Decreto Legge 31/12/2020 n. 183
Articolo 3
Proroga di termini in materia economica e finanziaria
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 26/02/2021, N. 21
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(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)
1. All'articolo 4, comma 12, secondo periodo, del decreto-legge 9
gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2020, n. 12, le parole «A decorrere dall'anno 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «Entro l'anno 2021».
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le
parole «2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2019, 2020 e
2021».
3. All'articolo 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2021»;
b) al comma 5, le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2021».
4. All'articolo 1, comma 789, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2021».
5. All'articolo 2, comma 6-quater, secondo periodo, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole «1° gennaio 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022».
6. All'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al primo periodo, le parole: «e' convocata entro
centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio» sono sostituite
dalle seguenti: «e' convocata per l'approvazione del bilancio al 31
dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio» e il secondo periodo e' soppresso;
b) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle
assemblee tenute entro il 31 luglio 2021».
6-bis. All'articolo 1, comma 14-bis, del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno
2020, n. 40, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2021».
7. In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da
COVID-19, gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori
legali dei conti relativi all'anno 2020 e all'anno 2021, previsti
dall'articolo 5, commi 2 e 5, del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39, consistenti nell'acquisizione di 20 crediti formativi in
ciascun anno, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la
revisione legale, si intendono eccezionalmente assolti se i crediti
sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022.
8. Al comma 4, dell'articolo 117, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2021».
9. All'articolo 1, comma 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
dopo le parole «Agenzia delle entrate,» sono inserite le seguenti: «da adottarsi entro il 1° febbraio 2021,», e dopo le parole «ogni
altra disposizione necessaria» sono inserite le seguenti: «per
l'avvio e'».
10. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, al terzo periodo, le parole «Nel caso in cui» sono sostituite
dalle seguenti: «A decorrere dal 1° marzo 2021, nel caso in cui».
11. All'articolo 141, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, le parole da «puo' avvalersi» fino a «sei unita'» sono
sostituite dalle seguenti: «puo' conferire fino a sei incarichi di
collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165» e le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
11-bis. Per i comuni interamente confinanti con Paesi non
appartenenti all'Unione europea, la disposizione di cui all'articolo
1, comma 555, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' prorogata
all'anno 2027 alle medesime condizioni di cui all'articolo 1, comma
547, della citata legge n. 160 del 2019.
11-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 576-bis e' sostituito dal seguente:
«576-bis. In deroga al comma 576, per il periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021, le
agevolazioni di cui ai commi 573, 574 e 575 si applicano nel limite
dell'importo di 1.800.000 euro per ogni impresa. Tale limite e' di
270.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e
dell'acquacoltura e di 225.000 euro per ogni impresa attiva nel
settore della produzione primaria di prodotti agricoli»;
b) il comma 577-bis e' sostituito dal seguente:
«577-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e
fino a quello in corso al 31 dicembre 2021, alle imprese che
effettuano gli investimenti di cui al comma 577 il credito d'imposta
e' riconosciuto, in deroga alle disposizioni del medesimo comma 577,
in misura pari ai costi sostenuti nel limite dell'importo di
1.800.000 euro per ogni impresa. Tale limite e' di 270.000 euro per
ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di
225.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione
primaria di prodotti agricoli».
11-quater. I provvedimenti di revoca adottati ai sensi
dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, conseguenti al
raggiungimento o al mantenimento di un volume di attivita'
finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro, sono sospesi fino
al 31 dicembre 2021.
11-quinquies. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno
2020, n. 40, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2021».
11-sexies. Le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/815
della Commissione, del 17 dicembre 2018, si applicano alle relazioni
finanziarie relative agli esercizi avviati a decorrere dal 1° gennaio
2021.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioniArticolo 1 bis - Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni
Articolo 2 - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dellintern
Articolo 3 - Proroga di termini in materia economica e finanziaria
Articolo 3 bis - Disposizioni in materia di società partecipate
Articolo 3 ter - Disposizioni in materia di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
Articolo 4 - Proroga di termini in materia di salute
Articolo 5 - Proroga di termini in materia di istruzione
Articolo 5 bis - Proroga della validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario
Articolo 6 - Proroga di termini in materia di universita e ricerca
Articolo 7 - Proroga di termini in materia di beni e attivita culturali e di turismo
Articolo 8 - Proroga di termini in materia di giustizia
Articolo 9 - Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa
Articolo 10 - Proroga di termini in materia di agricoltura
Articolo 11 - Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Articolo 12 - Proroga di termini in materia di sviluppo economico
Articolo 12 bis - Tempi e modalità per la realizzazione della consultazione dei territori interessati dalla Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico
Articolo 12 ter - Proroga del termine per l'adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee
Articolo 13 - Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
Articolo 14 - Proroga di termini in materia di competenza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Articolo 15 - Proroga di termini in materia di ambiente e tutela del territorio e del mare
Articolo 16 - Proroga di termini in materia di sport
Articolo 17 - Termine per la conclusione della ricostruzione privata- terremoto de LAquila - Casa Italia
Articolo 17 bis - Disposizioni concernenti il personale degli enti territoriali della regione Liguria a seguito dell'evento del 14 agosto 2018
Articolo 17 ter - Proroga di disposizioni in favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016
Articolo 17 quater - Proroga di altre disposizioni in favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016
Articolo 18 - Proroga risorse volte a contrastare la poverta educativa
Articolo 19 - Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19
Articolo 20 - Misure di semplificazione per il collegamento digitale delle scuole e degli ospedali
Articolo 21 - Esecuzione della Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 relativa al sistema delle risorse proprie dellUnione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom
Articolo 22 - Proroga e altre misure applicabili a intermediari bancari e finanziari e a imprese di assicurazione in relazione al recesso del Regno Unito dallUnione europea
Articolo 22 bis - Proroga di termini in materia tributaria
Articolo 22 ter - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario
Articolo 22 quater - Termini per la dichiarazione e il versamento dell'imposta sui servizi digitali
Articolo 22 quinquies - Disposizioni finanziarie
Articolo 22 sexies - Modifica del comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente la disciplina dell'ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati
Articolo 23 - Entrata in vigore
Allegato 1 -
Allegato 1bis -