Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 9/1/2006 n. 1
Articolo 45
(Osservatorio regionale per la finanza locale)
TITOLO IV - AUTONOMIA FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI
(Osservatorio regionale per la finanza locale)
1. Al fine di favorire l’esercizio ottimale delle funzioni del sistema
delle autonomie locali e la perequazione delle risorse, la Regione, d’intesa
con il Consiglio delle autonomie locali, predispone strumenti di monitoraggio
e di diffusione delle informazioni finanziarie e contabili degli enti locali
mediante l’individuazione d’indicatori, criteri di rilevazione e
metodologie per l’analisi degli effetti delle politiche regionali e della
normazione regionale in materia finanziaria e contabile sul sistema delle autonomie
locali.
2. La Regione raccoglie ed elabora i dati contenuti nei principali documenti
contabili degli enti locali e le informazioni riguardanti l’attivita’
di entrata e di spesa degli enti medesimi.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 e’ istituito presso la struttura regionale
competente in materia di autonomie locali l’Osservatorio regionale per
la finanza locale, con sede in Udine.
4. L’Osservatorio regionale per la finanza locale ha inoltre il compito
di promuovere la corretta gestione delle risorse finanziarie, l’applicazione
dei principi contabili, la congruita’ degli strumenti applicativi e la
sperimentazione di nuovi modelli contabili.
5. Le risultanze delle rilevazioni sono rese note annualmente dalla Giunta regionale
e comunicate al Consiglio regionale e al Consiglio delle autonomie locali.
6. La composizione e il funzionamento dell’Osservatorio regionale per
la finanza locale sono determinati con decreto del Presidente della Regione,
su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio delle
autonomie locali. L’Assessore regionale competente in materia di autonomie
locali provvede, con proprio decreto, alla nomina dei componenti dell’Osservatorio.
7. Gli eventuali componenti esterni dell’Osservatorio regionale per la
finanza locale durano in carica tre anni; a essi spetta un gettone di presenza
determinato in conformita’ con quanto previsto dalla legge regionale 23
agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l’Amministrazione
regionale) e successive modificazioni.
8. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a stipulare apposite
convenzioni con universita’ degli studi o con altri istituti di studio
e ricerca per effettuare analisi e ricerche nelle materie oggetto dell’attivita’
dell’Osservatorio regionale per la finanza locale.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - (Unita e policentrismo regionale)Articolo 2 - (Pluralismo istituzionale)
Articolo 3 - (Vocazione internazionale)
Articolo 4 - (Tutela e integrazione sociale dei cittadini e delle persone)
Articolo 5 - (Sussidiarieta, differenziazione e adeguatezza)
Articolo 6 - (Obiettivi strategici nellesercizio delle funzioni amministrative)
Articolo 7 - (Valorizzazione del territorio dei piccoli Comuni)
Articolo 8 - (Autonomia dei Comuni e delle Province)
Articolo 9 - (Citta metropolitane)
Articolo 10 - (Comunita montane)
Articolo 11 - (Potesta normativa)
Articolo 12 - (Statuti)
Articolo 13 - (Regolamenti)
Articolo 14 - (Istituti di garanzia)
Articolo 15 - (Potesta amministrative)
Articolo 16 - (Funzioni del Comune)
Articolo 17 - (Funzioni della Provincia)
Articolo 18 - (Interventi sussidiari ed esercizio del potere sostitutivo)
Articolo 19 - (Funzioni amministrative della Regione)
Articolo 20 - (Forme collaborative tra gli enti locali)
Articolo 21 - (Convenzioni)
Articolo 22 - (Associazioni intercomunali)
Articolo 23 - (Unioni di Comuni)
Articolo 24 - (Consorzi fra enti locali e altri enti pubblici)
Articolo 25 - (Ambiti per lo sviluppo territoriale - ASTER)
Articolo 26 - (Piano di valorizzazione territoriale)
Articolo 27 - (Interventi regionali per lo sviluppo delle gestioni associate)
Articolo 28 - (Fusioni di Comuni)
Articolo 29 - (Associazione delle Province e Conferenze interprovinciali)
Articolo 30 - (Carte dei servizi)
Articolo 31 - (Costituzione del Consiglio delle autonomie locali)
Articolo 32 - (Funzionamento del Consiglio delle autonomie locali)
Articolo 33 - (Regolamento del Consiglio delle autonomie locali)
Articolo 34 - (Funzioni del Consiglio delle autonomie locali)
Articolo 35 - (Comunicazione degli atti)
Articolo 36 - (Procedimento di formazione dellintesa e di acquisizione del parere)
Articolo 37 - (Partecipazione del Presidente del Consiglio delle autonomie locali alle sedute del Consiglio regionale e della Giunta regionale)
Articolo 38 - (Collaborazione istituzionale)
Articolo 39 - (Collaborazione della Regione allattivita degli enti locali)
Articolo 40 - (Rapporti tra enti locali e Regione)
Articolo 41 - (Garante degli amministratori locali)
Articolo 42 - (Autonomia finanziaria degli enti locali)
Articolo 43 - (Principi generali in materia di finanza locale)
Articolo 44 - (Principi generali in materia di contabilita)
Articolo 45 - (Osservatorio regionale per la finanza locale)
Articolo 46 - (Norme transitorie e finali)
Articolo 47 - (Pubblicazione)
Articolo 48 - (Norme finanziarie)
Articolo 49 - (Abrogazioni)