Legge Regionale Lombardia 8/6/2007 n. 10
Articolo 7
Requisiti igienico-sanitari
Requisiti igienico-sanitari
1. Le strutture ed i locali destinati all’esercizio dell’attivita` agrituristica
devono possedere i requisiti di abitabilita` e agibilita`
previsti per i locali di abitazione dai regolamenti comunali edilizi
e di igiene, che devono tenere conto delle particolari caratteristiche
architettoniche e di ruralita` degli edifici, specie per quanto
attiene l’altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici
aeroilluminanti, nonche´ delle limitate dimensioni dell’attivita` esercitata.
2. Per le attivita` di ospitalita` in spazi aperti, le piazzole di sosta
devono garantire l’allacciamento elettrico e i servizi igienici
che sono ricavati preferibilmente all’interno di strutture edilizie
esistenti.
3. La produzione, la preparazione, il confezionamento, la conservazione
e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti
alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 e,
per quanto applicabile, alla legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica
degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del t.u. delle leggi sanitarie,
approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica
della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle
bevande). Fermo restando quanto disposto dal comma 4, per la
lavorazione, trasformazione e conservazione di prodotti aziendali,
compresa la lavorazione in azienda di conserve vegetali, confetture
di marmellata e il congelamento di materie prime di origine
animale e vegetale destinate ad essere utilizzate nella preparazione
dei cibi, e` possibile attrezzare un idoneo locale polifunzionale.
4. La macellazione degli animali delle specie bovina, equina,
suina, ovina, caprina e avicunicola e` consentita esclusivamente
in impianti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE)
n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile
2004 relativo alle norme specifiche in materia di igiene per gli
alimenti di origine animale. Non rientra nel campo di applicazione
del regolamento (CE) n. 853/2004 e puo` quindi avvenire in
assenza di strutture e attrezzature dedicate, la macellazione sino
a cinquecento capi all’anno di pollame e lagomorfi o il prelievo
di prodotti di acquacoltura destinati alla vendita diretta al consumatore
nell’ambito della stessa azienda di produzione primaria.
5. L’operatore agrituristico individua nel piano aziendale di
autocontrollo igienico-sanitario le procedure operative necessarie
per garantire che l’attivita` di produzione, preparazione, confezionamento,
conservazione e somministrazione di alimenti e
bevande avvenga nel rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare
previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L’autorita` sanitaria,
nella valutazione delle attivita` svolte, tiene conto della necessaria
ruralita` dei locali utilizzati, della diversificazione delle produzioni
necessaria alla gestione del ristoro agrituristico e della limitata
quantita` delle stesse, dell’opportunita` di utilizzare locali comuni
gia` esistenti, dell’adozione di metodi tradizionali di lavorazione
e dell’impiego di prodotti agricoli propri.
6. Per gli edifici e manufatti destinati all’esercizio dell’attivita`
agrituristica, la conformita` alle norme vigenti in materia di accessibilita`
e superamento delle barriere architettoniche e` assicurata
con opere compatibili con le caratteristiche di ruralita` degli
edifici.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Definizione di attività agrituristiche
Articolo 3 - Connessione con lattività agricola
Articolo 4 - Elenco degli operatori agrituristici
Articolo 5 - Dichiarazione di avvio attività - DAA
Articolo 6 - Locali da utilizzare nellattività agrituristica
Articolo 7 - Requisiti igienico-sanitari
Articolo 8 - Requisiti della somministrazione di pasti e bevande
Articolo 9 - Uso della denominazione «agriturismo»
Articolo 10 - Programmazione e sviluppo dellagriturismo
Articolo 11 - Finanziamenti regionali
Articolo 12 - Osservatorio regionale dellagriturismo
Articolo 13 - Controlli
Articolo 14 - Sanzioni amministrative
Articolo 15 - Regolamento di attuazione
Articolo 16 - Abrogazioni
Articolo 17 - Norma finanziaria