Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 9/1/2006 n. 1
Articolo 41
(Garante degli amministratori locali)
TITOLO III - SUSSIDIARIETA’ E CONCERTAZIONE
Capo II - Collaborazione tra Regione ed enti locali
(Garante degli amministratori locali)
1. E’ istituito il Garante degli amministratori locali, quale organismo
regionale di supporto all’attivita’ dei componenti elettivi e di
nomina degli organi degli enti locali.
2. Il Garante ha sede nella citta’ di Udine presso la struttura regionale
competente in materia di autonomie locali, che fornisce il supporto logistico,
tecnico-operativo e di segreteria. Esso puo’ operare, altresi’,
presso le strutture regionali negli altri capoluoghi di provincia.
3. Il Garante e’ nominato dall’Assessore regionale competente in
materia di autonomie locali, previa intesa con il Consiglio delle autonomie
locali. Puo’ essere nominato nella carica colui che ha svolto per almeno
dieci anni funzioni di dirigente della pubblica amministrazione ovvero di magistrato
ovvero di docente universitario di materie giuridiche. La carica e’ incompatibile
con quelle di amministratore locale o regionale o di dirigente di qualsiasi
livello di una forza o movimento politico. Al Garante spettano i compensi fissati
con deliberazione della Giunta regionale.
4. Il Garante degli amministratori locali resta in carica sei anni e non puo’
essere immediatamente rinominato.
5. Il Garante:
a) esprime pareri in merito a segnalazioni effettuate dai componenti degli organi
degli enti locali, sentito l’ente locale, in relazione all’attivita’
degli enti stessi;
b) promuove la conciliazione tra le parti interessate, previo incontro tra esse,
a seguito di segnalazioni effettuate dai componenti degli organi degli enti
locali, in relazione a presunte violazioni delle prerogative da garantire a
ciascun amministratore locale;
c) riferisce annualmente al Consiglio regionale e al Consiglio delle autonomie
locali in merito all’attivita’ svolta.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - (Unita e policentrismo regionale)Articolo 2 - (Pluralismo istituzionale)
Articolo 3 - (Vocazione internazionale)
Articolo 4 - (Tutela e integrazione sociale dei cittadini e delle persone)
Articolo 5 - (Sussidiarieta, differenziazione e adeguatezza)
Articolo 6 - (Obiettivi strategici nellesercizio delle funzioni amministrative)
Articolo 7 - (Valorizzazione del territorio dei piccoli Comuni)
Articolo 8 - (Autonomia dei Comuni e delle Province)
Articolo 9 - (Citta metropolitane)
Articolo 10 - (Comunita montane)
Articolo 11 - (Potesta normativa)
Articolo 12 - (Statuti)
Articolo 13 - (Regolamenti)
Articolo 14 - (Istituti di garanzia)
Articolo 15 - (Potesta amministrative)
Articolo 16 - (Funzioni del Comune)
Articolo 17 - (Funzioni della Provincia)
Articolo 18 - (Interventi sussidiari ed esercizio del potere sostitutivo)
Articolo 19 - (Funzioni amministrative della Regione)
Articolo 20 - (Forme collaborative tra gli enti locali)
Articolo 21 - (Convenzioni)
Articolo 22 - (Associazioni intercomunali)
Articolo 23 - (Unioni di Comuni)
Articolo 24 - (Consorzi fra enti locali e altri enti pubblici)
Articolo 25 - (Ambiti per lo sviluppo territoriale - ASTER)
Articolo 26 - (Piano di valorizzazione territoriale)
Articolo 27 - (Interventi regionali per lo sviluppo delle gestioni associate)
Articolo 28 - (Fusioni di Comuni)
Articolo 29 - (Associazione delle Province e Conferenze interprovinciali)
Articolo 30 - (Carte dei servizi)
Articolo 31 - (Costituzione del Consiglio delle autonomie locali)
Articolo 32 - (Funzionamento del Consiglio delle autonomie locali)
Articolo 33 - (Regolamento del Consiglio delle autonomie locali)
Articolo 34 - (Funzioni del Consiglio delle autonomie locali)
Articolo 35 - (Comunicazione degli atti)
Articolo 36 - (Procedimento di formazione dellintesa e di acquisizione del parere)
Articolo 37 - (Partecipazione del Presidente del Consiglio delle autonomie locali alle sedute del Consiglio regionale e della Giunta regionale)
Articolo 38 - (Collaborazione istituzionale)
Articolo 39 - (Collaborazione della Regione allattivita degli enti locali)
Articolo 40 - (Rapporti tra enti locali e Regione)
Articolo 41 - (Garante degli amministratori locali)
Articolo 42 - (Autonomia finanziaria degli enti locali)
Articolo 43 - (Principi generali in materia di finanza locale)
Articolo 44 - (Principi generali in materia di contabilita)
Articolo 45 - (Osservatorio regionale per la finanza locale)
Articolo 46 - (Norme transitorie e finali)
Articolo 47 - (Pubblicazione)
Articolo 48 - (Norme finanziarie)
Articolo 49 - (Abrogazioni)