Articolo Normativa

Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 9/1/2006 n. 1

Principi e norme fondamentali del sistema Regione- autonomie locali del Friuli Venezia Giulia

Articolo 31

(Costituzione del Consiglio delle autonomie locali)

TITOLO III - SUSSIDIARIETA’ E CONCERTAZIONE
Capo I - Consiglio delle autonomie locali

(Costituzione del Consiglio delle autonomie locali)

1. E’ istituito il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione e di raccordo fra la Regione e gli enti locali.
2. Il Consiglio delle autonomie locali e’ costituito da una rappresentanza istituzionale di enti locali cosi’ formata: a) le Province e i Comuni capoluogo di provincia, quali membri di diritto; b) quindici Comuni non capoluogo di provincia, scelti in modo da assicurare una adeguata rappresentanza dei Comuni in rapporto al territorio, rinnovati ogni cinque anni.
3. I Comuni di cui al comma 2, lettera b), sono individuati, da apposite conferenze dei sindaci, come segue: a) due dai sindaci dei Comuni della provincia di Gorizia; b) cinque dai sindaci dei Comuni della provincia di Pordenone, di cui:
1) due dai sindaci dei Comuni interamente montani;
2) tre dai sindaci dei Comuni diversi da quelli interamente montani; c) uno dai sindaci dei Comuni della provincia di Trieste; d) sette dai sindaci dei Comuni della provincia di Udine, di cui:
1) tre dai sindaci dei Comuni interamente montani;
2) quattro dai sindaci dei Comuni diversi da quelli interamente montani.
4. Il Consiglio delle autonomie locali ha sede nella citta’ di Udine presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali, la quale fornisce il supporto tecnico-operativo e di segreteria.
5. Le conferenze dei sindaci dei Comuni di cui al comma 3 sono convocate e presiedute dal sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti e sono tenute nei trenta giorni precedenti alla scadenza; in difetto provvede, previa diffida, l’Assessore regionale competente in materia di autonomie locali. In caso di individuazione dei Comuni mediante procedura elettiva, ogni sindaco esprime una sola preferenza. Non concorrono all’espressione di volonta’ della conferenza i sindaci dei Comuni capoluogo di provincia.
6. L’Assessore regionale competente in materia di autonomie locali da’ atto della composizione del Consiglio delle autonomie locali e delle successive variazioni, con decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - (Unita’ e policentrismo regionale)
Articolo 2 - (Pluralismo istituzionale)
Articolo 3 - (Vocazione internazionale)
Articolo 4 - (Tutela e integrazione sociale dei cittadini e delle persone)
Articolo 5 - (Sussidiarieta’, differenziazione e adeguatezza)
Articolo 6 - (Obiettivi strategici nell’esercizio delle funzioni amministrative)
Articolo 7 - (Valorizzazione del territorio dei piccoli Comuni)
Articolo 8 - (Autonomia dei Comuni e delle Province)
Articolo 9 - (Citta’ metropolitane)
Articolo 10 - (Comunita’ montane)
Articolo 11 - (Potesta’ normativa)
Articolo 12 - (Statuti)
Articolo 13 - (Regolamenti)
Articolo 14 - (Istituti di garanzia)
Articolo 15 - (Potesta’ amministrative)
Articolo 16 - (Funzioni del Comune)
Articolo 17 - (Funzioni della Provincia)
Articolo 18 - (Interventi sussidiari ed esercizio del potere sostitutivo)
Articolo 19 - (Funzioni amministrative della Regione)
Articolo 20 - (Forme collaborative tra gli enti locali)
Articolo 21 - (Convenzioni)
Articolo 22 - (Associazioni intercomunali)
Articolo 23 - (Unioni di Comuni)
Articolo 24 - (Consorzi fra enti locali e altri enti pubblici)
Articolo 25 - (Ambiti per lo sviluppo territoriale - ASTER)
Articolo 26 - (Piano di valorizzazione territoriale)
Articolo 27 - (Interventi regionali per lo sviluppo delle gestioni associate)
Articolo 28 - (Fusioni di Comuni)
Articolo 29 - (Associazione delle Province e Conferenze interprovinciali)
Articolo 30 - (Carte dei servizi)
Articolo 31 - (Costituzione del Consiglio delle autonomie locali)
Articolo 32 - (Funzionamento del Consiglio delle autonomie locali)
Articolo 33 - (Regolamento del Consiglio delle autonomie locali)
Articolo 34 - (Funzioni del Consiglio delle autonomie locali)
Articolo 35 - (Comunicazione degli atti)
Articolo 36 - (Procedimento di formazione dell’intesa e di acquisizione del parere)
Articolo 37 - (Partecipazione del Presidente del Consiglio delle autonomie locali alle sedute del Consiglio regionale e della Giunta regionale)
Articolo 38 - (Collaborazione istituzionale)
Articolo 39 - (Collaborazione della Regione all’attivita’ degli enti locali)
Articolo 40 - (Rapporti tra enti locali e Regione)
Articolo 41 - (Garante degli amministratori locali)
Articolo 42 - (Autonomia finanziaria degli enti locali)
Articolo 43 - (Principi generali in materia di finanza locale)
Articolo 44 - (Principi generali in materia di contabilita’)
Articolo 45 - (Osservatorio regionale per la finanza locale)
Articolo 46 - (Norme transitorie e finali)
Articolo 47 - (Pubblicazione)
Articolo 48 - (Norme finanziarie)
Articolo 49 - (Abrogazioni)