente aggiudicatore facente parte di una joint venture
Articolo 7 - Appalti e concessioni aggiudicati ad un'impresa collegata
Articolo 8 - Esclusione di attivita' direttamente esposte alla concorrenza
Articolo 9 - Contratti di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo
Articolo 10 - Contratti nel settore dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali
Articolo 11 - Appalti aggiudicati da particolari enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia
Articolo 12 - Esclusioni specifiche per le concessioni nel settore idrico
Articolo 13 - Appalti nei settori speciali aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi
Articolo 14 - Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un'attivita' interessata o per l'esercizio di un'attivita' in un Paese terzo
Articolo 15 - Esclusioni nel settore delle comunicazioni elettroniche
Articolo 16 - Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali
Articolo 17 - Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi
Articolo 17 bis - Altri appalti esclusi
Articolo 18 - Esclusioni specifiche per contratti di concessioni
Articolo 19 - Contratti di sponsorizzazione
Articolo 20 - Opera pubblica realizzata a spese del privato
Articolo 21 - Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici
Articolo 22 - Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico
Articolo 23 - Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonche' per i servizi
Articolo 24 - Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici
Articolo 25 - Verifica preventiva dell'interesse archeologico
Articolo 26 - Verifica preventiva della progettazione
Articolo 27 - Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori
Articolo 28 - Contratti misti di appalto
Articolo 29 - Principi in materia di trasparenza
Articolo 30 - Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni
Articolo 31 - Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni
Articolo 32 - Fasi delle procedure di affidamento
Articolo 33 - Controlli sugli atti delle procedure di affidamento
Articolo 34 - Criteri di sostenibilita' energetica e ambientale
Articolo 35 - Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti
Articolo 36 - Contratti sotto soglia
Articolo 37 - Aggregazioni e centralizzazione delle committenze
Articolo 38 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza
Articolo 39 - Attivita' di committenza ausiliarie
Articolo 40 - Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione
Articolo 41 - Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza
Articolo 42 - Conflitto di interesse
Articolo 43 - Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori di Stati membri diversi
Articolo 44 - Digitalizzazione delle procedure
Articolo 45 - Operatori economici
Articolo 46 - Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria
Articolo 47 - Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare
Articolo 48 - Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici
Articolo 49 - Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali
Articolo 50 - Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi
Articolo 51 - Suddivisione in lotti
Articolo 52 - Regole applicabili alle comunicazioni
Articolo 53 - Accesso agli atti e riservatezza
Articolo 54 - Accordi quadro
Articolo 55 - Sistemi dinamici di acquisizione
Articolo 56 - Aste elettroniche
Articolo 57 - Cataloghi elettronici
Articolo 58 - Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione
Articolo 59 - Scelta delle procedure e oggetto del contratto
Articolo 60 - Procedura aperta
Articolo 61 - Procedura ristretta
Articolo 62 - Procedura competitiva con negoziazione
Articolo 63 - Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
Articolo 64 - Dialogo competitivo
Articolo 65 - Partenariato per l'innovazione
Articolo 66 - Consultazioni preliminari di mercato
Articolo 67 - Partecipazione precedente di candidati o offerenti
Articolo 68 - Specifiche tecniche
Articolo 69 - Etichettature
Articolo 70 - Avvisi di preinformazione
Articolo 71 - Bandi di gara
Articolo 72 - Redazione e modalita' di pubblicazione dei bandi e degli avvisi
Articolo 73 - Pubblicazione a livello nazionale
Articolo 74 - Disponibilita' elettronica dei documenti di gara
Articolo 75 - Inviti ai candidati
Articolo 76 - Informazione dei candidati e degli offerenti
Articolo 77 - Commissione giudicatrice
Articolo 78 - Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici
Articolo 79 - Fissazione di termini
Articolo 80 - Motivi di esclusione
Articolo 81 - Documentazione di gara
Articolo 82 - Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova
Articolo 83 - Criteri di selezione e soccorso istruttorio
Articolo 84 - Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici
Articolo 85 - Documento di gara unico europeo
Articolo 86 - Mezzi di prova
Articolo 87 - Certificazione delle qualita’
Articolo 88 - Registro on line dei certificati (e-Certis
Articolo 89 - Avvalimento
Articolo 90 - Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni
Articolo 91 - Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare
Articolo 92 - Riduzione del numero di offerte e soluzioni
Articolo 93 - Garanzie per la partecipazione alla procedura
Articolo 94 - Principi generali in materia di selezione
Articolo 95 - Criteri di aggiudicazione dell'appalto
Articolo 96 - Costi del ciclo di vita
Articolo 97 - Offerte anormalmente basse
Articolo 98 - Avvisi relativi agli appalti aggiudicati
Articolo 99 - Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti
Articolo 100 - Requisiti per l'esecuzione dell'appalto
Articolo 101 - Soggetti delle stazioni appaltanti
Articolo 102 - Collaudo e verifica di conformità
Articolo 103 - Garanzie definitive
Articolo 104 - Garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore
Articolo 105 - Subappalto
Articolo 106 - Modifica di contratti durante il periodo di efficacia
Articolo 107 - Sospensione
Articolo 108 - Risoluzione
Articolo 109 - Recesso
Articolo 110 - Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione
Articolo 111 - Controllo tecnico, contabile e amministrativo
Articolo 112 - Appalti e concessioni riservati
Articolo 113 - Incentivi per funzioni tecniche
Articolo 113 bis - Termini di pagamento. Clausole penali
Articolo 114 - Norme applicabili e ambito soggettivo
Articolo 115 - Gas ed energia termica
Articolo 116 - Elettricita'
Articolo 117 - Acqua
Articolo 118 - Servizi di trasporto
Articolo 119 - Porti e aeroporti
Articolo 120 - Servizi postali
Articolo 121 - Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi
Articolo 122 - Norme applicabili
Articolo 123 - Scelta delle procedure
Articolo 124 - Procedura negoziata con previa indizione di gara
Articolo 125 - Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara
Articolo 126 - Comunicazione delle specifiche tecniche
Articolo 127 - Pubblicita' e avviso periodico indicativo
Articolo 128 - Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione
Articolo 129 - Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati
Articolo 130 - Redazione e modalita' di pubblicazione dei bandi e degli avvisi
Articolo 131 - Inviti ai candidati
Articolo 132 - Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti
Articolo 133 - Principi generali per la selezione dei partecipanti
Articolo 134 - Sistemi di qualificazione
Articolo 135 - Criteri di selezione qualitativa e avvalimento
Articolo 136 - Applicabilita' dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione dei settori ordinari ai sistemi di qualificazione
Articolo 137 - Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi
Articolo 138 - Relazioni con Paesi terzi in materia di lavori, servizi e forniture
Articolo 139 - Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti
Articolo 140 - Norme applicabili ai servizi sociali dei settori speciali
Articolo 141 - Norme applicabili ai concorsi di progettazione e di idee nei settori speciali
Articolo 142 - Pubblicazione degli avvisi e dei bandi
Articolo 143 - Appalti riservati per determinati servizi
Articolo 144 - Servizi di ristorazione
Articolo 145 - Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali
Articolo 146 - Qualificazione
Articolo 147 - Livelli e contenuti della progettazione
Articolo 148 - Affidamento dei contratti
Articolo 149 - Varianti
Articolo 150 - Collaudo
Articolo 151 - Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato
Articolo 152 - Ambito di applicazione
Articolo 153 - Bandi e avvisi
Articolo 154 - Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti
Articolo 155 - Commissione giudicatrice per i concorsi di progettazione
Articolo 156 - Concorso di idee
Articolo 157 - Altri incarichi di progettazione e connessi
Articolo 158 - Servizi di ricerca e sviluppo
Articolo 159 - Difesa e sicurezza
Articolo 160 - Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza
Articolo 161 - Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali
Articolo 162 - Contratti secretati
Articolo 163 - Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile
Articolo 164 - Oggetto e ambito di applicazione
Articolo 165 - Rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni
Articolo 166 - Principio di libera amministrazione delle autorita' pubbliche
Articolo 167 - Metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni
Articolo 168 - Durata delle concessioni
Articolo 169 - Contratti misti di concessioni
Articolo 170 - Requisiti tecnici e funzionali
Articolo 171 - Garanzie procedurali nei criteri di aggiudicazione
Articolo 172 - Selezione e valutazione qualitativa dei candidati
Articolo 173 - Termini, principi e criteri di aggiudicazione
Articolo 174 - Subappalto
Articolo 175 - Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia
Articolo 176 - Cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro
Articolo 177 - Affidamenti dei concessionari
Articolo 178 - Norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime transitorio
Articolo 179 - Disciplina comune applicabile
Articolo 180 - Partenariato pubblico privato
Articolo 181 - Procedure di affidamento
Articolo 182 - Finanziamento del progetto
Articolo 183 - Finanza di progetto
Articolo 184 - Societa' di progetto
Articolo 185 - Emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle societa' di progetto
Articolo 186 - Privilegio sui crediti
Articolo 187 - Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilita'
Articolo 188 - Contratto di disponibilita'
Articolo 189 - Interventi di sussidiarieta' orizzontale
Articolo 190 - Baratto amministrativo
Articolo 191 - Cessione di immobili in cambio di opere
Articolo 192 - Regime speciale degli affidamenti in house
Articolo 193 - Societa' pubblica di progetto
Articolo 194 - Affidamento a contraente generale
Articolo 195 - Procedure di aggiudicazione del contraente generale
Articolo 196 - Controlli sull'esecuzione e collaudo
Articolo 197 - Sistema di qualificazione del contraente generale
Articolo 198 - Norme di partecipazione alla gara del contraente generale
Articolo 199 - Gestione del sistema di qualificazione del contraente generale
Articolo 200 - Disposizioni generali
Articolo 201 - Strumenti di pianificazione e programmazione
Articolo 202 - Finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture prioritarie
Articolo 203 - Monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari
Articolo 204 - Ricorsi giurisdizionali
Articolo 205 - Accordo bonario per i lavori
Articolo 206 - Accordo bonario per i servizi e le forniture
Articolo 207 - Collegio consultivo tecnico
Articolo 208 - Transazione
Articolo 209 - Arbitrato
Articolo 210 - Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari
Articolo 211 - Pareri di precontenzioso dell'ANAC
Articolo 212 - Indirizzo e coordinamento
Articolo 213 - Autorita' Nazionale Anticorruzione
Articolo 214 - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione
Articolo 215 - Consiglio superiore dei lavori pubblici
Articolo 216 - Disposizioni transitorie e di coordinamento
Articolo 217 - Abrogazioni
Articolo 218 - Aggiornamenti
Articolo 219 - Clausola di invarianza finanziaria
Articolo 220 - Entrata in vigore
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Allegato 14 -
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Allegato 25 -