Decreto Legge 22/3/2021 n. 41
Articolo 31
Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19
Titolo V - Altre disposizioni urgenti
Misure per favorire l'attivita' didattica e per il recupero delle
competenze e della socialita' delle studentesse e degli studenti
nell'emergenza COVID-19.
1. Il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di
cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e' incrementato di 150 milioni di euro nell'anno 2021. Il predetto
incremento e' destinato per l'acquisto, sulla base delle esigenze
delle singole istituzioni scolastiche statali, di:
a) dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale
e degli ambienti, nonche' di ogni altro materiale, anche di consumo,
il cui impiego sia riconducibile all'emergenza epidemiologica da
COVID-19;
b) specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza
psicologica e pedagogica, da rivolgere in particolar modo a
studentesse e studenti, oltre che al personale scolastico, in
relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle
conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;
c) servizi medico-sanitari volti a supportare le istituzioni
scolastiche nella gestione dell'emergenza epidemiologica, nelle
attivita' inerenti alla somministrazione facoltativa di test
diagnostici alla popolazione scolastica di riferimento,
all'espletamento delle attivita' di tracciamento dei contatti
nell'ambito della indagine epidemiologica, anche allo scopo di
svolgere una funzione efficace e tempestiva di raccordo con i
Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali;
d) dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle
attivita' di inclusione degli studenti con disabilita', disturbi
specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle istituzioni
scolastiche ed educative statali dal Ministero dell'istruzione, sulla
base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo
per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato
articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il
Ministero dell'istruzione garantisce la gestione coordinata delle
iniziative di cui al comma 1 ed assicura interventi centralizzati di
indirizzo, supporto e monitoraggio in favore delle istituzioni
scolastiche, anche attraverso il servizio di assistenza
Amministrativo - Contabile e la predisposizione di procedure
operative, modelli anche informatici e documentazione funzionali alla
gestione e alla rendicontazione delle risorse.
3. Il Ministero dell'istruzione, dal giorno seguente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, comunica alle istituzioni
scolastiche ed educative statali l'ammontare delle risorse
finanziarie di cui al comma 1 da assegnare, con l'obiettivo di
accelerare l'avvio delle procedure di affidamento e realizzazione
degli interventi. Le istituzioni scolastiche ed educative statali
provvedono entro il 31 dicembre 2021 alla realizzazione degli
interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli
interventi.
4. I revisori dei conti delle istituzioni scolastiche svolgono
controlli successivi sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui
al presente articolo in relazione alle finalita' in esso stabilite,
ai sensi dell'articolo 51, comma 4, primo periodo, del decreto
interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 e secondo le indicazioni del
Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle
finanze.
5. L'assenza dal lavoro del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche
per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 e'
giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione
del trattamento economico, ne' fondamentale ne' accessorio.
6. Al fine di supportare le istituzioni scolastiche nella gestione
della situazione emergenziale e nello sviluppo di attivita' volte a
potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle
competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione
di attivita' per il recupero della socialita', della proattivita',
della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel
periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico
2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022, il
Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e
per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18
dicembre 1997, n. 440, e' incrementato di 150 milioni di euro per
l'anno 2021. Tali risorse sono assegnate e utilizzate sulla base di
criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche al fine
di ottimizzare l'impiego dei finanziamenti di cui al Programma
operativo nazionale «Per la Scuola» 2014-2020, da adottarsi entro
quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Le
istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro il 31
dicembre 2021 alla realizzazione degli interventi o al completamento
delle procedure di affidamento degli interventi, anche tramite il
coinvolgimento, secondo principi di trasparenza e nel rispetto della
normativa vigente, di enti del terzo settore e imprese sociali.
7. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 6, pari a 300
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo
42.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVAArticolo 2 - Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici
Articolo 3 - Fondo autonomi e professionisti
Articolo 4 - Proroga del periodo di sospensione delle attivita dellagente della riscossione e annullamento dei carichi
Articolo 5 - Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi allemergenza COVID-19
Articolo 6 - Riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del Canone RAI
Articolo 7 - Disposizioni finanziarie relative a misure di integrazione salariale
Articolo 8 - Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale
Articolo 9 - Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione, integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti ex ILVA nonche misure a sostegno del settore aeroportuale.
Articolo 10 - Indennita per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport
Articolo 11 - Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza
Articolo 12 - Ulteriori disposizioni in materia di Reddito di emergenza
Articolo 13 - Incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti
Articolo 14 - Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore
Articolo 15 - Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità
Articolo 16 - Disposizioni in materia di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI
Articolo 17 - Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine
Articolo 18 - Proroga incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a.
Articolo 19 - Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura
Articolo 20 - Vaccini e farmaci
Articolo 21 - Covid Hotel
Articolo 22 - Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari e degli incarichi dei funzionari tecnici per la biologia del Ministero della difesa
Articolo 23 - Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali
Articolo 24 - Rimborso spese sanitarie sostenute dalle Regioni e Province autonome nell'esercizio 2020
Articolo 25 - Imposta di soggiorno
Articolo 26 - Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica
Articolo 27 - Revisione del riparto del contributo di cui all'articolo 32-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Articolo 28 - Regime-quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato per l'emergenza COVID-19
Articolo 29 - Trasporto Pubblico Locale
Articolo 30 - Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga
Articolo 31 - Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19
Articolo 32 - Completamento del programma di sostegno fruizione delle attività di didattica digitale per le Regioni del mezzogiorno
Articolo 33 - Misure a sostegno delle Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca
Articolo 34 - Misure a tutela delle persone con disabilità
Articolo 35 - Misure per la funzionalità delle Forze di Polizia e delle Forze Armate
Articolo 36 - Misure urgenti per la cultura
Articolo 37 - Sostegno alle grandi imprese
Articolo 38 - Misure di sostegno al sistema delle fiere
Articolo 39 - Incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dellacquacoltura
Articolo 40 - Risorse da destinare al Commissario straordinario per lemergenza e alla Protezione civile
Articolo 41 - Fondo per le esigenze indifferibili
Articolo 42 - Disposizioni finanziarie
Articolo 43 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Allegato 1 (articolo 20, comma 2, lettera c)
Allegato 2 - Allegato 2 (articolo 42, comma 1)