Articolo Normativa

Decreto Legge 22/3/2021 n. 41

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

Articolo 29

Trasporto Pubblico Locale

Titolo IV - Enti territoriali

Trasporto Pubblico Locale

1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformita' alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 individuate con i provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementata di 800 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse sono destinate a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita dai soggetti di cui all'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel periodo dal 23 febbraio 2020 fino al termine dell'applicazione delle limitazioni relative alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico individuate, con i provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del biennio 2018-2019.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono assegnate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi, le risorse di cui al comma 1, ripartite sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui all'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e con il decreto di cui al comma 1-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
3. All'onere di cui al comma 1, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
4. All'articolo 22-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:
«Tali risorse possono essere utilizzate, oltre che per le medesime finalita' di cui al citato articolo 200, anche per il finanziamento, nel limite di 190 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento e non finanziabili a valere sulle risorse ordinariamente destinate ai servizi di trasporto pubblico locale ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore all'atto dell'adozione del decreto di cui al comma 3 anche tenuto conto della programmazione e conseguente erogazione di servizi aggiuntivi da parte delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano o dei comuni coerentemente all'esito dello specifico procedimento previsto dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione del piu' idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attivita' didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi stabilite. Per i servizi aggiuntivi, le Regioni, le Province autonome e i comuni, nonche' la gestione governativa della ferrovia circumetnea, la concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e la gestione governativa navigazione laghi, nei limiti di 90 milioni di euro, possono anche ricorrere, mediante apposita convenzione ed imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonche' ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.»;
b) al comma 3, dopo le parole «da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma» sono inserite le seguenti: «nonche' alla gestione governativa della ferrovia-circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi».
5. All'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole «delle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato» sono inserite le seguenti: «e non finanziabili a valere sulle risorse ordinariamente destinate ai servizi di trasporto pubblico locale,» e dopo le parole «in vigore all'atto dell'emanazione del decreto di cui al terzo periodo» sono inserite le seguenti: «anche tenuto conto della programmazione e conseguente erogazione di servizi aggiuntivi da parte delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano o dei comuni coerentemente all'esito dello specifico procedimento previsto dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione del piu' idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attivita' didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi stabilite»;
b) al terzo periodo, dopo le parole «sono assegnate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano» sono inserite le seguenti: «nonche' alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi».

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA
Articolo 2 - Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici
Articolo 3 - Fondo autonomi e professionisti
Articolo 4 - Proroga del periodo di sospensione delle attivita’ dell’agente della riscossione e annullamento dei carichi
Articolo 5 - Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all’emergenza COVID-19
Articolo 6 - Riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del Canone RAI
Articolo 7 - Disposizioni finanziarie relative a misure di integrazione salariale
Articolo 8 - Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale
Articolo 9 - Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione, integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti ex ILVA nonche’ misure a sostegno del settore aeroportuale.
Articolo 10 - Indennita’ per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport
Articolo 11 - Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza
Articolo 12 - Ulteriori disposizioni in materia di Reddito di emergenza
Articolo 13 - Incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti
Articolo 14 - Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore
Articolo 15 - Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità
Articolo 16 - Disposizioni in materia di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI
Articolo 17 - Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine
Articolo 18 - Proroga incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a.
Articolo 19 - Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura
Articolo 20 - Vaccini e farmaci
Articolo 21 - Covid Hotel
Articolo 22 - Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari e degli incarichi dei funzionari tecnici per la biologia del Ministero della difesa
Articolo 23 - Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali
Articolo 24 - Rimborso spese sanitarie sostenute dalle Regioni e Province autonome nell'esercizio 2020
Articolo 25 - Imposta di soggiorno
Articolo 26 - Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica
Articolo 27 - Revisione del riparto del contributo di cui all'articolo 32-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Articolo 28 - Regime-quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato per l'emergenza COVID-19
Articolo 29 - Trasporto Pubblico Locale
Articolo 30 - Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga
Articolo 31 - Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19
Articolo 32 - Completamento del programma di sostegno fruizione delle attività di didattica digitale per le Regioni del mezzogiorno
Articolo 33 - Misure a sostegno delle Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca
Articolo 34 - Misure a tutela delle persone con disabilità
Articolo 35 - Misure per la funzionalità delle Forze di Polizia e delle Forze Armate
Articolo 36 - Misure urgenti per la cultura
Articolo 37 - Sostegno alle grandi imprese
Articolo 38 - Misure di sostegno al sistema delle fiere
Articolo 39 - Incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura
Articolo 40 - Risorse da destinare al Commissario straordinario per l’emergenza e alla Protezione civile
Articolo 41 - Fondo per le esigenze indifferibili
Articolo 42 - Disposizioni finanziarie
Articolo 43 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Allegato 1 (articolo 20, comma 2, lettera c)
Allegato 2 - Allegato 2 (articolo 42, comma 1)