Decreto Legge 31/12/2020 n. 183
Articolo 4
Proroga di termini in materia di salute
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 26/02/2021, N. 21
--------------------------------------------------------------------------------------
(Proroga di termini in materia di salute)
1. All'articolo 2, comma 67-bis, quinto periodo, della legge 23
dicembre 2009, n.191, le parole «e per l'anno 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «, per l'anno 2020 e per l'anno 2021».
2. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2017, n. 172, le parole «e 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: «, 2020 e 2021».
3. All'articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «e 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «, 2020 e 2021».
4. All'articolo 11, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
giugno 2019, n. 60, le parole «Dall'anno 2021,» sono sostituite dalle
seguenti: «Dall'anno 2022,».
4-bis. La durata degli organi degli Ordini delle professioni
sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile
1956, n.561, che non abbiano svolto le procedure elettorali per il
relativo rinnovo, nonche' di quelli delle rispettive Federazioni
nazionali, e' prorogata fino al termine dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19 fissato con apposita deliberazione del
Consiglio dei ministri e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.
L'articolo 2, comma 8, e l'articolo 8, comma 6, del citato decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 si
applicano ai mandati successivi al predetto rinnovo.
5. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014,
n. 26, le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022».
6. All'articolo 9-duodecies, comma 2, del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015,
n. 125, dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente: «Le procedure
concorsuali e le assunzioni di cui al presente comma possono essere
effettuate anche nell'anno 2021».
7. Al fine di garantire la necessaria continuita' delle attivita'
di ricerca, nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 425, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, in considerazione dell'attuale situazione
di straordinaria emergenza sanitaria, gli Istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico di diritto pubblico e gli Istituti
zooprofilattici sperimentali, in deroga all'articolo 7, comma 5-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono continuare ad
avvalersi del personale addetto alle attivita' di ricerca, nonche' di
personale di supporto alla ricerca, assunto con contratti di lavoro
flessibile e in servizio presso tali istituti, fino al 30 settembre
2021, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. Agli
oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede nei limiti
delle complessive risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma
424, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, proprie di ciascun
Istituto, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
7-bis. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' di
supporto ai professionisti iscritti agli Ordini dei chimici e dei
fisici, anche in ragione dell'impegno eccezionale nell'ambito
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il terzo periodo del comma
8 dell'articolo 8 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e' sostituito
dai seguenti: «I Consigli direttivi degli Ordini dei chimici in
essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in
carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi
attribuite dalla legislazione vigente e il relativo rinnovo avviene
con le modalita' previste dalla presente legge e dai relativi
provvedimenti attuativi. Il Consiglio nazionale dei chimici in essere
alla data di entrata in vigore della presente legge resta in carica,
con le competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, fino
al primo rinnovo dei Consigli direttivi di tutti gli Ordini dei
chimici nel rispetto delle disposizioni della presente legge e dei
relativi provvedimenti attuativi».
7-ter. All'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti:«31 dicembre 2024».
8. Per garantire l'ampliamento della platea dei soggetti idonei
all'incarico di direttore generale delle aziende e degli enti del
Servizio sanitario nazionale, anche in ragione delle esigenze
straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19,
l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore
generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e
degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e
successive modificazioni, pubblicato nel portale telematico del
Ministero della salute il 1° aprile 2020, e' integrato entro il 21
marzo 2021. A tal fine i termini di presentazione delle domande di
cui all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 26
novembre 2019, sono riaperti dal 21 gennaio 2021 al 5 febbraio 2021,
previa pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
Restano iscritti nell'elenco nazionale i soggetti gia' inseriti
nell'elenco nazionale alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
8-bis. L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 16, comma 2,
del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come sostituito
dall'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e'
prorogata al 31 dicembre 2023.
8-ter. Dopo il comma 5-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, e' inserito il seguente:
«5-quater. Alle strutture private accreditate che abbiano concorso
a sostenere il Servizio sanitario nazionale convertendo parte delle
attivita' per destinarle a pazienti affetti da COVID-19, nell'ambito
delle attivita' di cui all'articolo 3 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, e che abbiano comunque raggiunto il 100 per cento del
budget per acuti, considerando i ricoveri ordinari e i day hospital,
puo' essere riconosciuto un contributo una tantum in proporzione al
costo complessivo sostenuto nel 2020 per i dispositivi di protezione
individuale, a fronte di apposita rendicontazione da parte della
struttura interessata, ferma restando la garanzia dell'equilibrio
economico del Servizio sanitario regionale e tenendo conto dei
dispositivi di protezione individuale eventualmente gia' forniti alle
medesime strutture dalla regione o provincia autonoma interessata o
dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento
delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Il predetto riconoscimento, a
titolo di contributo una tantum, e' legato all'emergenza in corso ed
e' erogato dalle regioni e province autonome nelle quali e' ubicata
la struttura destinataria di budget, che abbia sottoscritto l'accordo
contrattuale per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 8-quinquies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».
8-quater. Al fine di assicurare l'assistenza ai bambini affetti da
malattia oncologica, le risorse di cui all'articolo 1, comma 338,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate, per l'anno
2021, per un importo di 2 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal
primo periodo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
salute.
8-quinquies. In sede di prima applicazione, la revisione della
lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale
di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 19 agosto 2016, n.
167, da parte del Gruppo di lavoro screening neonatale esteso,
istituito con decreto del Ministero della salute 17 settembre 2020,
e' completata entro il 31 maggio 2021.
8-sexies. L'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Deroga alle norme in materia di riconoscimento delle
qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per
l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione). - 1.
Fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli articoli 49 e 50 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e' consentito l'esercizio
temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica
di operatore socio-sanitario ai professionisti che intendono
esercitare, in via autonoma o dipendente, nel territorio nazionale,
anche presso strutture sanitarie private o accreditate, purche'
impegnate nell'emergenza da COVID-19, una professione sanitaria o la
professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica
professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive
dell'Unione europea. Gli interessati presentano istanza, corredata di
un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza, alle
regioni e alle province autonome, che possono procedere al
reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli
articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto.
2. Per la medesima durata indicata al comma 1, l'assunzione alle
dipendenze della pubblica amministrazione nonche' presso strutture
sanitarie private autorizzate o accreditate, purche' impegnate
nell'emergenza da COVID-19, per l'esercizio di professioni sanitarie
e della qualifica di operatore socio-sanitario e' consentita, in
deroga all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea,
titolari di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere
attivita' lavorativa, fermo restando ogni altro limite di legge».
8-septies. All'articolo 25 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.
8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-novies, secondo periodo, le parole: "del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183";
b) al comma 4-duodecies e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:"Per gli anni 2020 e 2021, il credito d'imposta di cui al primo
periodo e' attribuito, alle medesime condizioni ivi previste, anche
nell'ambito delle attivita' istituzionali esercitate in regime
d'impresa, fermo restando il limite massimo di 5 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021".
8-octies. L'efficacia delle misure previste dalle disposizioni di
cui al comma 8-septies e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
all'autorizzazione della Commissione europea richiesta dal Ministero
della salute.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioniArticolo 1 bis - Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni
Articolo 2 - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dellintern
Articolo 3 - Proroga di termini in materia economica e finanziaria
Articolo 3 bis - Disposizioni in materia di società partecipate
Articolo 3 ter - Disposizioni in materia di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
Articolo 4 - Proroga di termini in materia di salute
Articolo 5 - Proroga di termini in materia di istruzione
Articolo 5 bis - Proroga della validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario
Articolo 6 - Proroga di termini in materia di universita e ricerca
Articolo 7 - Proroga di termini in materia di beni e attivita culturali e di turismo
Articolo 8 - Proroga di termini in materia di giustizia
Articolo 9 - Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa
Articolo 10 - Proroga di termini in materia di agricoltura
Articolo 11 - Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Articolo 12 - Proroga di termini in materia di sviluppo economico
Articolo 12 bis - Tempi e modalità per la realizzazione della consultazione dei territori interessati dalla Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico
Articolo 12 ter - Proroga del termine per l'adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee
Articolo 13 - Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
Articolo 14 - Proroga di termini in materia di competenza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Articolo 15 - Proroga di termini in materia di ambiente e tutela del territorio e del mare
Articolo 16 - Proroga di termini in materia di sport
Articolo 17 - Termine per la conclusione della ricostruzione privata- terremoto de LAquila - Casa Italia
Articolo 17 bis - Disposizioni concernenti il personale degli enti territoriali della regione Liguria a seguito dell'evento del 14 agosto 2018
Articolo 17 ter - Proroga di disposizioni in favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016
Articolo 17 quater - Proroga di altre disposizioni in favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016
Articolo 18 - Proroga risorse volte a contrastare la poverta educativa
Articolo 19 - Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19
Articolo 20 - Misure di semplificazione per il collegamento digitale delle scuole e degli ospedali
Articolo 21 - Esecuzione della Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 relativa al sistema delle risorse proprie dellUnione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom
Articolo 22 - Proroga e altre misure applicabili a intermediari bancari e finanziari e a imprese di assicurazione in relazione al recesso del Regno Unito dallUnione europea
Articolo 22 bis - Proroga di termini in materia tributaria
Articolo 22 ter - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario
Articolo 22 quater - Termini per la dichiarazione e il versamento dell'imposta sui servizi digitali
Articolo 22 quinquies - Disposizioni finanziarie
Articolo 22 sexies - Modifica del comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente la disciplina dell'ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati
Articolo 23 - Entrata in vigore
Allegato 1 -
Allegato 1bis -