Decreto Legge 31/12/2020 n. 183
Articolo 12
Proroga di termini in materia di sviluppo economico
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 26/02/2021, N. 21
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(Proroga di termini in materia di sviluppo economico)
1. All'articolo 3, comma 4-sexies, del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, le parole "Per l'anno 2020," sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2020 e 2021,".
1-bis. All'articolo 38-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite
dalle seguenti: "al 30 giugno 2021";
b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Le risorse destinate al riconoscimento del credito
d'imposta di cui al presente articolo sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato e sono trasferite nella contabilita' speciale n.
1778 'Agenzia delle entrate - fondi di bilancio' per le necessarie
regolazioni contabili".
2. All'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole "entro il 15 dicembre 2020, mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione al Fondo di cui al comma 7 del citato articolo 79",
sono sostituite dalle seguenti: "entro sei mesi dalla data di
effettiva erogazione e comunque entro l'anno 2021, mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato";
b) al comma 6, le parole "entro il 15 dicembre 2020, mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione al citato Fondo", sono sostituite dalle seguenti: "entro sei mesi dalla data di effettiva erogazione e comunque entro
l'anno 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello
Stato".
3. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020, n.
2, le parole "entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 30 giugno 2021".
4. All'articolo 198 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. La misura di cui al
comma 1 si applica, nel limite di 16 milioni di euro a valere sulle
risorse ivi previste, anche per la compensazione dei danni subiti dal
1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021.". All'articolo 34, comma 11,
del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole "nei
limiti delle risorse pari a 309 milioni di euro per l'anno 2020",
sono sostituite dalle seguenti "nei limiti delle risorse pari a 274
milioni di euro per l'anno 2020".
5. All'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio
2020, n. 101, le parole "Nelle more dell'approvazione del decreto di
cui al comma 3 e non oltre la scadenza del centoventesimo giorno
successivo all'entrata in vigore del presente decreto, continua ad
applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n.
100" sono sostituite dalle seguenti: "Nelle more dell'approvazione
del decreto di cui al comma 3 e non oltre il 30 aprile 2021, continua
ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo1º giugno 2011, n.
100".
6. Le verificazioni periodiche della strumentazione metrica delle
imprese di autoriparazioni e delle imprese di revisione di veicoli,
in scadenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
fino al 31 maggio 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021.
7. All'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
dopo il comma 22 e' inserito il seguente: "22-bis. Per consentire
agli enti competenti di procedere all'acquisizione della proprieta'
degli impianti di illuminazione pubblica e all'organizzazione delle
gare per l'individuazione del gestore del servizio, la scadenza di
cui al comma 22 e' prorogata al 30 giugno 2021 limitatamente agli
affidamenti di servizi su impianti di illuminazione pubblica di
proprieta' del gestore.".
8. All'articolo 3-quinquies, comma 5, del decreto-legge 2 marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole "1° gennaio 2013" sono sostituite
dalle seguenti: "1° gennaio 2021";
b) il quarto periodo e' soppresso;
c) al quinto periodo, dopo le parole "al presente comma" sono
aggiunte le seguenti: "; la stessa Autorita', sentiti gli operatori
di mercato interessati, indica le nuove codifiche approvate dall'ITU
da integrare nei ricevitori, ritenute necessarie per favorire
l'innovazione tecnologica, indicando altresi' i relativi congrui
tempi di adeguamento".
8-bis. Al secondo periodo del comma 5-bis dell'articolo 39 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", fino al 30 giugno 2021".
9. Al comma 2 dell'articolo 52 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole "con cadenza nell'esercizio 2020 o in esercizi
precedenti" sono inserite le seguenti: "e nell'esercizio 2021";
b) le parole "sono erogate entro il 31 luglio 2020" sono
sostituite dalle seguenti: "sono erogate rispettivamente entro il 31
luglio 2020 ed entro il 31 luglio 2021";
c) le parole "entro il 30 settembre 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 30 settembre 2021".
9-bis. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 59, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2022" sono
sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2023".
b) al comma 60, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2022" sono
sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2023".
9-ter. All'articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.
8, le parole: "all'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "agli
anni 2020 e 2021".
9-quater. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 7-bis, le parole: "dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione" sono sostituite dalle
seguenti: "dal 1° settembre 2021";
b) all'articolo 4, comma 1-bis, le parole: "dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione" sono sostituite dalle
seguenti: "dal 1° settembre 2021".
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioniArticolo 1 bis - Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni
Articolo 2 - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dellintern
Articolo 3 - Proroga di termini in materia economica e finanziaria
Articolo 3 bis - Disposizioni in materia di società partecipate
Articolo 3 ter - Disposizioni in materia di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
Articolo 4 - Proroga di termini in materia di salute
Articolo 5 - Proroga di termini in materia di istruzione
Articolo 5 bis - Proroga della validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario
Articolo 6 - Proroga di termini in materia di universita e ricerca
Articolo 7 - Proroga di termini in materia di beni e attivita culturali e di turismo
Articolo 8 - Proroga di termini in materia di giustizia
Articolo 9 - Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa
Articolo 10 - Proroga di termini in materia di agricoltura
Articolo 11 - Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Articolo 12 - Proroga di termini in materia di sviluppo economico
Articolo 12 bis - Tempi e modalità per la realizzazione della consultazione dei territori interessati dalla Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico
Articolo 12 ter - Proroga del termine per l'adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee
Articolo 13 - Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
Articolo 14 - Proroga di termini in materia di competenza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Articolo 15 - Proroga di termini in materia di ambiente e tutela del territorio e del mare
Articolo 16 - Proroga di termini in materia di sport
Articolo 17 - Termine per la conclusione della ricostruzione privata- terremoto de LAquila - Casa Italia
Articolo 17 bis - Disposizioni concernenti il personale degli enti territoriali della regione Liguria a seguito dell'evento del 14 agosto 2018
Articolo 17 ter - Proroga di disposizioni in favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016
Articolo 17 quater - Proroga di altre disposizioni in favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016
Articolo 18 - Proroga risorse volte a contrastare la poverta educativa
Articolo 19 - Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19
Articolo 20 - Misure di semplificazione per il collegamento digitale delle scuole e degli ospedali
Articolo 21 - Esecuzione della Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 relativa al sistema delle risorse proprie dellUnione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom
Articolo 22 - Proroga e altre misure applicabili a intermediari bancari e finanziari e a imprese di assicurazione in relazione al recesso del Regno Unito dallUnione europea
Articolo 22 bis - Proroga di termini in materia tributaria
Articolo 22 ter - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario
Articolo 22 quater - Termini per la dichiarazione e il versamento dell'imposta sui servizi digitali
Articolo 22 quinquies - Disposizioni finanziarie
Articolo 22 sexies - Modifica del comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente la disciplina dell'ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati
Articolo 23 - Entrata in vigore
Allegato 1 -
Allegato 1bis -