Articolo Normativa

Decreto Legge 22/3/2021 n. 41

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

Articolo 10

Indennita’ per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport

Titolo II -Disposizioni in materia di lavoro

Indennita’ per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport

1. Ai soggetti gia’ beneficiari dell’indennita’ di cui all’articoli 15 e 15-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e’ erogata una tantum un’ulteriore indennita’ pari a 2.400 euro.
2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione ne’ di rapporto di lavoro dipendente ne’ di NASpI alla data di entrata in vigore del presente decreto, e’ riconosciuta un’indennita’ onnicomprensiva pari a 2.400 euro. La medesima indennita’ e’ riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione ne’ di rapporto di lavoro dipendente ne’ di NASpI alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivita’ o il loro rapporto di lavoro, e’ riconosciuta un’indennita’ onnicomprensiva pari a 2.400 euro:
a) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere gia’ iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito nell’anno 2019 derivante dalle medesime attivita’ superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennita’ di disponibilita’ ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
b) titolari di pensione.
5. E’ riconosciuta un’indennita’ onnicomprensiva pari a 2.400 euro
ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:
a) titolarita’ nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto di uno o piu’ contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
b) titolarita’ nell’anno 2018 di uno o piu’ contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
c) assenza di titolarita’, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione ne’ di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza corresponsione dell’indennita’ di disponibilita’ di cui all’articolo 16 del medesimo decreto, e’ riconosciuta un’indennita’ onnicomprensiva pari a 2.400 euro. La medesima indennita’ e’ erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 35.000 euro.
7. Le indennita’ di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono tra loro cumulabili e sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidita’ di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. La domanda per le indennita’ di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 e’ presentata all’INPS entro il 30 aprile 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalita’ stabilite dallo stesso.
8. Le indennita’ di cui ai precedenti commi non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono erogate dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 897,6 milioni di euro per l’anno 2021. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita’ al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 7, pari a 897,6 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 42.
10. E’ erogata dalla societa’ Sport e Salute s.p.a., nel limite massimo di 350 milioni di euro per l’anno 2021, un’indennita’ complessiva determinata ai sensi del comma 11, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le societa’ e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivita’. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non e’ riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, cosi’ come prorogate e integrate dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dal presente decreto. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l’indennita’ i redditi da lavoro autonomo di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche’ le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell’assegno ordinario di invalidita’ di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
11. L’ammontare dell’indennita’ di cui al comma 10 e’ determinata come segue:
a) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attivita’ sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 3.600;
b) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attivita’ sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 2.400;
c) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attivita’ sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma di euro 1.200.
12. Ai fini di cui al comma 11, la societa’ Sport e Salute s.p.a. utilizza i dati dichiarati dai beneficiari al momento della presentazione della domanda nella piattaforma informatica prevista dall’articolo 5 del decreto del 6 aprile 2020 del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport.
13. Ai fini dell’erogazione delle indennita’ di cui ai commi 10 e 11, si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati.
14. Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 10 e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attivita’ all’Autorita’ di Governo competente in materia di sport e al Ministero dell’economia e delle finanze.
15. Agli oneri derivanti dal comma 10 del presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 42.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA
Articolo 2 - Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici
Articolo 3 - Fondo autonomi e professionisti
Articolo 4 - Proroga del periodo di sospensione delle attivita’ dell’agente della riscossione e annullamento dei carichi
Articolo 5 - Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all’emergenza COVID-19
Articolo 6 - Riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del Canone RAI
Articolo 7 - Disposizioni finanziarie relative a misure di integrazione salariale
Articolo 8 - Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale
Articolo 9 - Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione, integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti ex ILVA nonche’ misure a sostegno del settore aeroportuale.
Articolo 10 - Indennita’ per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport
Articolo 11 - Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza
Articolo 12 - Ulteriori disposizioni in materia di Reddito di emergenza
Articolo 13 - Incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti
Articolo 14 - Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore
Articolo 15 - Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità
Articolo 16 - Disposizioni in materia di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI
Articolo 17 - Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine
Articolo 18 - Proroga incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a.
Articolo 19 - Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura
Articolo 20 - Vaccini e farmaci
Articolo 21 - Covid Hotel
Articolo 22 - Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari e degli incarichi dei funzionari tecnici per la biologia del Ministero della difesa
Articolo 23 - Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali
Articolo 24 - Rimborso spese sanitarie sostenute dalle Regioni e Province autonome nell'esercizio 2020
Articolo 25 - Imposta di soggiorno
Articolo 26 - Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica
Articolo 27 - Revisione del riparto del contributo di cui all'articolo 32-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Articolo 28 - Regime-quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato per l'emergenza COVID-19
Articolo 29 - Trasporto Pubblico Locale
Articolo 30 - Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga
Articolo 31 - Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19
Articolo 32 - Completamento del programma di sostegno fruizione delle attività di didattica digitale per le Regioni del mezzogiorno
Articolo 33 - Misure a sostegno delle Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca
Articolo 34 - Misure a tutela delle persone con disabilità
Articolo 35 - Misure per la funzionalità delle Forze di Polizia e delle Forze Armate
Articolo 36 - Misure urgenti per la cultura
Articolo 37 - Sostegno alle grandi imprese
Articolo 38 - Misure di sostegno al sistema delle fiere
Articolo 39 - Incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura
Articolo 40 - Risorse da destinare al Commissario straordinario per l’emergenza e alla Protezione civile
Articolo 41 - Fondo per le esigenze indifferibili
Articolo 42 - Disposizioni finanziarie
Articolo 43 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Allegato 1 (articolo 20, comma 2, lettera c)
Allegato 2 - Allegato 2 (articolo 42, comma 1)