Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 9/1/2006 n. 1
Articolo 17
(Funzioni della Provincia)
TITOLO II - SISTEMA ISTITUZIONALE DEI POTERI PUBBLICI
Capo IV - Funzioni amministrative
(Funzioni della Provincia)
1. La Provincia esercita le funzioni e i compiti amministrativi stabiliti
dalla legge, in relazione ai seguenti settori: a) difesa del suolo, tutela e
valorizzazione dell’ambiente; b) iniziative culturali e valorizzazione
dei beni culturali di valenza provinciale; c) viabilita’ e trasporti;
d) protezione della flora e della fauna, aree naturali protette; e) caccia e
pesca nelle acque interne; f) smaltimento dei rifiuti e tutela dagli inquinamenti;
g) diritto allo studio ed edilizia scolastica, relativamente all’istruzione
secondaria di secondo grado; h) politica attiva del lavoro.
2. La Provincia esercita, altresi’, in forza delle leggi di cui all’articolo
8, comma 6, ulteriori funzioni amministrative nei seguenti settori: a) agricoltura;
b) formazione professionale.
3. La Provincia: a) concorre alla determinazione del programma regionale di
sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla
legge regionale, anche attraverso il coordinamento delle proposte avanzate dai
Comuni; b) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi
del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere
generale che settoriale, coordinandoli con l’attivita’ programmatoria
dei Comuni e degli Ambiti per lo sviluppo territoriale (ASTER), nonche’
concertando con la Regione il finanziamento per l’attuazione dei propri
programmi; c) elabora piani di coordinamento settoriale riferiti alle competenze
a essa attribuite.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - (Unita e policentrismo regionale)Articolo 2 - (Pluralismo istituzionale)
Articolo 3 - (Vocazione internazionale)
Articolo 4 - (Tutela e integrazione sociale dei cittadini e delle persone)
Articolo 5 - (Sussidiarieta, differenziazione e adeguatezza)
Articolo 6 - (Obiettivi strategici nellesercizio delle funzioni amministrative)
Articolo 7 - (Valorizzazione del territorio dei piccoli Comuni)
Articolo 8 - (Autonomia dei Comuni e delle Province)
Articolo 9 - (Citta metropolitane)
Articolo 10 - (Comunita montane)
Articolo 11 - (Potesta normativa)
Articolo 12 - (Statuti)
Articolo 13 - (Regolamenti)
Articolo 14 - (Istituti di garanzia)
Articolo 15 - (Potesta amministrative)
Articolo 16 - (Funzioni del Comune)
Articolo 17 - (Funzioni della Provincia)
Articolo 18 - (Interventi sussidiari ed esercizio del potere sostitutivo)
Articolo 19 - (Funzioni amministrative della Regione)
Articolo 20 - (Forme collaborative tra gli enti locali)
Articolo 21 - (Convenzioni)
Articolo 22 - (Associazioni intercomunali)
Articolo 23 - (Unioni di Comuni)
Articolo 24 - (Consorzi fra enti locali e altri enti pubblici)
Articolo 25 - (Ambiti per lo sviluppo territoriale - ASTER)
Articolo 26 - (Piano di valorizzazione territoriale)
Articolo 27 - (Interventi regionali per lo sviluppo delle gestioni associate)
Articolo 28 - (Fusioni di Comuni)
Articolo 29 - (Associazione delle Province e Conferenze interprovinciali)
Articolo 30 - (Carte dei servizi)
Articolo 31 - (Costituzione del Consiglio delle autonomie locali)
Articolo 32 - (Funzionamento del Consiglio delle autonomie locali)
Articolo 33 - (Regolamento del Consiglio delle autonomie locali)
Articolo 34 - (Funzioni del Consiglio delle autonomie locali)
Articolo 35 - (Comunicazione degli atti)
Articolo 36 - (Procedimento di formazione dellintesa e di acquisizione del parere)
Articolo 37 - (Partecipazione del Presidente del Consiglio delle autonomie locali alle sedute del Consiglio regionale e della Giunta regionale)
Articolo 38 - (Collaborazione istituzionale)
Articolo 39 - (Collaborazione della Regione allattivita degli enti locali)
Articolo 40 - (Rapporti tra enti locali e Regione)
Articolo 41 - (Garante degli amministratori locali)
Articolo 42 - (Autonomia finanziaria degli enti locali)
Articolo 43 - (Principi generali in materia di finanza locale)
Articolo 44 - (Principi generali in materia di contabilita)
Articolo 45 - (Osservatorio regionale per la finanza locale)
Articolo 46 - (Norme transitorie e finali)
Articolo 47 - (Pubblicazione)
Articolo 48 - (Norme finanziarie)
Articolo 49 - (Abrogazioni)