Decreto Legge 31/12/2020 n. 183
Articolo 1
Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 26/02/2021, N. 21
--------------------------------------------------------------------------------------
(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.
14, le parole «31 dicembre 2020», ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
1-bis. All'articolo 32-sexies, comma 1, del decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2020, n. 176, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «31 marzo 2022». Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e'
istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica un tavolo
tecnico, con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle
finanze e dei rappresentanti delle amministrazioni competenti e delle
parti sociali, per l'individuazione di soluzioni volte al superamento
dell'attuale situazione relativa all'utilizzo dei soggetti di cui al
bacino PIP - Emergenza Palermo di cui alla legge regionale della
Regione siciliana 26 novembre 2000, n. 24, secondo la consistenza
alla data del 31 luglio 2020. Il tavolo svolge le proprie riunioni
anche in modalita' telematica e ai componenti il medesimo non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o
emolumenti comunque denominati.
1-ter. Dall'attuazione del comma 1-bis non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione interessata
provvede agli adempimenti previsti dal comma 1-bis con l'utilizzo
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n.
15, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2021».
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del decreto-legge 31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014, 2015,
2016, 2017, 2018 e 2019»;
b) al comma 4, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2021».
4. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre
2017, n. 205, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2021».
5. All'articolo 250, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022».
6. All'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2021».
7. Le procedure concorsuali gia' autorizzate per il triennio
2018-2020, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 24 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale n. 134 del 12 giugno 2018, possono essere
espletate fino al 31 dicembre 2021.
7-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
b) al comma 2:
1) all'alinea, le parole: «Nello stesso triennio 2018-2020, le
amministrazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31
dicembre 2021, le amministrazioni»;
2) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»»;
c) al comma 3, le parole: «, nel triennio 2018-2020,» sono
sostituite dalle seguenti: «, fino al 31 dicembre 2021,».
8. All'articolo 20, comma 11-bis, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del
presente comma il termine per il conseguimento dei requisiti di cui
al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), e' stabilito alla
data del 31 dicembre 2021, fatta salva l'anzianita' di servizio gia'
maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto.».
9. Gli enti locali gia' autorizzati dalla Commissione per la
Stabilita' Finanziaria degli Enti Locali, ai sensi dell'articolo 243,
commi 1 e 7, e dell'articolo 243-bis, comma 8, lettere d) e g), del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad effettuare assunzioni
a tempo indeterminato per l'anno 2020, che si trovano
nell'impossibilita' di concludere le procedure di reclutamento entro
il 31 dicembre 2020 per le disposizioni di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, possono
effettuare le predette assunzioni entro il 30 giugno 2021, anche se
in esercizio o gestione provvisoria, in deroga all'articolo 163 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nelle more
dell'adozione del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023.
10. In relazione alle conseguenze derivanti dalle attivita' di
contrasto al fenomeno epidemiologico ed al solo fine di ultimare i
progetti e i lavori avviati per il programma «Matera 2019» nonche'
per completare la rendicontazione, all'articolo 1, comma 346, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo la parola «2020» e' sostituita dalla
seguente: «2021»;
b) al secondo periodo, la parola «2020» e' sostituita dalla
seguente: «2021»;
c) e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Per l'anno 2021 il
Comune di Matera puo' provvedere, nel limite massimo di spesa di
900.000 euro, a valere sulle risorse finanziarie stanziate dal
presente comma per l'anno 2020.».
11. All'articolo 75, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
la parola «2020» e' sostituita dalla seguente: «2021».
12. All'articolo 76 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le
parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2021».
13. All'articolo 8, comma 1-quater, del decreto-legge 14 dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio
2019, n. 12, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero
nell'eventuale atto di rinnovo».
14. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155, in materia di potenziamento dell'attivita' informativa, le
parole «Fino al 31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2022».
15. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43,
in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del
personale delle strutture dei servizi di informazione per la
sicurezza, le parole «Fino al 31 gennaio 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «Fino al 31 gennaio 2022».
16. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.
8, al primo periodo, le parole «Fino al 31 dicembre 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al terzo periodo» e, al terzo periodo, le parole«entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il
30 aprile 2021».
17. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.
176, le parole «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30
aprile 2021«.
17-bis. Per la presentazione di progetti di legge d'iniziativa
popolare ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, i fogli recanti
le firme il cui termine temporale di validita', ai sensi del secondo
periodo del terzo comma dell'articolo 49 della medesima legge, scade
nel periodo dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19
restano validi per sei mesi a decorrere dalla cessazione dello stato
di emergenza.
18. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 10 pari a 0,9
milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioniArticolo 1 bis - Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni
Articolo 2 - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dellintern
Articolo 3 - Proroga di termini in materia economica e finanziaria
Articolo 3 bis - Disposizioni in materia di società partecipate
Articolo 3 ter - Disposizioni in materia di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
Articolo 4 - Proroga di termini in materia di salute
Articolo 5 - Proroga di termini in materia di istruzione
Articolo 5 bis - Proroga della validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario
Articolo 6 - Proroga di termini in materia di universita e ricerca
Articolo 7 - Proroga di termini in materia di beni e attivita culturali e di turismo
Articolo 8 - Proroga di termini in materia di giustizia
Articolo 9 - Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa
Articolo 10 - Proroga di termini in materia di agricoltura
Articolo 11 - Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Articolo 12 - Proroga di termini in materia di sviluppo economico
Articolo 12 bis - Tempi e modalità per la realizzazione della consultazione dei territori interessati dalla Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico
Articolo 12 ter - Proroga del termine per l'adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee
Articolo 13 - Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
Articolo 14 - Proroga di termini in materia di competenza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Articolo 15 - Proroga di termini in materia di ambiente e tutela del territorio e del mare
Articolo 16 - Proroga di termini in materia di sport
Articolo 17 - Termine per la conclusione della ricostruzione privata- terremoto de LAquila - Casa Italia
Articolo 17 bis - Disposizioni concernenti il personale degli enti territoriali della regione Liguria a seguito dell'evento del 14 agosto 2018
Articolo 17 ter - Proroga di disposizioni in favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016
Articolo 17 quater - Proroga di altre disposizioni in favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016
Articolo 18 - Proroga risorse volte a contrastare la poverta educativa
Articolo 19 - Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19
Articolo 20 - Misure di semplificazione per il collegamento digitale delle scuole e degli ospedali
Articolo 21 - Esecuzione della Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 relativa al sistema delle risorse proprie dellUnione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom
Articolo 22 - Proroga e altre misure applicabili a intermediari bancari e finanziari e a imprese di assicurazione in relazione al recesso del Regno Unito dallUnione europea
Articolo 22 bis - Proroga di termini in materia tributaria
Articolo 22 ter - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario
Articolo 22 quater - Termini per la dichiarazione e il versamento dell'imposta sui servizi digitali
Articolo 22 quinquies - Disposizioni finanziarie
Articolo 22 sexies - Modifica del comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente la disciplina dell'ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati
Articolo 23 - Entrata in vigore
Allegato 1 -
Allegato 1bis -