Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 9/1/2006 n. 1
Articolo 9
(Citta metropolitane)
TITOLO II - SISTEMA ISTITUZIONALE DEI POTERI PUBBLICI
Capo II - Citta’ metropolitane e comunita’ montane
(Citta’ metropolitane)
1. Con legge regionale possono istituirsi citta’ metropolitane nelle
zone comprendenti i Comuni capoluogo di provincia e altri eventuali Comuni territorialmente
contigui i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione
territoriale in ordine alle attivita’ economiche, ai servizi essenziali
alla vita sociale, nonche’ alle relazioni culturali e alle caratteristiche
territoriali, a condizione che la popolazione risultante non sia inferiore a
200.000 abitanti.
2. I Comuni che non rientrano nella citta’ metropolitana continuano a
costituire la originaria provincia di cui facevano parte a condizione che la
circoscrizione provinciale risultante dalla modifica derivante dall’istituzione
della citta’ metropolitana possieda i presupposti di cui all’articolo
18, comma 3, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta,
indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo
e all’iniziativa popolare delle leggi regionali). In mancanza di tali
presupposti, i Comuni che non rientrano nella citta’ metropolitana sono
aggregati ad altra provincia esistente; qualora tale aggregazione non fosse
possibile per mancanza di continuita’ territoriale, i consigli comunali
di detti Comuni deliberano a maggioranza dei due terzi dei propri componenti
la partecipazione o meno alla citta’ metropolitana. In caso negativo,
non si fa seguito al procedimento per l’istituzione della citta’
metropolitana.
3. L’iniziativa spetta al Comune capoluogo d’intesa con gli altri
eventuali Comuni interessati attraverso una formale e unitaria proposta, approvata
da tutti i consigli comunali a maggioranza dei due terzi dei propri componenti,
che contenga: a) la delimitazione territoriale e la denominazione della citta’
metropolitana; b) l’ipotesi di riparto delle funzioni tra la citta’
metropolitana e i Comuni in essa compresi; c) l’ipotesi di eventuale revisione
delle circoscrizioni territoriali dei Comuni.
4. Entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta, la Giunta regionale
presenta un apposito disegno di legge avente per oggetto l’istituzione
della citta’ metropolitana. La consultazione delle popolazioni interessate
e’ effettuata secondo le norme previste dalla legge regionale di cui all’articolo
12, secondo comma, dello Statuto speciale di autonomia.
5. L’approvazione della legge istitutiva di una citta’ metropolitana
comporta la contestuale modificazione delle circoscrizioni provinciali e comunali
interessate, nonche’ la successione della citta’ metropolitana alla
provincia.
6. La legge istitutiva della citta’ metropolitana prevede le modalita’
di successione nei rapporti giuridici e patrimoniali tra gli enti locali interessati,
nonche’ norme transitorie per la completa attivazione del nuovo ente locale,
ivi comprese le procedure per l’elezione dei nuovi organi di governo.
7. Per gli organi, le elezioni e il funzionamento delle citta’ metropolitane
si applicano, in quanto compatibili, le norme per i Comuni.
8. Per lo svolgimento dei servizi di competenza statale si applica la normativa
statale vigente.
9. Con riguardo alla popolazione e al territorio, spettano alla citta’
metropolitana le funzioni della Provincia, nonche’ le funzioni in materia
di: a) pianificazione territoriale generale e reti infrastrutturali dei servizi
pubblici; b) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici
locali; c) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.
10. La legge istitutiva della citta’ metropolitana puo’ prevedere,
tenuto conto dell’ipotesi di riparto di cui al comma 3, lettera b), il
conferimento di ulteriori funzioni al nuovo ente locale.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - (Unita e policentrismo regionale)Articolo 2 - (Pluralismo istituzionale)
Articolo 3 - (Vocazione internazionale)
Articolo 4 - (Tutela e integrazione sociale dei cittadini e delle persone)
Articolo 5 - (Sussidiarieta, differenziazione e adeguatezza)
Articolo 6 - (Obiettivi strategici nellesercizio delle funzioni amministrative)
Articolo 7 - (Valorizzazione del territorio dei piccoli Comuni)
Articolo 8 - (Autonomia dei Comuni e delle Province)
Articolo 9 - (Citta metropolitane)
Articolo 10 - (Comunita montane)
Articolo 11 - (Potesta normativa)
Articolo 12 - (Statuti)
Articolo 13 - (Regolamenti)
Articolo 14 - (Istituti di garanzia)
Articolo 15 - (Potesta amministrative)
Articolo 16 - (Funzioni del Comune)
Articolo 17 - (Funzioni della Provincia)
Articolo 18 - (Interventi sussidiari ed esercizio del potere sostitutivo)
Articolo 19 - (Funzioni amministrative della Regione)
Articolo 20 - (Forme collaborative tra gli enti locali)
Articolo 21 - (Convenzioni)
Articolo 22 - (Associazioni intercomunali)
Articolo 23 - (Unioni di Comuni)
Articolo 24 - (Consorzi fra enti locali e altri enti pubblici)
Articolo 25 - (Ambiti per lo sviluppo territoriale - ASTER)
Articolo 26 - (Piano di valorizzazione territoriale)
Articolo 27 - (Interventi regionali per lo sviluppo delle gestioni associate)
Articolo 28 - (Fusioni di Comuni)
Articolo 29 - (Associazione delle Province e Conferenze interprovinciali)
Articolo 30 - (Carte dei servizi)
Articolo 31 - (Costituzione del Consiglio delle autonomie locali)
Articolo 32 - (Funzionamento del Consiglio delle autonomie locali)
Articolo 33 - (Regolamento del Consiglio delle autonomie locali)
Articolo 34 - (Funzioni del Consiglio delle autonomie locali)
Articolo 35 - (Comunicazione degli atti)
Articolo 36 - (Procedimento di formazione dellintesa e di acquisizione del parere)
Articolo 37 - (Partecipazione del Presidente del Consiglio delle autonomie locali alle sedute del Consiglio regionale e della Giunta regionale)
Articolo 38 - (Collaborazione istituzionale)
Articolo 39 - (Collaborazione della Regione allattivita degli enti locali)
Articolo 40 - (Rapporti tra enti locali e Regione)
Articolo 41 - (Garante degli amministratori locali)
Articolo 42 - (Autonomia finanziaria degli enti locali)
Articolo 43 - (Principi generali in materia di finanza locale)
Articolo 44 - (Principi generali in materia di contabilita)
Articolo 45 - (Osservatorio regionale per la finanza locale)
Articolo 46 - (Norme transitorie e finali)
Articolo 47 - (Pubblicazione)
Articolo 48 - (Norme finanziarie)
Articolo 49 - (Abrogazioni)