Decreto Legge 31/12/2020 n. 183
Articolo 17 quater
Proroga di altre disposizioni in favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016
ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 26/02/2021, N. 21
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Proroga di altre disposizioni in favore delle popolazioni dei
territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016
1. All'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo periodo del comma 1-ter e' sostituito dai seguenti: "Le
agevolazioni di cui al primo periodo sono prorogate fino al 31
dicembre 2021 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili
che entro il 30 aprile 2021 dichiarino, ai sensi del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente
competenti, l'inagibilita' del fabbricato, della casa di abitazione,
dello studio professionale o dell'azienda o la permanenza dello stato
di inagibilita' gia' dichiarato. La rateizzazione delle fatture gia'
prevista per un periodo non inferiore a trentasei mesi, ai sensi del
comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.
172, e' dilazionata in un periodo non inferiore a centoventi mesi";
b) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:
"1-quater. Le agevolazioni disciplinate dalla deliberazione
dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 18
aprile 2017 n. 252/2017/R/COM, e successive modificazioni e
integrazioni, si applicano alle utenze e alle forniture situate nelle
soluzioni abitative di emergenza, realizzate per i fabbisogni delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
24 agosto 2016, fino al completamento della ricostruzione".
2. All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
le parole: "Per l'anno 2019, nel limite di spesa di 2 milioni di
euro" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019, 2021 e
2022, nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui". Agli oneri
derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente
comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. All'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, dopo le parole: "euro 40 milioni per l'anno 2018" sono inserite
le seguenti: "e di euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022
e 2023".
4. All'articolo 39, comma 4, lettera b), del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2023". Per le medesime finalita' di cui
al citato articolo 39 del decreto-legge n. 109 del 2018, non sono
altresi' soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni
caso, a esecuzione forzata in virtu' di qualsivoglia azione esecutiva
o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di
effetto i pignoramenti comunque notificati, le risorse provenienti
dal fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi
sismici, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 di-cembre
2016, n. 229, nonche' i contributi di cui all'articolo 7 del medesimo
decreto-legge n. 189 del 2016, le erogazioni liberali nei confronti
dei comuni colpiti da sismi o da eventi calamitosi, di cui
all'articolo 100, comma 2, lettera m-bis), del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi
inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla
popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti.
5. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"13-ter. I soggetti conduttori di un immobile in virtu' di
contratti di locazione pluriennale riferiti a immobili adibiti ad
abitazione principale alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai
comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016
con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2, ovvero alla data del
18 gennaio 2017 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2-bis
del presente decreto, distrutti o danneggiati dagli eventi sismici
del 2016, possono usufruire, nel limite di 600.000 euro per l'anno
2021, di un contributo non superiore all'importo dovuto per il
pagamento di contributi per il rilascio del permesso di costruire ai
sensi degli articoli 16 e 17 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. A tale fine, il
Commissario straordinario definisce, con provvedimento adottato ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, i criteri e le
modalita' per richiedere, entro trenta giorni dall'adozione del
provvedimento, la concessione del contributo nel rispetto del limite
di spesa di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma il Commissario straordinario
provvede con le risorse disponibili nella contabilita' speciale di
cui all'articolo 4, comma 3".
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioniArticolo 1 bis - Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni
Articolo 2 - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dellintern
Articolo 3 - Proroga di termini in materia economica e finanziaria
Articolo 3 bis - Disposizioni in materia di società partecipate
Articolo 3 ter - Disposizioni in materia di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
Articolo 4 - Proroga di termini in materia di salute
Articolo 5 - Proroga di termini in materia di istruzione
Articolo 5 bis - Proroga della validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario
Articolo 6 - Proroga di termini in materia di universita e ricerca
Articolo 7 - Proroga di termini in materia di beni e attivita culturali e di turismo
Articolo 8 - Proroga di termini in materia di giustizia
Articolo 9 - Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa
Articolo 10 - Proroga di termini in materia di agricoltura
Articolo 11 - Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Articolo 12 - Proroga di termini in materia di sviluppo economico
Articolo 12 bis - Tempi e modalità per la realizzazione della consultazione dei territori interessati dalla Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico
Articolo 12 ter - Proroga del termine per l'adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee
Articolo 13 - Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
Articolo 14 - Proroga di termini in materia di competenza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Articolo 15 - Proroga di termini in materia di ambiente e tutela del territorio e del mare
Articolo 16 - Proroga di termini in materia di sport
Articolo 17 - Termine per la conclusione della ricostruzione privata- terremoto de LAquila - Casa Italia
Articolo 17 bis - Disposizioni concernenti il personale degli enti territoriali della regione Liguria a seguito dell'evento del 14 agosto 2018
Articolo 17 ter - Proroga di disposizioni in favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016
Articolo 17 quater - Proroga di altre disposizioni in favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016
Articolo 18 - Proroga risorse volte a contrastare la poverta educativa
Articolo 19 - Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19
Articolo 20 - Misure di semplificazione per il collegamento digitale delle scuole e degli ospedali
Articolo 21 - Esecuzione della Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 relativa al sistema delle risorse proprie dellUnione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom
Articolo 22 - Proroga e altre misure applicabili a intermediari bancari e finanziari e a imprese di assicurazione in relazione al recesso del Regno Unito dallUnione europea
Articolo 22 bis - Proroga di termini in materia tributaria
Articolo 22 ter - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario
Articolo 22 quater - Termini per la dichiarazione e il versamento dell'imposta sui servizi digitali
Articolo 22 quinquies - Disposizioni finanziarie
Articolo 22 sexies - Modifica del comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente la disciplina dell'ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati
Articolo 23 - Entrata in vigore
Allegato 1 -
Allegato 1bis -