Articolo Normativa

Legge Regionale Lombardia 8/6/2007 n. 10

Disciplina regionale dell’agriturismo

Articolo 7

Requisiti igienico-sanitari

Requisiti igienico-sanitari

1. Le strutture ed i locali destinati all’esercizio dell’attivita` agrituristica devono possedere i requisiti di abitabilita` e agibilita` previsti per i locali di abitazione dai regolamenti comunali edilizi e di igiene, che devono tenere conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralita` degli edifici, specie per quanto attiene l’altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonche´ delle limitate dimensioni dell’attivita` esercitata.
2. Per le attivita` di ospitalita` in spazi aperti, le piazzole di sosta devono garantire l’allacciamento elettrico e i servizi igienici che sono ricavati preferibilmente all’interno di strutture edilizie esistenti.
3. La produzione, la preparazione, il confezionamento, la conservazione e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 e, per quanto applicabile, alla legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del t.u. delle leggi sanitarie, approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande). Fermo restando quanto disposto dal comma 4, per la lavorazione, trasformazione e conservazione di prodotti aziendali, compresa la lavorazione in azienda di conserve vegetali, confetture di marmellata e il congelamento di materie prime di origine animale e vegetale destinate ad essere utilizzate nella preparazione dei cibi, e` possibile attrezzare un idoneo locale polifunzionale.
4. La macellazione degli animali delle specie bovina, equina, suina, ovina, caprina e avicunicola e` consentita esclusivamente in impianti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo alle norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Non rientra nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 853/2004 e puo` quindi avvenire in assenza di strutture e attrezzature dedicate, la macellazione sino a cinquecento capi all’anno di pollame e lagomorfi o il prelievo di prodotti di acquacoltura destinati alla vendita diretta al consumatore nell’ambito della stessa azienda di produzione primaria.
5. L’operatore agrituristico individua nel piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario le procedure operative necessarie per garantire che l’attivita` di produzione, preparazione, confezionamento, conservazione e somministrazione di alimenti e bevande avvenga nel rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L’autorita` sanitaria, nella valutazione delle attivita` svolte, tiene conto della necessaria ruralita` dei locali utilizzati, della diversificazione delle produzioni necessaria alla gestione del ristoro agrituristico e della limitata quantita` delle stesse, dell’opportunita` di utilizzare locali comuni gia` esistenti, dell’adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell’impiego di prodotti agricoli propri.
6. Per gli edifici e manufatti destinati all’esercizio dell’attivita` agrituristica, la conformita` alle norme vigenti in materia di accessibilita` e superamento delle barriere architettoniche e` assicurata con opere compatibili con le caratteristiche di ruralita` degli edifici.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Definizione di attività agrituristiche
Articolo 3 - Connessione con l’attività agricola
Articolo 4 - Elenco degli operatori agrituristici
Articolo 5 - Dichiarazione di avvio attività - DAA
Articolo 6 - Locali da utilizzare nell’attività agrituristica
Articolo 7 - Requisiti igienico-sanitari
Articolo 8 - Requisiti della somministrazione di pasti e bevande
Articolo 9 - Uso della denominazione «agriturismo»
Articolo 10 - Programmazione e sviluppo dell’agriturismo
Articolo 11 - Finanziamenti regionali
Articolo 12 - Osservatorio regionale dell’agriturismo
Articolo 13 - Controlli
Articolo 14 - Sanzioni amministrative
Articolo 15 - Regolamento di attuazione
Articolo 16 - Abrogazioni
Articolo 17 - Norma finanziaria