Articolo Normativa

Decreto Legge 22/3/2021 n. 41

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

Articolo 42

Disposizioni finanziarie

Titolo V - Altre disposizioni urgenti

Disposizioni finanziarie

1. Gli effetti finanziari derivanti dal presente decreto sono coerenti con l’autorizzazione al ricorso all’indebitamento approvata il 20 gennaio 2021 dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento presentata ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. L’allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, e’ sostituito dall’allegato 2 annesso al presente decreto.
2. All’articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «145.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «180.000 milioni di euro».
3. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all’indebitamento di cui al comma 1, primo periodo, sono determinati nel limite massimo di 20,86 milioni di euro per l’anno 2021, 112,24 milioni di euro nel 2022, 158,93 milioni di euro nel 2023, 202,63 milioni di euro nel 2024, 239,38 milioni di euro nel 2025, 296 milioni di euro nel 2026, 337,72 milioni di euro per l’anno 2027, 394,33 milioni di euro nel 2028, 425,13 milioni di euro nel 2029, 470,82 milioni di euro nel 2030 e 536,37 milioni di euro annui a decorrere dal 2031, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 170,85 milioni di euro per l’anno 2023, 228,46 milioni di euro per l’anno 2024, 273,15 milioni di euro per l’anno 2025, 324,8 milioni di euro per l’anno 2026, 382,41 milioni di euro per l’anno 2027, 429,1 milioni di euro per l’anno 2028, 471,81 milioni di euro per l’anno 2029, 514,5 milioni di euro per l’anno 2030 e 568,16 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2031.
4. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari con l’INPS, gli stanziamenti iscritti in termini di competenza e cassa sul capitolo 4339 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concernente le somme da trasferire all’ INPS a titolo di anticipazioni di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso, sono incrementati di 4.000 milioni di euro per l’anno 2021. Inoltre, per il medesimo anno le risorse iscritte sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinate all’INPS sono trasferite trimestralmente all’Istituto nei primi 10 giorni del primo mese di ciascun trimestre, sulla base del fabbisogno finanziario, per il medesimo trimestre, tempestivamente comunicato al Ministero dallo stesso Istituto.
5. Al fine di consentire, prioritariamente, la regolazione dei residui accertati nell’anno 2021 relativi alle anticipazioni di tesoreria concesse, ai sensi del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il fondo di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e’ incrementato di 11.000 milioni di euro per l’anno 2021. Conseguentemente al medesimo comma la parola: «6.300» e’ sostituita con: «17.300».
6. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e’ incrementato di 390 milioni di euro per l’anno 2022.
7. Il Fondo di cui all’articolo 9-quater, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e’ incrementato di un importo pari a 50 milioni di euro per l’anno 2021.
8. I commi da 381 a 384 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono abrogati.
9. In relazione all’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia «Covid-19», per l’anno 2021 non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 610 e 611, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
10. Agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 6, da 8 a 16, da 18 a 26, da 29 a 31, da 34 a 41 e dai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, determinati in 37.425,82 milioni di euro per l’anno 2021, 312,84 milioni di euro nel 2022, 191,83 milioni di euro nel 2023, 216,13 milioni di euro nel 2024, 246,88 milioni di euro nel 2025, 296 milioni di euro nel 2026, 337,72 milioni di euro per l’anno 2027, 394,33 milioni di euro nel 2028, 425,13 milioni di euro nel 2029, 470,82 milioni di euro nel 2030 e 536,37 milioni di euro annui a decorrere dal 2031, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa in 49.266,520 milioni di euro per l’anno 2021, 768,84 milioni di euro per l’anno 2022 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno in 32.927,920 milioni di euro per l’anno 2021, 763,340 milioni di euro per l’anno 2022, 270,45 milioni di euro per l’anno 2023, 269,46 milioni di euro per l’anno 2024, 295,95 milioni di euro per l’anno 2025, 324,8 milioni di euro per l’anno 2026, 382,41 milioni di euro per l’anno 2027, 429,1 milioni di euro per l’anno 2028, 471,81 milioni di euro per l’anno 2029, 514,5 milioni di euro per l’anno 2030 e 568,16 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2031, si provvede:
a) quanto a 205,1 milioni di euro per l’anno 2022, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 131,554 milioni di euro per l’anno 2021 e 817,968 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4, 15,18, 22 e 35;
b) quanto a 30 milioni di euro per l’anno 2021, 70 milioni di euro per l’anno 2023, 27 milioni di euro per l’anno 2024 e 15 milioni di euro per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
c) quanto a 50 milioni di euro per l’anno 2021, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall’abrogazione della disposizione di cui al comma 8;
d) quanto a 35 milioni di euro per l’anno 2023, 14 milioni di euro per l’anno 2024 e 8 milioni di euro per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
e) mediante il ricorso all’indebitamento di cui al comma 1.
11. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell’economia e delle finanze, ove necessario, puo’ disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e’ effettuata con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

 


Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA
Articolo 2 - Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici
Articolo 3 - Fondo autonomi e professionisti
Articolo 4 - Proroga del periodo di sospensione delle attivita’ dell’agente della riscossione e annullamento dei carichi
Articolo 5 - Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all’emergenza COVID-19
Articolo 6 - Riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del Canone RAI
Articolo 7 - Disposizioni finanziarie relative a misure di integrazione salariale
Articolo 8 - Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale
Articolo 9 - Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione, integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti ex ILVA nonche’ misure a sostegno del settore aeroportuale.
Articolo 10 - Indennita’ per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport
Articolo 11 - Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza
Articolo 12 - Ulteriori disposizioni in materia di Reddito di emergenza
Articolo 13 - Incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti
Articolo 14 - Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore
Articolo 15 - Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità
Articolo 16 - Disposizioni in materia di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI
Articolo 17 - Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine
Articolo 18 - Proroga incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a.
Articolo 19 - Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura
Articolo 20 - Vaccini e farmaci
Articolo 21 - Covid Hotel
Articolo 22 - Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari e degli incarichi dei funzionari tecnici per la biologia del Ministero della difesa
Articolo 23 - Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali
Articolo 24 - Rimborso spese sanitarie sostenute dalle Regioni e Province autonome nell'esercizio 2020
Articolo 25 - Imposta di soggiorno
Articolo 26 - Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica
Articolo 27 - Revisione del riparto del contributo di cui all'articolo 32-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Articolo 28 - Regime-quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato per l'emergenza COVID-19
Articolo 29 - Trasporto Pubblico Locale
Articolo 30 - Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga
Articolo 31 - Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19
Articolo 32 - Completamento del programma di sostegno fruizione delle attività di didattica digitale per le Regioni del mezzogiorno
Articolo 33 - Misure a sostegno delle Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca
Articolo 34 - Misure a tutela delle persone con disabilità
Articolo 35 - Misure per la funzionalità delle Forze di Polizia e delle Forze Armate
Articolo 36 - Misure urgenti per la cultura
Articolo 37 - Sostegno alle grandi imprese
Articolo 38 - Misure di sostegno al sistema delle fiere
Articolo 39 - Incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura
Articolo 40 - Risorse da destinare al Commissario straordinario per l’emergenza e alla Protezione civile
Articolo 41 - Fondo per le esigenze indifferibili
Articolo 42 - Disposizioni finanziarie
Articolo 43 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Allegato 1 (articolo 20, comma 2, lettera c)
Allegato 2 - Allegato 2 (articolo 42, comma 1)