Articolo Normativa

Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 9/1/2006 n. 1

Principi e norme fondamentali del sistema Regione- autonomie locali del Friuli Venezia Giulia

Articolo 39

(Collaborazione della Regione all’attivita’ degli enti locali)

TITOLO III - SUSSIDIARIETA’ E CONCERTAZIONE
Capo II - Collaborazione tra Regione ed enti locali

(Collaborazione della Regione all’attivita’ degli enti locali)

1. La Regione assicura, a richiesta degli enti locali, varie forme di collaborazione anche giuridica per la realizzazione dei loro fini istituzionali, con priorita’ per gli enti di minori dimensioni demografiche.
2. La Regione garantisce, altresi’, tramite i propri uffici lo svolgimento di attivita’ di consulenza e di documentazione a favore degli enti locali.
2 bis.L'Amministrazione regionale e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni con Universita' degli studi o con altri Istituti di studio e ricerca per effettuare analisi e ricerche in materia di enti locali. (1)
3. La Regione fornisce, attraverso l’istituzione di un’apposita struttura operativa, l’assistenza e il supporto tecnico e giuridico alla progettazione e al funzionamento delle forme associative.
4. La Regione persegue l’obiettivo di predisporre strumenti di conoscenza e di informazione a favore del sistema delle autonomie locali, promuovendo l’adozione di standard informatici uniformi e interattivi per lo svolgimento dell’attivita’ amministrativa in modo da realizzare un osservatorio permanente del sistema stesso. I risultati delle attivita’ di monitoraggio sono comunicati annualmente al Consiglio delle autonomie locali.
5. La Giunta regionale utilizza i dati raccolti con l’attivita’ di monitoraggio per elaborare proposte di atti normativi, di riordino dell’apparato amministrativo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi regionali.
------

(1) Comma aggiunto dall'art. 11, comma 16, LR 14/8/2008, n. 9.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - (Unita’ e policentrismo regionale)
Articolo 2 - (Pluralismo istituzionale)
Articolo 3 - (Vocazione internazionale)
Articolo 4 - (Tutela e integrazione sociale dei cittadini e delle persone)
Articolo 5 - (Sussidiarieta’, differenziazione e adeguatezza)
Articolo 6 - (Obiettivi strategici nell’esercizio delle funzioni amministrative)
Articolo 7 - (Valorizzazione del territorio dei piccoli Comuni)
Articolo 8 - (Autonomia dei Comuni e delle Province)
Articolo 9 - (Citta’ metropolitane)
Articolo 10 - (Comunita’ montane)
Articolo 11 - (Potesta’ normativa)
Articolo 12 - (Statuti)
Articolo 13 - (Regolamenti)
Articolo 14 - (Istituti di garanzia)
Articolo 15 - (Potesta’ amministrative)
Articolo 16 - (Funzioni del Comune)
Articolo 17 - (Funzioni della Provincia)
Articolo 18 - (Interventi sussidiari ed esercizio del potere sostitutivo)
Articolo 19 - (Funzioni amministrative della Regione)
Articolo 20 - (Forme collaborative tra gli enti locali)
Articolo 21 - (Convenzioni)
Articolo 22 - (Associazioni intercomunali)
Articolo 23 - (Unioni di Comuni)
Articolo 24 - (Consorzi fra enti locali e altri enti pubblici)
Articolo 25 - (Ambiti per lo sviluppo territoriale - ASTER)
Articolo 26 - (Piano di valorizzazione territoriale)
Articolo 27 - (Interventi regionali per lo sviluppo delle gestioni associate)
Articolo 28 - (Fusioni di Comuni)
Articolo 29 - (Associazione delle Province e Conferenze interprovinciali)
Articolo 30 - (Carte dei servizi)
Articolo 31 - (Costituzione del Consiglio delle autonomie locali)
Articolo 32 - (Funzionamento del Consiglio delle autonomie locali)
Articolo 33 - (Regolamento del Consiglio delle autonomie locali)
Articolo 34 - (Funzioni del Consiglio delle autonomie locali)
Articolo 35 - (Comunicazione degli atti)
Articolo 36 - (Procedimento di formazione dell’intesa e di acquisizione del parere)
Articolo 37 - (Partecipazione del Presidente del Consiglio delle autonomie locali alle sedute del Consiglio regionale e della Giunta regionale)
Articolo 38 - (Collaborazione istituzionale)
Articolo 39 - (Collaborazione della Regione all’attivita’ degli enti locali)
Articolo 40 - (Rapporti tra enti locali e Regione)
Articolo 41 - (Garante degli amministratori locali)
Articolo 42 - (Autonomia finanziaria degli enti locali)
Articolo 43 - (Principi generali in materia di finanza locale)
Articolo 44 - (Principi generali in materia di contabilita’)
Articolo 45 - (Osservatorio regionale per la finanza locale)
Articolo 46 - (Norme transitorie e finali)
Articolo 47 - (Pubblicazione)
Articolo 48 - (Norme finanziarie)
Articolo 49 - (Abrogazioni)