Articolo Normativa

Decreto Legge 22/3/2021 n. 41

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

Articolo 30

Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga

Titolo IV - Enti territoriali

Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga

1. All'articolo 9-ter, del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 2 e 3 le parole «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;
b) ai commi 4 e 5 le parole «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2021».
c) al comma 6 le parole «82,5 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «165 milioni di euro per l'anno 2021» e le parole «con decreto» sono sostituite dalle parole «con uno o piu' decreti» e le parole «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle parole «entro il 30 giugno 2021».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lett. a), pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
3. In considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, il termine per la restituzione dei questionari pubblicati nell'anno 2021, necessari per il calcolo dei fabbisogni standard degli Enti locali di cui all'articolo 5, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e' fissato in centottanta giorni dalla pubblicazione.
4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo e' autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti gia' deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno.
6. All'articolo 1, comma 449, lettera d-sexies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 il terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il contributo di cui al primo periodo e' ripartito entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunita' e la famiglia previa intesa in Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. Con il decreto di cui al precedente periodo sono altresi' disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire con le risorse assegnate e le modalita' di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse.».
7. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, il comma 1 dell'articolo 51 e' sostituito dal seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 31, le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37 che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022.».
8. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, e' aggiunto, in fine, il seguente articolo: «ART. 15-bis (Disposizione finale) - 1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.».
9. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, e' aggiunto, in fine, il seguente articolo: «ART. 12-bis (Disposizione finale) - 1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.».
10. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, e' aggiunto, in fine, il seguente articolo: «ART. 17-bis (Disposizione finale) - 1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.».
11. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, e' aggiunto, in fine, il seguente articolo: «ART. 43-bis (Disposizione finale) - 1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.».

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA
Articolo 2 - Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici
Articolo 3 - Fondo autonomi e professionisti
Articolo 4 - Proroga del periodo di sospensione delle attivita’ dell’agente della riscossione e annullamento dei carichi
Articolo 5 - Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all’emergenza COVID-19
Articolo 6 - Riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del Canone RAI
Articolo 7 - Disposizioni finanziarie relative a misure di integrazione salariale
Articolo 8 - Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale
Articolo 9 - Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione, integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti ex ILVA nonche’ misure a sostegno del settore aeroportuale.
Articolo 10 - Indennita’ per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport
Articolo 11 - Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza
Articolo 12 - Ulteriori disposizioni in materia di Reddito di emergenza
Articolo 13 - Incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti
Articolo 14 - Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore
Articolo 15 - Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità
Articolo 16 - Disposizioni in materia di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI
Articolo 17 - Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine
Articolo 18 - Proroga incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a.
Articolo 19 - Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura
Articolo 20 - Vaccini e farmaci
Articolo 21 - Covid Hotel
Articolo 22 - Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari e degli incarichi dei funzionari tecnici per la biologia del Ministero della difesa
Articolo 23 - Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali
Articolo 24 - Rimborso spese sanitarie sostenute dalle Regioni e Province autonome nell'esercizio 2020
Articolo 25 - Imposta di soggiorno
Articolo 26 - Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica
Articolo 27 - Revisione del riparto del contributo di cui all'articolo 32-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Articolo 28 - Regime-quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato per l'emergenza COVID-19
Articolo 29 - Trasporto Pubblico Locale
Articolo 30 - Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga
Articolo 31 - Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19
Articolo 32 - Completamento del programma di sostegno fruizione delle attività di didattica digitale per le Regioni del mezzogiorno
Articolo 33 - Misure a sostegno delle Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca
Articolo 34 - Misure a tutela delle persone con disabilità
Articolo 35 - Misure per la funzionalità delle Forze di Polizia e delle Forze Armate
Articolo 36 - Misure urgenti per la cultura
Articolo 37 - Sostegno alle grandi imprese
Articolo 38 - Misure di sostegno al sistema delle fiere
Articolo 39 - Incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura
Articolo 40 - Risorse da destinare al Commissario straordinario per l’emergenza e alla Protezione civile
Articolo 41 - Fondo per le esigenze indifferibili
Articolo 42 - Disposizioni finanziarie
Articolo 43 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Allegato 1 (articolo 20, comma 2, lettera c)
Allegato 2 - Allegato 2 (articolo 42, comma 1)